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La prova del diritto all'assegno divorzile.

La prova del diritto all’assegno divorzile

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini, occupandosi sin dall’inizio della propria attività professionale di diritto di famiglia, assiste i propri Clienti nei procedimenti di divorzio congiunto, divorzio tramite procedura di negoziazione assistita e nei procedimenti di divorzio giudiziale.

Nell’ambito della specifica materia divorzile, tra le disparate questioni che, nel singolo caso concreto, attengono al divorzio tra i coniugi, l’assegno divorzile rappresenta, assieme al mantenimento dei figli, quella di maggiore interesse.

Prova del diritto all'assegno divorzile.

Con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere concordato (nel divorzio congiunto o in via di negoziazione assistita) o disposto dal Giudice (nel divorzio giudiziale) che una parte corrisponda all’altra un importo, solitamente mensile, a titolo di contributo economico, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 della Legge n.898/1970, poi modificata dalla Legge n.74/1987. Tale riconoscimento economico viene stabilito, secondo la lettera della legge, “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Il dettato legislativo è stato oggetto di copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha interpretato variamente i criteri di determinazione dell’assegno divorzile nel corso dei decenni, cercando di modellare l’assegno di divorzio (o, meglio, i requisiti per ottenerlo) ai cambiamenti socioculturali del tempo e portando, quindi, a più indirizzi interpretativi.

La funzione compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent.n.18287/2018).

La funzione compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent. n.18287/2018)

In tempi più recenti, la Sentenza della Corte di Cassazione n.18287/2018 ha fornito chiarimenti sui presupposti del diritto all’assegno divorzile, risolvendo i contrasti interpretativi formatisi sul punto. In particolare, come già detto in un precedente articolo, l’assegno è venuto ad assumere una funzione, non soltanto assistenziale in favore del coniuge economicamente svantaggiato, ma, al tempo stesso, una funzione compensativa e perequativa.

Nel mutato quadro dei presupposti da valutare ai fini di stabilire l’esistenza del diritto all’assegno divorzile in capo al richiedente (l’AN della pretesa all’assegno divorzile) e, poi, la misura dell’assegno (il QUANTUM dell’importo periodico), in caso divorzio giudiziale in particolare, è essenziale – ai fini dell’accoglimento della domanda giudiziale dell’assegno – disporre e predisporre puntualmente i mezzi istruttori.

È, infatti, la medesima Corte di Cassazione, nella citata Sentenza n.18287/2018, a ricordare che è logicamente prioritario rispetto ad ogni altra valutazione in tema di diritto all’assegno divorzile, l’accertamento – la prova, quindi – delle condizioni economiche di entrambe le parti.

La prova delle condizioni economiche di entrambi i coniugi. Il confronto delle rispettive situazioni patrimoniali delle parti del divorzio giudiziale.

Il confronto delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi nel divorzio giudiziale

Per molti anni, il Giudice ha preso in considerazione essenzialmente il reddito del richiedente in quanto, stando alla lettera della norma, quello dei coniugi che riteneva di avere diritto all’assegno di divorzio doveva provare di non disporre di “mezzi adeguati”.

Oggi, invece, ciascuna parte – non più soltanto quella richiedente l’assegno divorzile – dovrà provare la propria condizione economica nel complesso (redditi e globale entità dei rapporti/cespiti patrimoniali) per consentire al Giudice il confronto delle posizioni patrimoniali dei coniugi.

La Corte di Cassazione, infatti, nella famosa Pronuncia a Sezioni Unite del 2018 ha chiarito che “Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:

a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

b) qualora ne risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, 6°comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio;

c) quantifica l’assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.

Il raffronto tra le condizioni patrimoniali del coniuge richiedente l’assegno divorzile e del coniuge che sarà obbligato al pagamento è operazione preliminare per il Giudice, indispensabile per decidere sull’esistenza e sulla quantificazione del diritto all’assegno: tanto è vero che la Corte di Cassazione, a tal fine, ha valorizzato l’importanza e l’efficacia dei poteri istruttori ufficio dell’Autorità. Concretamente, ciò fa sì che il Giudice del divorzio giudiziale inviti le parti a produrre documenti fiscali, amministrativi e/o variamente attinenti il patrimonio o i redditi, anche quando non siano spontaneamente stati allegati. Inoltre, si ricorda che il Giudice dispone sempre dei poteri di indagine tributaria, sebbene il ricorso a questi sia discrezionale.

