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Risarcimento danni sciatore

Risarcimento danni a seguito di un incidente sciistico

Responsabilità civile e risarcimento danni da infortuni

L’Avv. Chiara Pollini, titolare del proprio Studio Legale a Vinci (Firenze), a pochi passi dal centro città di Empoli, è avvocato civilista con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e in materia di risarcimento danni da infortuni.

Tra gli infortuni risarcibili che possono rendere necessaria la consulenza dell’avvocato civilista (oltre ai più comuni casi di sinistro stradale), tutt’altro che infrequenti sono gli infortuni sulla neve, verificatisi sulle piste da sci e/o all’interno degli impianti sciistici.

L’obbligo di assicurazione per gli utenti delle piste da sci alpino

Risarcimento danni sciatore

Prima di affrontare gli aspetti della responsabilità civile (e valutare eventualmente la sussistenza di profili di responsabilità penale), come detto anche in precedenti articoli del blog, si ricorda che da Gennaio 2022 (con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40) è in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per gli utenti delle piste da sci alpino per danni e infortuni causati a terzi (art.30). È infatti previsto sulle piste da sci il concorso di responsabilità degli utenti e

“Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi” (art.28).

L’individuazione della responsabilità ai fini del risarcimento danni riportati dallo sciatore è legata alla specifica causa dell’incidente

Ciò premesso, per superare la presunzione del concorso di colpa, l’individuazione della responsabilità ai fini del risarcimento danni riportati dallo sciatore è legata alla specifica causa dell’incidente concretamente verificatosi sulla neve.

I sinistri sulla neve che si presentano più comunemente vedono, oltre i casi di scontro tra sciatori e/o altri praticanti attività sportive all’interno degli impianti sciistici, le cadute dello sciatore causate da non corretta manutenzione della pista da sci, ovvero causate da collisione con ostacolo non segnalato presente all’interno dell’impianto. Da tali fattispecie, inoltre, possono ovviamente derivare direttamente o indirettamente danni a terzi.

Risarcimento danni sciatore

La casistica degli incidenti sulla neve, quindi, anche limitandosi a considerare le fattispecie più comuni, contempla necessariamente molteplici fattori nel processo di determinazione causale e ciascun fattore ben più avere una diversa incidenza ai fini della responsabilità dei danni occorsi. Da quanto pur sommariamente esemplificato, si comprende come istruire una causa in materia di risarcimento danni per un incidente sulla neve possa rivelarsi complesso.

Lo sciatore danneggiato, infatti, davanti al Giudice dovrà provare il nesso di causa/effetto tra il danno riportato e la condotta del gestore dell’impianto, prima e la quantificazione del danno riportato, poi. Il gestore dell’impianto, invece, è onerato della prova liberatoria rappresentata dall’eventuale condotta dello sciatore. Il comportamento dello sciatore esimente della responsabilità del gestore potrà avere efficienza causale esclusiva e rilevare quale caso fortuito (ex art. 2051 c.c.), oppure concorrente, quindi non esclusiva e rilevare comunque quale fatto colposo concorrente (ex art. 1227 c.c., comma 1) con la responsabilità del titolare/custode della pista da sci.

Risarcimento danni sciatore

Ad esempio, in caso incidente verificatosi sulla pista da sci in cui lo sciatore domanda il risarcimento del danno al gestore o al proprietario dell’impianto per aver impattato in un ostacolo, è probabile che la società che ha in custodia l’impianto sciistico a propria difesa sostenga, a vario titolo, la corresponsabilità dello sciatore (condotta imprudente, velocità inadeguata alle caratteristiche della pista, oppure violazione regolamenti ecc..) nel tentativo di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità.

Tuttavia, quando il sinistro sulla pista da sci – la caduta dello sciatore – è causato da un ostacolo atipico, definito dal citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 come il “pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico” (art. 2, comma 1, lett. d), il danneggiato ha diritto a vedere il danno patito risarcito integralmente.

Nell’istruire la causa, quindi, per poter ottenere il risarcimento integrale dei danni, lo sciatore, con riguardo alla causa della caduta, dovrà fornire prova dell’atipicità dell’ostacolo trovato sulla pista, “atipicità” che – ricorda la Corte di Cassazione (con Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223) è concetto consolidato già nell’elaborazione giurisprudenziale della L. 24 dicembre 2003, n. 363art. 7, comma 2 ove “la nozione di “pericolo atipico” era stata riscostruita sulla base di due criteri: quello, oggettivo, della normalità e visibilità e quello, soggettivo, della prevedibilità ed evitabilità da parte dello sciatore responsabile e, ciò, ancora prima del recentissimo citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40”.

Afferma, infatti, nella predetta recente Pronuncia la Corte di Cassazione: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo “atipico” sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa)”.  Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223 (rv. 664901-01).

Risarcimento danni sciatore

In caso di incidente sulla neve, per un parere legale sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una consulenza sulla richiesta risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, si invita a prendere un appuntamento in Studio ai contatti indicati.

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riconoscimento dell'assegno di divorzio

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Assegno di divorzio. Il riconoscimento dell’assegno divorzile.

riconoscimento dell'assegno di divorzio

L’Avv. Chiara Pollini svolge l’attività nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, dove si occupa di diritto civile e di diritto di famiglia.

Nell’ambito della materia del diritto di famiglia, lo Studio assistite i propri clienti nei procedimenti di separazione e di divorzio, fornendo la propria consulenza nell’arco di tutte le fasi della crisi coniugale.

In caso di richiesta di divorzio (così come per la separazione dei coniugi), pur prediligendosi soluzioni concertate della crisi familiare – separazione consensuale, divorzio congiunto e, non ultima, la procedura di negoziazione assistita – ove non sia possibile raggiungere alcun accordo, viene avviato il procedimento contenzioso di scioglimento del matrimonio o quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale.

Riconoscimento dell’assegno di divorzio: cosa dice le Legge

riconoscimento dell'assegno di divorzio

La Legge sul divorzio Nr. 898/70 prevede, che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale disponga l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro che non ha mezzi adeguati – o comunque che non può procurarseli per ragioni oggettive – previa valutazione:

  • delle condizioni dei coniugi;
  • delle ragioni della decisione;
  • del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione;
  • del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
  • del reddito di entrambi,

e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Riconoscimento dell’assegno di divorzio: come si è pronunciata la Corte di Cassazione

riconoscimento dell'assegno di divorzio

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile, nei decenni molto vasta, è addivenuta recentemente ad una rinnovata interpretazione della disciplina citata, con la nota pronuncia a Sezioni Unite Nr. 18287 del 11 Luglio 2018.

In materia di assegno divorzile, con tale sentenza viene abbandonata l’interpretazione che fondava il riconoscimento dell’assegno di divorzio sul diritto per il coniuge richiedente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
A tale orientamento, è subentrata una lettura della legge costituzionalmente orientata ai principi di pari dignità e solidarietà tra le parti, il cui fulcro è – certamente – l’analisi della complessiva situazione reddituale/patrimoniale di ciascuna parte che viene, non soltanto confrontata con quella dell’altra parte, in quanto condizione economica effettiva e attuale, ma valutata anche nel suo potenziale (le possibilità del coniuge di procurarsi mezzi adeguati di cui alla Legge Nr. 898/70).