Documenti ufficiali che provano il diritto all'assegno divorzile

Seppure alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sentenza delle Sez. Unite, è comunque opportuno, nel divorzio giudiziale, che la parte richiedente l’assegno ricostruisca, con diligente iniziativa, in maniera più fedele possibile, la propria situazione economica e, al contempo, che documenti al Giudice – con prove scritte e/o altrimenti certe – le ragioni per le quali la posizione patrimoniale della controparte è migliore ed economicamente più solida della propria, agevolando la formazione del convincimento del Giudice.

A tale fine, si ricorda che alla parte in causa (il soggetto privato) è stato riconosciuto diritto di accesso ex L. 241/1990 ai documenti reddituali e patrimoniali del consorte, in possesso dalla Agenzia delle Entrate e che tali documenti dovranno essere consegnati dall’Ente anche senza autorizzazione del Giudice in quanto effettivamente disponibili negli archivi finanziari (TAR Campania, n.5763 del 2018).

Infine, il richiedente l’assegno divorzile dovrà fornire prova che la propria condizione di inferiorità patrimoniale rispetto alla posizione del coniuge economicamente più forte sia stata causata da scelte compiute in costanza di matrimonio, nell’ottica dell’interesse familiare comune e della solidarietà coniugale.

Consulenza legale per richiedere l'assegno di divorzio

Per una valutazione preliminare sul diritto a richiedere l’assegno di divorzio, per chiarimenti sul singolo caso concreto della crisi familiare e dei possibili strumenti di tutela giudiziaria e/o di risoluzione alternativa della controversia (divorzio congiunto, negoziazione assistita) è possibile prendere un appuntamento in Studio, una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

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QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO

Modifica o revoca delle condizioni di separazione e divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La modifica o la revoca delle condizioni di divorzio e separazione

L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività professionale nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, in prossimità del centro storico della confinante città di Empoli.

L’Avv. Chiara Pollini, formatosi come avvocato civilista, si occupa di procedimenti di separazione e divorzio.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini segue, inoltre, i propri assistiti anche nelle fasi successive alla separazione dei coniugi e al divorzio, che possono sfociare nei procedimenti di modifica o revoca delle condizioni di separazione e di modifica o revoca delle condizioni di divorzio.

Le condizioni della separazione, sia essa stata consensuale o giudiziale, sono infatti modificabili in ogni tempo, purché a causa di sopraggiunti nuovi fatti.

Si precisa che non può essere modificata la separazione personale dei coniugi, intesa come pronuncia della separazione, ovvero come “dichiarata interruzione” della vita matrimoniale da parte del Tribunale.

Infatti, gli effetti del provvedimento di separazione possono venire meno soltanto in caso di riconciliazione tra marito e moglie. Non può essere oggetto di modifica o revoca delle condizioni di separazione neppure la parte del dichiarato addebito della separazione.

Similmente, per quanto concerne l’avvenuto divorzio, il capo della sentenza che pronuncia il divorzio non può essere modificato. Ciò che può essere modificato è, invece, l’assetto degli interessi economici delle parti e la regolamentazione dei rapporti genitoriali e dei rispettivi obblighi di mantenimento riguardanti figli. Ciò, a condizione che vi siano giustificati motivi.

Pertanto, ciascun coniuge (o ex coniuge, in caso di modifica/revoca delle condizioni di divorzio) può prendere l’iniziativa e rivolgersi, tramite il proprio avvocato civilista al Tribunale competente. Ciascun coniuge, quindi, potrà chiedere, tramite gli strumenti processuali che il diritto di famiglia offre, la modifica o la revoca delle condizioni riguardanti il mantenimento del coniuge e/o dei figli, la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali, del collocamento prevalente dei figli, nonché dell’affidamento
(ricorrendone le specifiche condizioni). Può esser chiesta, tra l’altro, anche la revoca della assegnazione della casa coniugale.