Infatti, secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di diritto all’assegno divorzile, affinché l’assegno venga riconosciuto al coniuge che ne fa richiesta – e quantificato nella misura in cui è domandato nella singola fattispecie – assolvendo alla funzione (anche) assistenziale, oltre che perequativa, riequilibratrice e risarcitoria a tutela della parte economicamente più debole.

Posta la fondamentale importanza di approfondito esame delle posizioni economiche dei coniugi, il Tribunale, affinché possa essere dichiarata l’esistenza del diritto all’assegno divorzile (e per quantificare l’importo), dovrà mettere in relazione la disamina predetta con gli altri parametri previsti dalla legge di divorzio. 
Si riporta un passo della citata fondamentale pronuncia: “Ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.

La Giurisprudenza a Sezioni Unite fornisce, quindi, una chiave di lettura della norma che getta luce sulle ragioni che – lungo la durata del matrimonio – hanno causato e/o concausato la differenza patrimoniale e reddituale dei coniugi che residua alla fine del matrimonio, cosicché il diritto all’assegno di divorzio risponda alla rinnovata funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.

Dopo la pronuncia a Sezioni Unite, quindi, la Giurisprudenza delle più recenti pronunce fornisce applicazioni del nuovo orientamento univoche, tra cui la recente Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27753 da cui è estratta la trascritta massima “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L., n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto” .

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio oggi

riconoscimento dell'assegno di divorzio

A mente del dettato normativo e ricordato il nuovo Orientamento delle Sezioni Unite, il coniuge che avvii una procedura di divorzio contenzioso per vedere accolta, tra le altre richieste del divorzio, l’istanza di assegno divorzile dovrà dettagliare e provare al Giudice i propri redditi e l’inferiorità complessiva della propria posizione economica rispetto a quella della controparte e, allo stesso tempo, fornire prova dell’impegno profuso – nel corso del matrimonio – nell’organizzazione della vita familiare e l’apporto fornito alla formazione del patrimonio familiare e delle conseguenze che ciò ha importato sulla condizione economica medesima.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova nella frazione di Sovigliana-Vinci, raggiungibile in pochi minuti anche dal confinante centro città di Empoli e dai limitrofi Comuni di Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino.

Per una consulenza in materia di divorzio e approfondimenti sulla opportunità di richiedere l’assegno divorzile (o la sua revisione) e, in ogni caso, per una valutazione del Vs. caso concreto, lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini riceve previo appuntamento ai recapiti indicati.

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quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

La quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Come si calcola l’importo dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci.
Lo Studio Legale si trova nella frazione di Sovigliana, raggiungibile in pochi passi anche dal centro storico di Empoli e si occupa prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, quindi anche dei procedimenti di separazione e divorzio.

Nella gestione legale della crisi coniugale gli interessi da curare sono molti e diversificati tra loro e, tra questi, il mantenimento dei figli rappresenta, forse, la maggiore preoccupazione del genitore in procinto di separarsi (o di divorziare).

Come detto in un precedente articolo del blog,

l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto a carico dei genitori dalla Costituzione (art.30) e vale per il solo fatto di averli generati, a prescindere dall’avere contratto matrimonio e indipendentemente dalle unioni civili e/o di fatto e sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze.

I cinque criteri del Codice Civile per la quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Il riferimento alle rispettive condizioni economiche dei genitori è contenuto, insieme agli altri criteri per quantificare l’assegno, nel codice civile (art. 337 ter co.4) che espressamente dispone:

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

La logica sottesa ai cinque criteri indicati dal Codice Civile risponde all’obiettivo di preservare e/o perseguire tendenzialmente una soglia di continuità e stabilità economica per la prole, mirando ad evitare, per quanto possibile nel caso concreto, che dalla separazione (o dal divorzio) dei genitori, derivi un pregiudizio nella formazione e nella crescita dei figli. Infatti, il nostro Ordinamento, almeno in linea di principio, mira a mantenere inalterato il tenore di vita goduto dai figli prima e dopo la crisi coniugale, nel superiore interesse della prole.

Per tale motivo, nel decidere l’importo del mantenimento per i figli, il Giudice dovrà valutare prioritariamente le esigenze della prole complessivamente considerate (scolastiche e/o di avviamento professionale, ma anche ludiche o di svago, così come esigenze di sostegno di altra natura, psicofisica, sanitaria… e via dicendo) nell’ottica delle adeguate pretese dei genitori.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Nelle disparate fattispecie concrete, il criterio-guida della conservazione del tenore di vita tenuto dai figli prima della separazione dei genitori viene variamente contemperato dai Giudici e contestualizzato con l’oggettivo impoverimento dei coniugi che solitamente consegue la cessazione della convivenza, la cessazione della condivisione della vita e delle risorse economiche.

La Legge, dunque, impone ai genitori di continuare a garantire il soddisfacimento delle necessità di cura e assistenza morale e materiale, considerando il tenore e lo stile di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza.

Al contempo, però, il Codice Civile dispone anche che si tenga specificamente conto della misura in cui ciascuno dei genitori – cessata, appunto, la convivenza e la vita in comune – è in grado di contribuire al mantenimento dei figli in ragione della mutata situazione economica.  

Inoltre, il Giudice deve tenere conto, in questa complessa valutazione della quantificazione dell’assegno mensile di mantenimento, anche dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore come criterio per la quantificazione dell’assegno di mantenimento.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Correlato alla valutazione del tempo di permanenza presso ciascun genitore, è l’ultimo criterio indicato dal Codice Civile per quantificare l’assegno di mantenimento dei figli: la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Questo criterio è finalizzato a valorizzare l’impegno personale genitoriale concretamente profuso nella quotidianità per i figli, cioè ad attribuire peso economico al tempo e allo sforzo che ciascun genitore dedica alle normali necessità (più disparate) dei figli.

Nella pratica, ovviamente l’impegno profuso da ciascun genitore nel “seguire” i figli non è agevolmente monetizzabile, tuttavia i Giudici tendono a valorizzare l’importanza nell’articolata complessiva valutazione finalizzata al calcolo dell’assegno.

Il criterio più rilevante nella quantificazione dell’assegno di mantenimento.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Il criterio più rilevante nella quantificazione dell’assegno di mantenimento mensile a carico del genitore tenuto a pagare, come inizialmente anticipato, non può che essere quello prettamente patrimoniale: la comparazione dei redditi dei genitori, redditi che vengono portati all’attenzione del Giudice da qualunque fonte essi provengano.

L’eventuale sopraggiunta variazione delle condizioni economiche (in peggio o in meglio) può, infatti, dare diritto a revisione dell’assegno mensile come precedentemente quantificato in favore dei figli.

L’importo dell’assegno mensile stabilito concordemente per il mantenimento dei figli in caso di separazione consensuale (o divorzio congiunto), ovvero quello indicato dal Tribunale, è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT senza che sia necessaria la messa in mora da parte del creditore (l’adeguamento è, infatti, automatico).

La valutazione del caso concreto.