Quando si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione o la revisione delle condizioni di divorzio

Modifica e revoca delle condizioni di separazione

I fatti nuovisopraggiunti – che legittimano – essi soltanto – la proposizione del ricorso diretto alla modifica o revisione delle condizioni di separazione (o divorzio) sono, nella casistica più frequente, i seguenti:

  • il peggioramento delle condizioni patrimoniali/reddituali di una delle parti (es. licenziamento; dimissioni; pensionamento o cessazione attività lavorativa)
  • sopravvenienza di nuovi oneri economici (es. nascita di un figlio da altro partner)
  • cambiamento delle esigenze di assistenza morale e/o materiale ed economica dei figli
  • inizio di convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno

Pertanto, anche successivamente alla pronuncia della separazione (o del divorzio), quindi, ricorrendo al Tribunale competente con ricorso avente ad oggetto la modifica/revoca delle condizioni di separazione (o revisione di quelle del divorzio), la parte richiedente potrà vedere riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento. Oppure, la parte avente diritto potrà vedere l’importo dell’assegno di mantenimento modificato nella sua quantificazione, quando venga provato il peggioramento della condizione economica del richiedente, ovvero quando venga provato sensibile miglioramento della condizione economica della parte obbligata.

Quando si può chiedere la revisione delle condizioni di divorzio

modifica delle condizioni di divorzio per giustificati motivi e nuovi fatti sopraggiunti

La Legge n.898/1970 stabilisce genericamente che richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio può essere chiesta quando sopraggiungano “giustificati motivi”. Questi, similmente a quanto previsto nel procedimento di modifica delle condizioni assunte con la separazione, consistono in fatti nuovi ulteriori a quelli già conosciuti e valutati dal Giudice al momento del divorzio e il cui – successivo – accadimento ha comportato un cambiamento nell’assetto degli interessi e dei diritti come regolamentato nella Sentenza di divorzio.

I fatti che costituiscono i “giustificati motivi” devono essere provati dal soggetto richiedente la revisione, sul quale ricade l’onere della prova.


Concretamente i “giustificati motivi” consistono nei medesimi fatti storici sopra elencati che legittimano la proposizione dell’istanza di modifica delle condizioni di separazione. Infatti, solitamente, riguardano: la revisione della quantificazione dell’assegno di mantenimento periodico in favore dei figli; la revoca e/o revisione dell’assegno divorzile. Per giustificati motivi inoltre potrà, a titolo meramente esemplificativo, chiedersi la modifica della regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, oppure, in caso di comprovato comportamento pregiudizievole di un genitore, la modifica dell’affidamento condiviso dei figli.

Il procedimento per ottenere la modifica/revoca delle condizioni di separazione (o di divorzio)

Il procedimento per ottenere la modifica o la revoca delle condizioni di separazione o divorzio

Il procedimento di modifica/revoca delle condizioni di separazione (o di divorzio) richiede l’assistenza di un avvocato che redigerà il ricorso introduttivo del procedimento. Il procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 730 c.p.c. che, ove debba essere espletata fase istruttoria, delegherà un componente del Collegio. Similmente a quanto accade nei giudizi di separazione e divorzio contenziosi, quando il procedimento di modifica/revoca delle condizioni di separazione (o divorzio) non può trovare pronta soluzione, il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori, modificabili nel corso del procedimento.

Alternativa alla procedura avanti il Tribunale, la Procedura di Negoziazione Assistita che consente alle parti, ciascuna con assistenza di un proprio avvocato di fiducia, di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare, senza recarsi di fronte al Giudice e con risparmio di tempo e oneri.

Infine, ma non meno importante, ove praticabile, le parti possono – senza assistenza legale – recarsi avanti l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due (ex coniugi) o del luogo in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, il quale provvederà a redigere l’accordo secondo la manifestata volontà delle parti. Si ricorda, per completezza, che per quest’ultima procedura, la Legge richiede che non vi siano figli minorenni, incapaci, portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti (i quali potrebbero non essere adeguatamente garantiti da quest’ultima più snella procedura).

negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Per approfondimenti sulle eventuali possibilità di accoglimento, ovvero di rigetto, della domanda di modifica/revoca delle condizioni di separazione o di revisione delle condizioni di divorzio nel Vostro caso concreto, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, è possibile prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

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assegno di mantenimento dei figli maggiorenni. Obblighi e cessazioni.