Posti i criteri indicati dalla Legge nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento dei figli, è importante ricordare che ogni caso della vita è diverso e che, pertanto, ogni fattispecie concreta che coinvolge il Cliente necessita di essere approfondita per poter indicare le più opportune tutele dei diritti e degli interessi concretamente esistenti.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per approfondimenti sull’obbligo di concorso nel mantenimento dei figli, sull’esistenza dei requisiti per la revisione o la cessazione dell’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento e per una valutazione del Vs. caso concreto, riceve previo appuntamento ai recapiti indicati nella sezione dei contatti.

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negoziazione assistita per separazione e divorzio

Separazione e divorzio: la Convenzione di Negoziazione Assistita dagli avvocati.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La soluzione della crisi coniugale di tipo stragiudiziale.

negoziazione assistita dagli avvocati per separazione e divorzio

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa di diritto civile e di diritto di famiglia e, in questo ambito, per i procedimenti di separazione (o divorzio) dei coniugi, anche di Negoziazione Assistita.

La crisi coniugale può risolversi trovando un accordo tra le parti, non più soltanto con la separazione consensuale (o con il divorzio congiunto), ma anche in via stragiudiziale con lo strumento che, con linguaggio tanto improprio quanto d’effetto, è comunemente conosciuto come “separazione tramite avvocati” in quanto non è necessario adire il Tribunale.

I coniugi possono separarsi consensualmente – chiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e/o divorziare – senza ricorrere al Giudice, attraverso lo strumento introdotto nel nostro Ordinamento con D.L. 132/2014, conv. Legge 162/2014: la Convenzione di Negoziazione assistita con l’assistenza degli avvocati.

La separazione personale dal coniuge (o il divorzio) tramite la procedura di Negoziazione Assistita dagli avvocati.

La procedura prevede obbligatoriamente l’assistenza di almeno un avvocato per ciascun coniuge e si articola in due fasi principali:
la redazione/sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione e la conclusione/sottoscrizione dell’Accordo di Negoziazione.

Il coniuge che ha deciso di separarsi (o divorziare) invierà – tramite il proprio avvocato – un invito formale all’altro coniuge alla stipula della Convenzione di Negoziazione, cui seguirà, in caso di accettazione da parte del coniuge destinatario, l’avvio della procedura stragiudiziale.

Nel caso in cui il coniuge destinatario rifiuti l’invito ad aderire alla procedura, il coniuge che ha preso l’iniziativa non potrà fare altro che ricorrere alla via giudiziale e rivolgersi al Tribunale.

negoziazione assistita dall'avvocato per separazione e divorzio

Le principali fasi della separazione (divorzio) consensuale “davanti agli avvocati”.

Sul presupposto, invece, che l’interesse alla separazione (divorzio) consensuale “davanti agli avvocati” sia condiviso e l’invito venga accettatosi avvia il procedimento.

Prima fase: la redazione/sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione.

negoziazione assistita dagli avvocati

La prima fase prevede che venga redatta dagli avvocati la Convezione di Negoziazione, in vigenza della quale i coniugi cercheranno, aiutati dai rispettivi avvocati, di giungere all’accordo di separazione (divorzio) vero e proprio.

L’obbligo alla cooperazione tra le parti.

Si tratta di una convenzione/contratto tra i coniugi con il quale, tra l’altro, le parti si obbligano a cooperare tra loro in buona fede e con lealtà per risolvere bonariamente la controversia e raggiungere comunanza di intenti sulle condizioni di separazione/divorzio.

L’obbligo di riservatezza.

Fondamentale è l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dalle parti in questa fase: la Convenzione di Negoziazione vieta, infatti, alle parti (e specificamente anche i rispettivi avvocati) di divulgare e/o utilizzare in un eventuale giudizio avente il medesimo oggetto le notizie apprese nel corso della procedura.

I tempi della procedura.

Nella Convenzione di Negoziazione sono indicati i tempi della procedura che non possono essere inferiori a un mese e che non devono protrarsi oltre i quattro mesi.
Entro questo periodo, tramite il confronto e la collaborazione dei rispettivi avvocati nel quadro della disciplina indicata dalla Convenzione di Negoziazione, le parti cercano di avvicinare le loro divergenze e trovare l’auspicato accordo.

Confronto e conciliazione delle richieste dei coniugi.

In questa fase, come accade per la separazione consensuale avanti il Tribunale (o per il divorzio congiunto), vengono esaminati tutti gli aspetti dei rapporti tra i coniugi, tra i genitori, tra genitori e figli e ogni questione economica e patrimoniale che necessiti di essere regolata.

È questa la delicatissima fase di confronto e di conciliazione delle richieste e delle posizioni dei coniugi in cui devono valutarsi gli opposti interessi, trovando una soluzione conciliativa che soddisfi entrambe le parti.

Seconda fase: la conclusione/sottoscrizione dell’Accordo di Negoziazione.

negoziazione assistita dagli avvocati

Se le parti giungono ad un accordo nel termine previsto nella Convenzione di Negoziazione, gli avvocati redigono il Verbale di Negoziazione Assistita che, finalmente sottoscritto dai coniugi, conterrà le condizioni vere e proprie dell’accordo di separazione (o divorzio).

Il verbale sarà trasmesso, nel termine di dieci giorni dalla data di conclusione, al Procuratore della Repubblica (P.M.) presso il Tribunale competente per la verifica della regolarità e dei contenuti e, quindi, per ricevere autorizzazione e/o nulla osta (soltanto successivamente, l’accordo sarà trasmesso anche all’Ufficio dello Stato Civile del Comune per le necessarie annotazioni).

Un’eventuale terza fase: la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.

Nel caso in cui il P.M. non ritenga di poter rilasciare autorizzazione (o nulla osta, a seconda che siano, o non siano, coinvolti interessi anche di figli minorenni della coppia o maggiorenni non indipendenti economicamente), trasmetterà il verbale al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, entro cinque giorni successivi, fissa la comparizione delle parti avanti a Sé, aprendosi una terza fase che, a seconda dei casi, potrà condurre alla definitiva autorizzazione dell’accordo o, invece, al diniego da parte del Presidente.

I vantaggi della negoziazione assistita.

La procedura per separarsi (o divorziare) senza dover ricorrere al Tribunale è qui descritta in maniera sintetica e senza pretesa di essere esaustiva, ma, si crede, è già sintesi da cui si comprende la snellezza della procedura e le brevità delle tempistiche.

È senz’altro uno strumento di soluzione stragiudiziale della crisi coniugale di grande utilità che importa oneri minori, per tempi e costi.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini offre la propria consulenza per la valutazione della possibilità di ricorrere alla procedura della Convenzione di Negoziazione Assistita per la separazione dal coniuge (o per modificare le condizioni di separazione o per il divorzio) e, in generale, per valutare la possibilità di risolvere consensualmente la crisi coniugale.

negoziazione assistita dall'Avvocato Chiara Pollini

Si ricorda che lo Studio riceve previo appuntamento ai recapiti indicati nella sezione contatti.

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fida del cavallo

Il contratto di fida del cavallo


L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa di diritto civile e quindi, tra le altre materie civilistiche, anche di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive.