L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro. L’indipendenza economica del figlio maggiorenne e il completamento della sua formazione professionale. Requisiti di legge per la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei genitori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività professionale nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, raggiungibile in pochi minuti dal centro città di Empoli, attraversando il ponte sul fiume Arno in direzione Sovigliana Vinci.

Lo Studio Legale occupandosi, tra l’altro, di diritto di famiglia, assiste i Clienti nei procedimenti di separazione e divorzio, sia consensuali/congiunti, che contenziosi.

Parte importante della consulenza dello Studio Legale in materia di separazione e divorzio è dedicata a rispondere alle domande dei genitori circa il mantenimento dei figli.

Dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti patrimoniali e relazionali della famiglia, si illustrano al Cliente le concrete possibilità di fondare le proprie pretese in Giudizio nei confronti dell’altro coniuge, al fine di salvaguardare economicamente con lungimiranza i figli, nel rispetto del principio sancito dall’art. 30 della Costituzione e delle disposizioni di cui agli artt. 147 e segg. c.c.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Circa il dovere di entrambi i genitori mantenere, istruire ed educare i figli, rispettandone le naturali inclinazioni e desideri, spesso, il genitore esprime all’avvocato che si occupa di diritto di famiglia i propri dubbi sulla esistenza dell’obbligo di continuare a mantenere i figli maggiorenni.

In particolare, si domanda se debba continuare ad essere corrisposto assegno di mantenimento al raggiungimento della maggiore età del figlio, oppure se possa pretendersi dalla controparte assegno mensile di contributo al mantenimento di un figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro e/o che non prosegue gli studi.

Il concetto di “indipendenza economica” è previsto dall’art. 337 septies c.c. che contiene la disposizione introdotta con il D.lgs. 154/2013 e afferma che

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Posta la tutela rafforzata che il Legislatore garantisce al secondo comma per i figli maggiorenni con gravi disabilità, il primo comma prevede, nelle procedure di separazione e di divorzio, l’assegno periodico di mantenimento del figlio maggiorenne.

La Giurisprudenza ha interpretato, pur con i vari distinguo del singolo caso concreto, il concetto di “indipendenza economica” del figlio maggiorenne con l’inizio, da parte del figlio maggiorenne, di un’attività lavorativa stabile consona alla formazione professionale del figlio. La stabilità dell’attività lavorativa permane, in considerazione della professionalità acquisita dal figlio, anche se il figlio perde temporaneamente il lavoro o se cessa l’attività lavorativa.

Infatti, per la Giurisprudenza prevalente è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia lavorato – per un tempo e con modalità apprezzabili giuridicamente ed economicamente – per fare venire meno l’obbligo del contributo dei genitori al mantenimento.

I genitori, infatti, sono obbligati a concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne al fine di assicurargli l’istruzione e la formazione necessarie, in base alle qualità personali e alle aspirazioni del figlio, per consentirgli l’inserimento nel mondo del lavoro.

Pertanto, l’obbligo dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa soltanto quando il figlio è stato preparato e istruito – più correttamente, professionalmente formato – grazie al contributo economico dei genitori ed è in condizioni di intraprendere il percorso lavorativo coerentemente con le proprie capacità.

Se, successivamente, il figlio maggiorenne perde il lavoro, oppure il contratto a tempo determinato cessa, l’indipendenza economica non viene meno e il genitore (solitamente quello con cui il figlio maggiorenne convive) non potrà chiedere all’altro di versare un assegno di mantenimento per il maggiorenne.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Nel 2016, il Tribunale di Milano, ha chiarito che la circostanza di avere iniziato ad espletare attività lavorativa è considerata dai Giudici indicatore del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, per cui il diritto al mantenimento da parte dei genitori viene meno.

Al riguardo, si ricorda anche la Pronuncia della Corte di Cassazione nr.1585 del 27/01/2014 che ha considerato fattore determinante, ai fini del conseguimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne, il fatto che egli avesse iniziato a lavorare nel settore alberghiero, da un lato e la mancanza di profitto universitario in considerazione degli anni di iscrizione al corso di laurea, dall’altro lato.