L’interdisciplinarità nei rapporti obbligatori aventi oggetto attività equestri.

fida del cavallo

Coloro che si dedicano ad attività equestri, amatoriali o agonistiche, spesso necessitano di una tutela legale articolata che può interessare, tanto il diritto civile, che il diritto penale, dato che non esistono leggi specifiche, nel nostro Ordinamento, che disciplinino in maniera organica quello che in Gran Bretagna è regolato come materia di “diritto equestre”. Inoltre, nella consulenza legale in materia di attività equestri, possono venire in rilievo anche usi e prassi peculiari, nonché le direttive e i regolamenti delle federazioni sportive.

Il “contratto di fida” del cavallo: atipica locazione di un bene mobile “speciale”.

fida del cavallo

Tra i contratti in uso nel settore equestre, il “contratto di fida” del cavallo, in forma orale o in forma scritta, è uno dei più comuni, in uso pressoché in ogni maneggio o circolo di equitazione.

Si tratta di un contratto atipico, non previsto nominalmente dal Codice Civile, che presenta profili che lo assimilano prevalentemente ai contratti di locazione di beni mobili

Il “contratto di fida” consiste solitamente in un accordo verbale tra il soggetto che ha la disponibilità del cavallo (proprietario e/o gestore del maneggio) e il soggetto che intende occuparsene direttamente in maniera tendenzialmente esclusiva (tesserato del circolo, allievo della scuola o, molto spesso, genitore del minore principiante) per la durata della “fida”. Tuttavia, nonostante la forma orale del “contratto di fida” sia decisamente di uso consolidato, soprattutto nei piccoli maneggi, la forma scritta è assolutamente da prediligere.

Le ragioni per cui la forma scritta della “fida” del cavallo è raccomandata dipendono dalla quantità e dalla qualità degli obblighi e degli oneri che assume l’affidatario del cavallo.

Il contenuto dell’accordo di “fida del cavallo”.

fida del cavallo

L’affidatario, infatti, si fa carico pressoché della totalità delle responsabilità conseguenti l’immissione nel possesso esclusivo dell’animale, al punto da doversi valutare se, con l’accordo di “fida”, si addivenga alla costituzione di un diritto giuridicamente molto vicino a quello di usufrutto sul bene. Inoltre, in caso di violazione delle norme del “contratto di fida” che prevedono specifici obblighi di cura e custodia a carico del soggetto affidatario, possono essere interessate dalla consulenza legale in materia di attività equestri profili di responsabilità penale a carico del soggetto affidatario (ad esempio: maltrattamenti, abbandono dell’animale).

Il proprietario del cavallo, invece, oppure il soggetto che ne detiene la disponibilità per conto di terzi (maneggio, circolo di equitazione, associazione sportiva) ha diritto al pagamento del prezzo, solitamente di un canone mensile, quale controprestazione per l’esclusività dell’affido del cavallo al soggetto affidatario. 

Giurisprudenza di merito recentissima ha trattato il contratto di fida, nell’ambito di una più ampia fattispecie di infortunio all’interno di un centro equestre e, in un passaggio della Sentenza, così ha descritto il contenuto della “fida”:

“Il contratto di fida è un negozio atipico con il quale un cavallo, che resta comunque di proprietà di un centro ippico o di un privato, è a disposizione di chi decide di sostenere i costi della pensione dell’animale e altre eventuali spese come il maniscalco o spese veterinarie e che per tale ragione può montarlo in qualsiasi momento. L’affidatario ha l’obbligo di prendersi cura dell’animale e di trattarlo al meglio, diventando responsabile in tutto e per tutto del cavallo, dall’alimentazione alla sua salute fisica e psicologica”.(Tribunale Brescia, Sez. I, Sent., 03/02/2022, n. 241).

Data l’ampiezza del contenuto e degli obblighi che l’accordo di “fida” può prevedere, è consigliabile, quindi, un’attenta regolamentazione delle condizioni contrattuali, con particolare attenzione alla ripartizione delle spese (veterinarie e/o di cura) del cavallo ordinarie e straordinarie ipotizzabili per la salute dell’equide, distinguendo – in maniera più chiara possibile – quelle a carico dell’affidatario da quelle a carico del proprietario. 

Ciò, al fine di tutelare preventivamente l’affidatario da oneri imprevisti, ma, allo stesso tempo, per garantire il proprietario e/o il centro equestre da inadempimenti contrattuali. In caso di morosità dell’affidatario, infatti, un accordo verbale rende quanto mai difficoltoso il recupero del credito in favore del proprietario e del maneggio. 

Anche da questo punto di vista, si comprende come l’accordo siglato con la stretta di mano sia molto rischioso per il centro equestre.

É opportuno, inoltre, ancora a tutela del proprietario del cavallo – e del cavallo stesso – regolamentare la tipologia di attività equestre che può essere svolta dall’affidatario e/o porre limiti agli spostamenti del cavallo presso altre stalle, valutando, caso per caso, non solo la convenienza economica dell’accordo per il proprietario, ma anche onde scongiurare, tra l’altro, che l’equide venga impiegato in lavoro non idoneo alle proprie condizioni psicofisiche.

Consulenza legale preventiva alla stipula della “fida del cavallo”.
fida del cavallo

Date le articolate conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, del rapporto obbligatorio che si instaura tra le parti del “contratto di fida” e, in ultima analisi, ma non meno importante, alla luce delle necessità psicofisiche del cavallo che viene affidato, si consiglia di valutare attentamente l’opportunità della consulenza legale prima della stipula di una “fida”, eventualmente unitamente a quella di un veterinario specializzato per conoscere le condizioni di salute del cavallo che si sta per “adottare” pur temporaneamente.

Per una più approfondita informazione sul “contratto di fida” del cavallo e per consulenze in materia di attività di maneggio ed attività equestre, Vi invitiamo a prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

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divorzio

Il procedimento di divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale di Vinci, nella provincia di Firenze, si occupa prevalentemente di diritto civile, assistendo i propri Clienti, tra l’altro, per le controversie in materia di diritto di famiglia. In particolare, sin dagli inizi della propria carriera, l’Avvocato Chiara Pollini ha, con continuità, orientato e curato il proprio percorso formativo in materia di procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi), acquisendo esperienza e competenza.

La previa valutazione e ricerca dell’accordo di divorzio tra le parti

divorzio

Nelle consulenze legali in materia di diritto di famiglia e, in particolare, nell’assistenza legale al coniuge che intende chiedere il divorzio, l’Avv. Chiara Pollini predilige tendenzialmente la ricerca di un bonario componimento tra le parti, dedicandosi con attenzione e perseveranza, d’accordo con il proprio assistito, alla comunicazione e al confronto con la controparte. La prima parte dell’assistenza professionale dell’avvocato a fronte della volontà di divorzio manifestata dal Cliente è, quindi, finalizzata a trovare il reciproco consenso degli interessi su condizioni di divorzio che possano accontentare entrambi.

Il procedimento di divorzio congiunto, infatti, è solitamente ritenuto rispondente all’interesse delle parti per il risparmio di tempo e oneri di cui entrambe possono beneficiare. Per tacere delle minori tensioni emotive tra le persone coinvolte e quindi – considerazione fondamentale – anche a beneficio dei figli della coppia.