Infatti, la recentissima Sentenza Cass. civ., Sez. I, 13/10/2021, n. 27904 ha spiegato che

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiori di età non autosufficienti deve essere incentrata su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, ed alla complessiva condotta personale tenuta al raggiungimento della maggiore età da parte del giovane“.

Questa è linea interpretativa comune all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi più recentemente, sebbene si registrino scostamenti da questo indirizzo legati, come detto, all’esame del singolo caso di specie.

In ogni caso il genitore interessato, anche se il figlio è economicamente indipendente, non potrà improvvisamente cessare di pagare il mantenimento di propria iniziativa, ma dovrà rivolgersi al tribunale competente e chiedere una modifica delle condizioni di separazione/divorzio precedentemente decise dal Giudice o consensualmente pattuite.

Dovrà, pertanto, proporre una domanda giudiziale nel caso in cui l’altro genitore non concordi con l’interruzione della contribuzione. Residuerà in favore del figlio maggiorenne, se ne sussistono i diversi requisiti di cui all’art. 433 c.c., il diritto a ricevere il pagamento degli alimenti.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111 e per ogni ulteriore informazione in materia di mantenimento dei figli maggiorenni in caso di separazione (o divorzio), oppure per altra consulenza in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio, in videoconferenza, o richiedere un parere online. I riferimenti sono nella sezione contatti.

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Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo. Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

Danni causati dal cavallo e responsabilità dell’utilizzatore del cavallo

Criterio di imputazione della responsabilità civile

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.

Il diritto equestre non trova una normazione di sistema nell’Ordinamento italiano per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile e del codice penale e, ove possibile, avvalersi di precedenti giurisprudenziali. 

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

Con riferimento all’attività equestre entrano necessariamente in relazione con il cavallo – e con la sua imprevedibilità – diversi soggetti che, a vario titolo, possono ritenersi responsabili – singolarmente o in concorso tra loro – dei danni causati dal cavallo a cose e/o persone, oppure che, a seconda delle circostanze di fatto, possono loro stessi essere stati danneggiati dall’animale. 

Molto spesso, infatti, il privato proprietario del cavallo non coincide con il cavaliere che solitamente lo monta (che lo “usa” concretamente) e, a propria volta, il proprietario e il cavaliere possono non coincidere con l’utilizzatore in senso economico dell’animale. 

È il caso classico del proprietario del cavallo che dà in uso, solitamente dietro corrispettivo, l’animale al gestore del maneggio il quale, a propria volta, per accordo precedente con il proprietario, con contratto di fida ne autorizza la cura e la custodia a terzi, comunemente atleti, allievi e/o frequentatori/tesserati del centro ippico.

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

In un ipotetico evento dannoso in cui il cavallo (montato, oppure scosso perché fuggito, ad esempio, dal paddock) rechi un danno a una quarta persona (ad esempio uno spettatore, un passante…), può diventare difficile individuare la responsabilità del danno e quindi il soggetto cui chiedere il risarcimento del danno.

In questo caso, l’utilizzatore in senso concreto è l’affidatario, ma l’utilizzatore in senso economico, per il quale, conseguentemente, in caso di danno arrecato a terzi dal cavallo possono presentarsi profili di responsabilità civile – con obbligo di risarcimento del danno – è, in linea di principio, il titolare del maneggio. 

Quando si verifica un incidente nell’esercizio dell’attività equestre, il criterio fondamentale per risolvere i dubbi sull’imputazione della responsabilità, criterio elaborato da dottrina e giurisprudenza, è quello secondo cui la responsabilità civile è del soggetto che, con il consenso del proprietario del cavallo, detiene potere e facoltà di “uso” – in senso tecnico giuridico – dell’equide finalizzato al soddisfacimento di un interesse e/o di trarne profitto. 

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

Tale potere di “uso” dell’animale può scaturire anche dal rapporto di mero fatto con il cavallo, senza preesistente contratto tra utilizzatore e proprietario.

Ai fini di individuare il responsabile del danno causato, in caso di incidente a cavallo, occorre che l’evento dannoso sia stato causato dal cavallo – “cagionato dall’animaleex art. 2052 del codice civile. Ciò significa che per chiedere legittimamente il risarcimento del danno al soggetto responsabile (proprietario del cavallo, cavaliere o gestore del maneggio, a seconda di chi sia stato utilizzatore economico dell’animale) è necessario che nella dinamica dell’incidente a cavallo rilevi il comportamento attivo del cavallo (il cavallo non deve essere inerte).

Nella pratica, la consulenza legale in materia di attività equestre può essere opportuna quando il titolare del maneggio e il proprietario del cavallo intendano, tra loro o con riguardo a terzi affidatari, valutare l’inserimento nei contratti variamente classificati – “uso”, “comodato”, “noleggio”, “fida” – di clausole specifiche di esonero della responsabilità. 

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

La consulenza dell’avvocato nel campo delle discipline equestri è, inoltre, opportuna anche in materia assicurativa. Resta, infatti, in ogni caso, imprescindibile l’utilità di una polizza assicurativa ben concertata con la compagnia di assicurazione che copra i rischi connessi all’attività equestre in maniera specifica. Con l’accortezza di concordare espressamente in polizza le coperture assicurative in base alle peculiarità dell’attività equestre (tipologia di sport, livello, manifestazioni e/o spettacoli o quant’altro) in cui sarà impiegato il cavallo. 

Si riscontra, invece, nella pratica, una diffusa superficialità iniziale nella regolamentazione di tali rapporti giuridici tra privati proprietari, gestori di maneggi e affidatari dei cavalli. Sovente, nel settore, specialmente a livello amatoriale, ci si limita ad accordi verbali, ignorando le ripercussioni economiche che, nel malaugurato caso di incidente con il cavallo o di sinistro a cavallo, ne possono derivare. 

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per consulenze legali sulla responsabilità civile e penale in cui può incorrere il proprietario di cavalli, il gestore del maneggio e l’allievo della scuola di equitazione, nonché in materia di validità delle clausole di esonero dalla responsabilità inserite nei contratti aventi ad oggetto l’utilizzo di cavalli, Vi invita a prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).




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spese ordinarie e straordinarie

Le spese ordinarie e straordinarie per i figli dopo la separazione (o il divorzio)

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Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
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Spese prevedibili e spese non prevedibili da sostenersi in favore dei figli

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, raggiungibile in pochi minuti a piedi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e, con particolare attenzione, segue i propri assistiti nelle procedure di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

Al momento della separazione tra i coniugi, sia essa consensuale o giudiziale, il mantenimento dei figli è argomento di primaria importanza e, spesso, rappresenta la ragione del più aspro scontro tra i coniugi. La maggiore ragione di lite, quindi, deve essere affrontata rendendo la parte assistita edotta sugli obblighi dei genitori e conseguentemente sulla adeguatezza o meno della pretesa economica che il genitore richiedente il mantenimento intende far valere.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

In primo luogo, come spiegato in un precedente articolo del blog, l’obbligo di mantenimento dei figli, previsto dalla Costituzione (art.30) sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze. In secondo luogo, la contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli (minori o non economicamente auto sufficienti) impone, ex art. 147 c.c., di far fronte a svariate esigenze della prole.

Il mantenimento dei figli, pertanto, è obbligo ben diverso e assai più ampio dell’obbligo alimentare. Sono molteplici e variegate le abitudini ed esigenze dei figli (ludiche, ricreative, sportive …) che possono diventare fonte di vivace litigio tra i coniugi al momento della separazione (e similmente, al momento del successivo divorzio).

Tutte le necessità dei figli minori – o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – potrebbero, infatti, astrattamente confluire nel più ampio concetto di obbligo di mantenimento salvo, però, declinarsi, nella quantificazione che dell’assegno verrà compiuta dal Giudice, nella partizione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie” – o, più correttamente, “spese prevedibili” e “spese non prevedibili” – con risvolti economici differenti.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Infatti, l’assegno mensile di mantenimento dei figli comprende soltanto le spese considerate “ordinarie” e “prevedibili” che il genitore affronta periodicamente per il figlio. È quindi fondamentale poter illustrare alla parte assistita, con quanta più precisione possibile, l’elencazione di tale tipologia di spese; in quanto la somma – mensile – che sarà corrisposta per il mantenimento dei figli dovrà (pro quota!) essere congrua per affrontarle.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Spesso all’Avvocato che si occupa di separazione e divorzi viene richiesta consulenza dal genitore che intende presentare all’altro, coobbligato al mantenimento del figlio, scontrini e ricevute di spesa per l’acquisto di capi di abbigliamento per i figli minorenni e ne pretende, appunto, il rimborso pro quota. Sovente, lamentando proprio che il genitore obbligato al pagamento dell’assegno mensile in favore del figlio negherebbe al minore “le piccole spese normali”. Durante tali consulenze in materia di mantenimento dei figli, deve quindi essere ben chiarito che, salvo espresse e motivate eccezioni, il vestiario è considerato, dalla maggior parte dei Tribunali, una spesa ordinaria e, conseguentemente, non può esserne chiesta quota parte di rimborso all’altro genitore (a meno che questi, spontaneamente, intenda partecipare all’acquisto).