Soltanto quando la via del divorzio congiunto risulti nettamente non percorribile, si procede, senza indugio, in via giudiziale. 

Il divorzio giudiziale: la fase presidenziale e la fase contenziosa

divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale è avviato, con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, su istanza del coniuge con ricorso al Tribunale competente, quindi senza il consenso dell’altro e apre una causa civile nel corso della quale ogni domanda e ogni pretesa (assegno divorzile, assegnazione casa familiare…) di una parte nei confronti dell’altra dovrà essere puntualmente oggetto di prova. 

Il procedimento di divorzio giudiziale si compone della prima “fase presidenziale” e della seconda “fase contenziosa”, concludendosi con la sentenza di divorzio. 

La fase presidenziale prevede la fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Durante l’udienza presidenziale, i coniugi vengono sentiti dal Presidente del Tribunale e viene esperito il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce (un ripensamento dei coniugi sull’opportunità di divorziare, per quanto raro nella realtà, è possibile), ne viene redatto il verbale; se la conciliazione non riesce, il processo prosegue.

L’udienza presidenziale riveste particolare importanza in quanto (salvo il caso raro della riuscita conciliazione), all’esito, vengono emanati i cosiddetti “provvedimenti provvisori”.

Con tale Ordinanza, infatti, oltre alla nomina del Giudice Istruttore cui sarà assegnata la causa di divorzio e la fissazione dell’udienza di comparizione e trattazione per la prosecuzione della procedura di cessazione degli effetti del matrimonio, vengono assegnati termine al ricorrente per il deposito della memoria integrativa e  termine al convenuto per la memoria di costituzione. 

divorzio

Da questo momento in poi, si apre la fase contenziosa, in cui il procedimento di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio prosegue secondo le regole procedurali – e i tempi – di una causa civile comune, pur caratterizzata dall’intervento del P.M. (art. 4  L. 898/70).

Costituitesi rispettivamente le parti, con il deposito della memoria integrativa del ricorrente e della comparsa costitutiva del coniuge resistente (salvo contumacia, possibile anche nelle procedure di divorzio), si apre la fase istruttoria, scandita dalle memorie istruttorie. Con il deposito di questi ultimi atti, vengono allegati i mezzi di prova necessari per convincere il Giudice della fondatezza delle domande e delle eccezioni svolte dai coniugi (ad esempio: il diritto all’assegno divorzile, la quantificazione del concorso al mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e ogni altra questione da regolamentare nel merito dei rapporti personali e/o economici delle parti). 

Fondamentale importanza, come detto in un precedente articolo del blog, sarà fornire puntuale prova della situazione economica e reddituale delle parti, per permettere al Giudice di ponderare la regolamentazione dei reciproci rapporti economici delle parti.

Esaurita la fase istruttoria, la causa è ritenuta matura per la decisione e viene rimessa al Collegio. Il processo si conclude con la sentenza di divorzio, con la quale (se non è stata emessa, medio tempore, sentenza provvisoria di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio) il Tribunale in composizione collegiale pronuncia il divorzio e decide sulle domande proposte dalle parti.

divorzio

L’iter del procedimento di divorzio giudiziale è qui illustrato in maniera volutamente sintetica, soltanto nei passaggi salienti ma, si crede, in maniera comunque efficace per giustificarne, data la complessità e il numero di atti che scandiscono le fasi processuali, almeno in parte, i tempi processuali che esso richiede (mediamente tre anni, a seconda del Tribunale adito). 

Per una consulenza specifica in materia di divorzio e/o per un parere legale su questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio contattando i recapiti indicati sul sito internet. 

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cessazione del regime di comunione legale dei beni

La cessazione del regime di comunione legale dei beni

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale nel Comune di Vinci – Sovigliana, poco distante dal centro città di Empoli, si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.

Gli effetti della separazione personale dei coniugi sul regime patrimoniale della famiglia

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Nell’affrontare la crisi coniugale, i coniugi si rivolgono al proprio avvocato di fiducia per una consulenza legale che investe, sia gli aspetti prettamente personali, i diritti della persona e della famiglia, sia necessariamente il regime patrimoniale della famiglia stessa.

Per sommi capi già presi in esame, in precedenti articoli del blog, i diversi regimi patrimoniali della famiglia, qui si illustrerà brevemente come i beni dei coniugi vengano divisi una volta intervenuto il cosiddetto “scioglimento della comunione dei beni” tra i coniugi.

In caso di crisi coniugale lo “scioglimento della comunione” avviene: in caso di separazione giudiziale, con la pronuncia dell’ordinanza presidenziale; in caso di separazione consensuale, con la sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi.

La comunione legale peraltro, a prescindere dalla crisi coniugale, si scioglie anche nei seguenti casi: morte di uno dei due coniugi; annullamento del matrimonio; dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; fallimento di uno dei coniugi; convenzione tra coniugi.

Lo “scioglimento” della comunione legale. La comunione ordinaria dei beni. La divisione dei beni in comproprietà

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Cessato il regime di comunione legale dei beni, questi entrano nel regime di comunione ordinaria. Con la comunione ordinaria, ciascun coniuge potrà liberamente e discrezionalmente disporre della propria quota di proprietà sui beni (senza il consenso dell’altro comproprietario).

La divisione “materiale” dei beni del comune patrimonio, cioè la divisione che conduce alla proprietà esclusiva sul singolo bene, anziché pro-quota, è però soltanto eventuale. Essa dipende unicamente dalla volontà e dagli interessi concreti dei coniugi (sebbene la domanda di divisione del patrimonio sia, nella pratica, molto frequente, una volta che i coniugi si sono legalmente separati).

I coniugi separati, infatti, ben possono decidere di continuare a essere comproprietari, ora ciascuno per la propria quota, sui beni immobili e mobili.

La domanda di divisione del patrimonio, dunque, non può proporsi contestualmente nel giudizio di separazione, dato che lo scioglimento della comunione si verifica solo con il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione stessa. Essa è domanda autonoma, da proporsi con separato giudizio al Tribunale.

Come avviene la divisione dei beni in comunione. La divisione dei beni consensuale e la divisione giudiziale

cessazione del regime di comunione legale dei beni

La divisione dei beni della comunione non avviene in maniera automatica con la separazione personale dei coniugi, ma deve essere oggetto di un procedimento successivo che può essere consensuale o giudiziale.

In caso di accordo dei coniugi separati sulla modalità di ripartizione dei beni, la divisione – divisione consensuale – può avvenire tramite stipulazione di un contratto (rispettandosi la forma contrattuale relativa alla circolazione dei beni oggetto di divisione). Al contrario, in caso di disaccordo, non resterà altro modo che ricorrere al Giudice.

Essa si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo (art. 194 Cod.Civ.). La divisione può avvenire in natura, cioè formando due masse distinte di beni di uguale valore economico. Eventualmente, i beni indivisibili possono essere venduti e il ricavato suddiviso tra le parti, oppure assegnati ad un coniuge, salvo conguaglio in denaro all’altro.