Si intuisce, quindi, come la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie in favore dei figli può essere superata soltanto per comune volontà dei genitori e come, a tal fine, ciò possa utilmente avvenire soltanto nell’accordo della separazione consensuale (ovvero del divorzio congiunto). In questa sede infatti, i genitori possono stilare un elenco di spese che (pur prevedibili, abituali, ordinarie che dir si voglia) può comprendere tutto ciò che i genitori desiderano garantire al figlio e che non sarà coperto dell’assegno mensile di mantenimento. Soltanto in tale accordo per la separazione consensuale (similmente, nel divorzio congiunto), si possono inserire voci di spesa straordinaria – quindi extra assegno mensile di mantenimento – della più disparata natura: ad esempio, i costi periodici per sport agonistico, oppure i canoni di abbonamento a canali televisivi, abbigliamento, spese periodiche in centri estetici, fino alla “paghetta” settimanale.

Le spese straordinarie esuleranno, quindi, dal versamento periodico dell’assegno di mantenimento dei figli e saranno, pro quota, versate a parte a quello dei genitori che le abbia anticipate.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori


Se, però, i genitori non trovano un accordo che possa confluire nelle condizioni di separazione consensuale o di divorzio non contenzioso, è il Giudice che deve quantificare la somma da corrispondersi a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, in base alle rispettive risorse economiche, da ciascuno dei genitori.
Nel far ciò, il Giudice si atterrà al più consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia e, ove possibile, ai documenti contenenti linee guida – “protocolli” – redatti presso i diversi Tribunali d’Italia – protocolli che, nello sforzo di fornire le risposte ai singoli casi concreti, nella circoscrizione di riferimento, rappresentano uno strumento imprescindibile per l’avvocato che si occupa di separazioni dei coniugi e di divorzi e di questioni di diritto di famiglia in genere che coinvolgono figli minori.

Volendo tirare le somme e avvicinarsi ad un criterio distintivo quanto più uniforme possibile, possiamo definire “spese straordinarie” quelle non ragionevolmente prevedibili, perché solitamente non rientranti nelle abitudini periodiche dei figli e/o non rientranti nelle loro normali, comuni, esigenze.

Esse sono spese che, al contempo, gravano sensibilmente sul tenore di vita della famiglia, ovvero spese che, per il loro valore, incidono sulle capacità patrimoniali del genitore obbligato. Questo principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nel 2012 ed è ormai consolidato nelle Sentenze di merito dei Tribunali.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Al contrario, le spese di esiguo importo, effettuate per esigenze ripetitive nella quotidianità del minore (a titolo soltanto esemplificativo, le ricariche del telefono cellulare del figlio, oppure il costo per il rifornimento del ciclomotore) e, in generale tutte le spese di importo relativamente modesto che occorrono nella ruotine familiare del minore, si considerano rientrare nelle spese “ordinarie” e, quindi, non potranno essere richieste all’altro genitore a titolo di spese straordinarie, dovendo essere sostenute con l’assegno mensile di mantenimento.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sull’obbligo di pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli nei giudizi di separazione (o divorzio), Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

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addebito della separazione

L’addebito della separazione – La prova dell’addebito

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Le conseguenze dell’addebito della separazione coniugale

conseguenze addebito della separazione

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e di procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi.