Si evidenzia, inoltre, l’obbligo per i coniugi di procedere alla restituzione e ai rimborsi l’uno nei confronti dell’altro, ai sensi dell’art. 192 Cod. Civ..  La norma, infatti, dispone che: “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”.

I coniugi sono tenuti a rimborsare, cioè, somme prelevate dal patrimonio comune (ad esempio: dal conto corrente cointestato) che non siano state impiegate per esigenze della famiglia. Sono, inoltre, previste dalla Legge restituzioni delle somme di denaro personali di un coniuge impiegate per il patrimonio comune.

La divisione del conto corrente

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Tra i beni da dividere rientrano anche i rapporti di conto corrente. La divisione del saldo sul conto corrente (spesso, peraltro, cointestato ad entrambi i coniugi) dopo lo scioglimento della comunione legale, risponde alle medesime regole delle altre tipologie di beni in comproprietà. Il saldo del conto corrente, quando i coniugi erano in comunione legale dei beni, infatti, appartiene ad entrambi. È l’effetto della comunione de residuo.

“I coniugi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, al momento della separazione personale, devono ripartirsi nella misura pari alla metà la somma rinveniente sul conto corrente cointestato e costituito in costanza di matrimonio. A tale regola fa eccezione il caso in cui uno dei due coniugi riesca a dimostrare che il denaro sul conto corrente sia il frutto del proprio lavoro e che l’intestazione è fittizia e realizzata solo al fine di garantire all’altro una disponibilità economica per il ménage familiare”. [Cass. Civ. Ordinanza del 17/07/2018, n. 18869].

L’importanza della consulenza legale per valutare il procedimento consensuale di separazione

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Ancora una volta, dunque, tenendo presente la complessità delle questioni attinenti il regime patrimoniale della famiglia, qui esposte soltanto per sommi capi e senza pretesa di completezza espositiva, si evidenzia l’importanza di una ponderata valutazione preliminare dell’assetto patrimoniale e reddituale della famiglia in vista della (pur inevitabile) separazione personale dei coniugi.

Tanto più il patrimonio della coppia in regime di comunione legale dei beni era consistente, tanto più articolata e complessa sarà la divisione dei beni in comunione ordinaria: si pensi ai casi in cui permangono rapporti bancari cointestati o condivisi, obbligazioni contrattuali e diritti di credito, finanziamenti e mutui e quant’altro realizzato e costruito, nell’ottica della solidarietà familiare, durante la vita matrimoniale. Tutte le poste, attive e passive, dovranno essere ripartite equamente.

Per una consulenza legale che tenga conto del caso concreto in materia di divisione dei beni rimasti indivisi dopo la separazione personale dei coniugi e/o dopo il divorzio, oppure per un parere legale che, nel corso della crisi coniugale in atto, consenta di valutare gli effetti della domanda di separazione personale sul regime patrimoniale della famiglia e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.

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comunione legale dei beni

La comunione legale dei beni e la sua cessazione

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale nel Comune di Vinci – Sovigliana, poco distante dal centro città di Empoli, si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.

La comunione legale dei beni e tipologie di beni rientranti nella comunione

comunione legale dei beni

I quesiti e i temi da affrontare quando i coniugi, giunti ormai in procinto di separarsi, richiedono l’assistenza legale all’avvocato civilista, nella specifica materia del diritto di famiglia, sono molti. Tra questi, la bigenitorialità e il collocamento prevalente dei figli, insieme al concorso dei genitori nel loro mantenimento, rappresentano senz’altro gli aspetti più importanti e delicati. Alcuni di questi temi sono già stati oggetto di specifici articoli del blog pur senza voler essere esaustivi nella trattazione: si deve ricordare al lettore, infatti, che soltanto una consulenza legale personalizzata può essere adeguata alla complessità della materia.

Accanto agli aspetti giuridici che concernono specificamente i figli, oggetto del parere legale che si richiede all’avvocato civilista sono le questioni economiche e patrimoniali della famiglia: quest’ultime, infatti, possono diventare oggetto di aspra conflittualità nella coppia.

Si ricorda, infatti, come già illustrato sinteticamente in un precedente articolo del blog, che in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio (o in un momento successivo), il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, disciplinata dagli articoli 177 e ss del Cod. Civ.

Quali beni entrano a far parte della comunione legale tra coniugi

comunione legale dei beni

Con il regime patrimoniale della comunione legale, i beni dei coniugi, quindi, divengono oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto, c.d. comunione di acquisti immediata; oppure cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa,
c.d. comunione de residuo.

La comunione legale, ai sensi dell’art. 177 c.c., comprende tutti i beni che cadono automaticamente in comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi, sia beni materiali che diritti, insieme o separatamente, durante il matrimonio (ad esclusione di quelli relativi ai beni personali); i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (comunione de residuo); i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge se, al momento dello scioglimento della comunione, non siano stati consumati (comunione de residuo); le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.

Discorso a parte deve farsi con riguardo alla comunione de residuo, che comprende tutti quei beni che, durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti ma che, solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi.

Il regime di comunione legale dei beni consiste, quindi, in una comunione che ha per oggetto gli acquisti compiuti dai coniugi, sia congiuntamente che singolarmente, durante il matrimonio, ad esclusione pertanto dei beni personali, di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge.

Non rientrano in comunione, i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge, c.d. beni personali.

Quali sono i beni personali dei coniugi

comunione legale dei beni

Tutti i beni di cui il coniuge era titolare – proprietario, ma anche usufruttuario, ovvero titolare di diritti reali – prima del matrimonio sono beni personali esclusi dal regime patrimoniale della comunione legale.

Sono parimenti esclusi dalla comunione dei beni quelli ricevuti in donazione o successione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento non sia diversamente specificato. Non cadono in comunione i beni acquistati, anche in costanza di matrimonio, per uso strettamente personale (abbigliamento, accessori, attrezzature sportivo/ludiche) o per impiego nell’attività professionale, né il denaro ottenuto a titolo di risarcimento per danni causati alla persona (o ai propri beni personali).


È evidente che, in caso di crisi coniugale, le problematiche economiche sono, almeno in parte, più agevolmente “superabili” se i coniugi, al momento della celebrazione del matrimonio (o in un momento successivo, convenzionalmente), hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. Al contrario, quando la coppia in procinto di separarsi è in regime di comunione legale dei beni, deve riorganizzare e regolare i reciproci rapporti patrimoniali: immobili in comunione, polizze e investimenti, conti corrente cointestati e quant’altro, debiti compresi, esigono un’equilibrata sistemazione (divisione, appunto) tra le parti.

Gli effetti della separazione personale dei coniugi sul regime patrimoniale

La cessazione del regime di comunione legale dei beni con la separazione personale dei coniugi

comunione legale dei beni

La separazione tra i coniugi determina la cessazione del regime della comunione legale, più comunemente detto “lo scioglimento” della comunione legale dei beni.

In particolare, in caso di separazione consensuale, i coniugi ben potranno accordarsi fin da subito anche sulla ripartizione dei beni comuni: l’accordo sulla divisione del patrimonio è, infatti, trascrivibile nell’accordo di separazione. Sostanzialmente, i coniugi concorderanno tra loro l’assegnazione dei beni comuni, immobili e mobili (e/o crediti e/o debiti) che sarà omologata dal Giudice.

In caso di separazione giudiziale, invece, non sarà possibile ab initio la regolazione dei rapporti patrimoniali, ma soltanto in un secondo procedimento di divisione giudiziale.

La cessazione del regime di comunione legale dei beni tra i coniugi. Da quando decorre lo “scioglimento della comunione” dei beni

comunione legale dei beni

Precisamente, l’effetto della cessazione della comunione legale tra i coniugi decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale davanti al Presidente del Tribunale, cui seguirà Decreto di Omologa emesso dal Tribunale medesimo in composizione collegiale. Invece, in caso di separazione giudiziale, lo scioglimento della comunione decorre dalla data del provvedimento con cui i coniugi sono autorizzati dal Tribunale a vivere separati, solitamente emesso all’esito dell’udienza presidenziale.

Si ricorda l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione sul punto.

“Omissis …Va ribadito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell’azione. Conseguentemente, la domanda [di divisione n.d.r.] è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia (Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 26/02/2010). D’altra parte, è noto che il nuovo art. 191 c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2 con decorrenza dal 26 maggio 2015 ed applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data) prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato(Cass. civ. Sent. del 02/02/2016, n. 1963).

Da questo momento, quindi, ogni acquisto che ciascun coniuge compirà resterà di sua esclusiva proprietà. Invece, sui beni precedentemente facenti parte della comunione legale, si instaura il comune regime di comunione ordinaria.

Per una consulenza specifica che tenga conto del caso concreto in materia di procedimento di separazione personale dei coniugi e/o per valutare, quindi, gli effetti della domanda di separazione sul regime patrimoniale della famiglia e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.

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Incidente sulla pista da sci

L’incidente sulla pista da sci: il sinistro all’interno degli impianti sciistici.

I nuovi obblighi del gestore delle aree sciabili e degli impianti sciistici.

Incidente sulla pista da sci

L’Avv. Chiara Pollini si occupa di diritto civile nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli e ha maturato lunga esperienza professionale, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.

Incidente sulla pista da sci

Durante il periodo invernale, alle domande di risarcimento danno per lesioni riportate nei sinistri stradali, si aggiungono le richieste di assistenza legale per il risarcimento dei danni causati da incidente sulle neve e, in particolare, in caso di incidente sulla pista da sci.

Lo sci (e attività affini, come lo snowboard) è considerato attività sportiva pericolosa e l’incidente sulla pista da sci, tutt’altro che infrequente e, a volte, anche grave, può dare luogo a diversi profili di responsabilità civile e penale. Scontro tra sciatori, infortunio durante la risalita, caduta sulle piste per ostacolo non segnalato, sono soltanto alcune delle fattispecie più comuni.

Nell’indagine della responsabilità dei soggetti coinvolti nell’incidente sulla pista da sci e, quindi, ai fini di valutare il diritto a chiedere – e ottenere – il risarcimento dei danni per le lesioni (ed eventualmente per danni alle attrezzature oppure per il rientro anticipato dalla vacanza), la condotta dei soggetti coinvolti (sciatori, gestori, direttore dell’impianto…) vanno considerate preliminarmente le regole di comportamento che tutti gli utenti delle piste da sci sono tenuti a rispettare.

Provare di aver osservato le norme di condotta è il presupposto essenziale, sia per non incorrere in responsabilità civile (e penale, nei casi più gravi) in caso di incidente sulla pista da sci, sia per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti da parte della compagnia di assicurazione.

L’incidente sulla pista da sci: le regole di condotta per gli sciatori e gli obblighi dei gestori degli impianti sciistici
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Incidente sulla pista da sci

Tali regole sono ispirate alla prudenza e al rispetto dei criteri di diligenza e prevenzione del pericolo e delle condotte pericolose; erano già previste, in parte, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che conteneva “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e che disciplinava sia la gestione delle aree sciabili attrezzate che le regole di comportamento degli utenti delle aree sciabili, per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci.

Tale Legge è recentemente stata abrogata dal D.Lgs. n.40/2021 che contiene norme e regole di condotta la cui violazione, se provata, darà luogo alla responsabilità civile al carico di chi ha commesso la violazione con conseguente diritto al risarcimento ove siano derivati danni a cose e/o persone.

Il  D.Lgs. n. 40/2021 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68 reca le “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”, le quali si svolgono di regola sulle “aree sciabili attrezzate” (impianti sciistici comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento).

La nuova normativa specifica obblighi diretti a garantire la sicurezza degli utenti, dettagliando misure di prevenzione che i gestori degli impianti, in particolare, devono attuare e dalla cui violazione, in caso di infortunio agli sciatori, ben può derivare responsabilità civile e obbligo di risarcimento del danno (a seguito di incidente sulla pista da sci) a carico dell’impianto sciistico.

Alcuni di questi obblighi: la segnalazione del grado di difficoltà delle aree sciabili ai fini della loro fruizione e della loro apertura al pubblico; adeguata palinatura per delimitarne i bordi; indicazione e/o denominazione (o di numerazione) “almeno ogni 200 metri” per le piste da discesa e “ad intervalli di circa 500 metri” per le piste da fondo e le altre piste.

Incidente sulla pista da sci

Quanto alle piste già esistenti e non a norma con le recenti disposizioni del D.Lgs. n. 40/2021, è prevista la predisposizione obbligatoria da parte dei gestori dell’impianto di “misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo”.

Il gestore della pista ha, dunque, specifico obbligo di garanzia nei confronti degli utenti cosicché è obbligato a provvedere alla messa in sicurezza delle piste e ad adottare tutte le misure atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo per gli sciatori. A carico del gestore sono poi previsti specifici obblighi di monitoraggio dell’impianto e manutenzione delle piste (con l’ausilio del direttore delle piste), fino all’obbligo di chiusura della pista laddove non sia rimuovibile il pericolo, o non ne sia possibile dare tempestiva idonea segnalazione.

A questi obblighi del gestore, si aggiungono quelli di agevolare il soccorso (a seguito di incidente sulla pista da sci), fornendo ogni supporto per il trasporto degli infortunati ai luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.

Incidente sulla pista da sci

La responsabilità civile del gestore degli impianti sciistici in caso di incidente sulla pista da sci
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La responsabilità civile del gestore degli impianti sciistici è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di responsabilità civile e dall’art.15 del citato D.lgs. 40/2021, norma che impone l’obbligo assicurativo di Legge in capo al gestore dell’impianto quale condizione di apertura dell’impianto, così disponendo:

“I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.”

Il tema della responsabilità civile del gestore risulta essere complesso, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia e, a seconda del caso concreto, è possibile ascrivere al gestore degli impianti una responsabilità contrattuale (contratto atipico di trasporto “con skipass”) o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c). Con diverse conseguenze processuali di onere probatorio in capo al gestore dell’impianto per evitare la condanna al risarcimento del danno a fronte della domanda di risarcimento avanzata dall’infortunato dopo l’incidente sulla pista da sci.

Nei casi più gravi, il gestore della pista da sci incorre a in responsabilità anche penale in ragione della posizione di garanzia derivante dai predetti obblighi di Legge. Può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo (l’incidente sulla pista da sci) che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa (così nella Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/01/2019, n. 18333).

Consulenza legale e contatti
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Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, nel caso di incidente sulla pista da sci ritenuto avvenuto per colpa del gestore delle piste da sci e, in generale, per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di scontro tra sciatori, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in videocall, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Se sei interessato all’argomento “incidente sulla pista da sci”, ti consigliamo di leggere anche l’articolo del nostro blog che parla del sinistro sulla neve.

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Incidente sugli scii e risarcimento danni

Il sinistro sulla neve: l’incidente occorso sulle piste da sci

Il risarcimento del danno causato da caduta durante l’uso degli sci all’interno degli impianti sciistici

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini è avvocato civilista, con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.

In questo periodo dell’anno, oltre alle consuete richieste di assistenza legale per i sinistri stradali, la consulenza dell’avvocato può rendersi necessaria per incidenti verificatisi nella pratica dei più comuni sport invernali sulla neve: sci di fondo, sci alpino, slittino e snowboard.

risarcimento danni in seguito ad incidente su sci o slittino

Anche lo sci, infatti, come quasi ogni attività sportiva, può comportare dei rischi e, quando si verificano infortuni e/o incidenti sulle piste, la consulenza di un avvocato civilista può essere opportuna affinché il danneggiato possa essere seguito al meglio nella gestione della propria domanda di risarcimento danni per le lesioni riportate per la caduta con gli scii.

Le cause degli incidenti sulla neve sono collegate, per lo più, al mancato rispetto da parte degli sciatori delle norme previste dalle Legge durante la permanenza all’interno dei tanti impianti sciistici presenti sul nostro territorio nazionale.

La legge n.363 del 2003 ha introdotto (ex art.2054 c.c.), una presunzione di concorso di colpa, in caso di scontro tra sciatori. Presunzione che opera, ovviamente, salvo prova contraria. In caso di sinistro quindi, gli sciatori coinvolti saranno considerati corresponsabili dello scontro (e quindi dei danni riportati) fino a quando non dimostreranno una diversa ripartizione della responsabilità.

Al riguardo, anche in questa sede, non guasterà ricordare al Cliente che intende rivolgersi all’avvocato civilista di propria fiducia che, da quest’anno, il D.L. 40/21 relativo alle «norme sulla sicurezza delle discipline sportive invernali», all’art 30 (Assicurazione obbligatoria) ha introdotto l’obbligo assicurativo per l’attività sciistica, per cui «lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi».

Tuttavia, bisognerà prescindere dalla polizza assicurativa obbligatoria dello sciatore, quando è causa dell’incidente con gli sci, o con lo snowboard (o persino con lo slittino!), la condotta del gestore dell’impianto sciistico: chi paga i danni per l’infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico?

I danni per l’infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico

La responsabilità civile del gestore dell'impianto sciistico

Con riguardo alla responsabilità del gestore dell’impianto in caso di richiesta di risarcimento del danno per lesioni causate da incidente sulla pista da sci, si riporta una recente Sentenza del Tribunale di Bolzano (Febbraio 2020 n.193) dalla quale si evince l’orientamento del Tribunale Altoatesino nel caso in cui la pista da sci nasconda un pericolo per lo sciatore.

La massima in commento così dispone “In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività esercitata sulle piste da sci, nonché l’estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con l’ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo(Trib.Bolzano, Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).

Anche a prescindere dal contratto atipico di skipass, il gestore dell’impianto sciistico può essere chiamato a risarcire il danno allo sciatore infortunatosi sulla pista da sci se viene data prova della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La società che gestisce gli impianti sciistici, quindi, quale custode e/o proprietario della pista da sci (o da slittino o da snowboard) potrà rispondere dei danni subiti dal soggetto caduto con gli scii, salvo che provi il caso fortuito.

Il caso tipico: l’ostacolo imprevisto e non segnalato sulla pista da sci

Incidente sugli sci causato da ostacolo imprevisto e non segnalato correttamente

Nel caso di specie, il Tribunale di Bolzano ha condannato il gestore degli impianti al risarcimento del danno occorso allo sciatore, in quanto quest’ultimo aveva fornito prova, nel corso del giudizio, della mancata segnalazione di un’insidia che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per lo sciatore. Precisamente, la caduta dello sciatore era stata causata da un ostacolo (una grata) non adeguatamente segnalato oltre il bordo della pista (addirittura al di fuori della pista da sci), ma che, stando alla pronuncia del Tribunale di Bolzano, il gestore aveva comunque l’obbligo di mettere in sicurezza in via cautelativa, stante la prossimità alla pista da scii, in via prudenziale, delimitando l’ostacolo o impedendo agli sciatori di avvicinarsi a quello.

Infatti, pur trovandosi il tutto [la grata] fuori del tracciato di pista, va evidenziato che il gestore deve garantire la sicurezza della pista da sci e prevedere che gli sciatori possano anche andare oltre la delimitazione della stessa; come, in effetti, è accaduto nel caso di specie”.

In caso di infortunio sulla neve, quindi, il gestore dell’impianto sciistico può essere tenuto a pagare i danni riportati alla persona a condizione che lo sciatore fornisca prova che esistevano condizioni di pericolo che il gestore dell’impianto avrebbe dovuto prevedere, prevenire e, quindi, rimuovere, ovvero mettere in sicurezza in considerazione dell’attività sportiva (pericolosa per propria natura) che ivi si svolge.

Cosa fare in caso di “incidente con gli sci”. La raccolta dei dati ambientali della pista da sci e delle caratteristiche del luogo della caduta e/o dello scontro sugli scii

In caso di incidente, si consiglia, naturalmente, per prima cosa, di chiamare i soccorsi senza indugio per sé e per gli altri. Ovviamente, tale obbligo incombe anche sul proprietario dell’impianto che è obbligato a garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati ai più vicini pronto soccorso. Tuttavia, si ricorda che l’omissione di soccorso è punita dalla legge anche in riferimento agli altri utenti presenti in pista che abbiano assistito all’incidente.

Soccorso a seguito di incidente sugli sci

Al contempo, è molto importante raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sulla pista da sci e descrivere in modo dettagliato il sinistro alle autorità eventualmente intervenute.

Come in caso di sinistro stradale, anche in caso di “sinistro con gli sci”, è utile il materiale fotografico dei danni patiti, delle tracce e del luogo del sinistro, così come la raccolta delle generalità di ulteriori utenti presenti in pista, per eventuali testimonianze. Si consiglia anche di prendere nota delle condizioni ambientali presenti al momento del sinistro, delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche del luogo dell’incidente, come l’esatta posizione in pista, la pendenza e la presenza di eventuali ostacoli ed indicazioni.

I dati raccolti, compresi gli estremi della polizza assicurativa obbligatoria degli altri sciatori coinvolti nell’incidente sulla neve, saranno determinanti per la domanda di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione e alla controparte e, in caso di giudizio, saranno fondamentali per convincere il giudice del fondamento della richiesta dei danni per le lesioni.

incidente su snowboard

Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

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