L’addebito della separazione è da sempre questione di particolare importanza nel contesto di una crisi coniugale. Per sommi capi, in un precedente articolo del blog, sono stati già illustrati i requisiti per richiedere l’addebito della separazione all’altro coniuge, requisiti che qui troveranno ulteriore approfondimento.

La domanda di addebito può essere svolta dal coniuge richiedente la separazione nel ricorso introduttivo, oppure dal coniuge che è stato citato in giudizio all’atto della propria costituzione con domanda riconvenzionale. Inoltre, la Giurisprudenza più recente ha ritenuto la domanda di addebito della separazione ammissibile anche nella memoria integrativa ex art. 709 comma III c.p.c., valorizzando la natura bifasica della separazione giudiziale. 

La prova dell’addebito deve essere fornita dal coniuge richiedente e, solitamente, a tal fine viene addotto l’allontanamento dell’altro coniuge dalla casa coniugale. Tuttavia, di per sé, l’allontanamento volontario dalla casa coniugale può non bastare, in quanto la prova dell’addebito della separazione coniugale richiede che si dimostri al Giudice che la causa della crisi coniugale è imputabile – con rapporto causa/effetto – unicamente ed esclusivamente alla condotta dell’altro coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. 

L’abbandono del tetto coniugale è, dunque, sicuramente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tuttavia, se quello dei coniugi che si è allontanato da casa fornisce adeguata prova di averlo fatto per giusta causa, dedurre in giudizio l’abbandono del tetto coniugale non sarà sufficiente ad ottenere l’addebito della separazione. 

conseguenze addebito della separazione

La stessa infedeltà coniugale, di per sé, può quindi non bastare a vedere accolta la domanda di addebito della separazione, qualora il coniuge che è stato infedele riesca a dimostrare che la causa della crisi coniugale è individuabile in un diverso ulteriore fattore, quest’ultimo ascrivibile alla condotta o allo stile di vita dell’altro. Dunque, le più comuni ragioni delle richieste di addebito della separazione, cioè  “abbandono del tetto coniugale” e “infedeltà”, rappresentano comportamenti che il Giudice valuterà attentamente, indagando il nesso di causalità tra quelli e l’intollerabilità della convivenzaovvero tra quelli e la crisi coniugale nel suo complesso

Qualora il Giudice si convinca che una parte ha tenuto una condotta contraria ai doveri matrimoniali, sarà onere del coniuge, cui è imputata tale violazione, fornire la prova della giusta causa del proprio comportamento. Se questa prova non è fornita, al coniuge che ha violato i doveri nascenti dal matrimonio sarà addebitata la separazione per avere causato la crisi definitiva del matrimonio. 

I casi affrontati in Giurisprudenza sono i più svariati, a conferma che la richiesta di addebito della separazione deve esser prudentemente svolta dall’avvocato che si occupa di separazioni giudiziali, in quanto è fondamentale circostanziare e provare la condotta in violazione dei doveri coniugali e il nesso di causa/effetto. 

Le conseguenze dell’addebito della separazione.

addebito della separazione

La più importante conseguenza della Sentenza che pronuncia la separazione con addebito importa che al coniuge -al quale la separazione viene addebitata- non possa essere riconosciuto il diritto al mantenimento (art.156 co.1 c.c.), pur mantenendo il diritto agli alimenti, ove ne ricorrano i presupposti.

Tra le conseguenze dell’addebito della separazione vi è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge (art. 548 co.2 c.c.), salvo diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità alla condizione che già gli fosse riconosciuto il diritto agli alimenti.

Altra eventuale conseguenza dell’addebito della separazione (le domande di regola sono svolte contestualmente, sebbene siano giuridicamente autonome e distinte) può essere il diritto al risarcimento del danno conseguente la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che si sia concretizzata in una violazione dei diritti fondamentali della persona (del coniuge a cui la separazione non è stata addebitata).  I casi giurisprudenziali concernono tre fattispecie di fatto: richiesta di risarcimento danni in caso di separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale; richiesta di risarcimento danni in caso di separazione per violazione degli obblighi di assistenza e solidarietà tra i coniugi e, infine, richiesta di risarcimento danni in caso di separazione per mancata conoscenza delle condizioni di salute psicofisiche e/o sessuali dell’altro coniuge. 

Si precisa che dall’accoglimento della richiesta di addebito della separazione non discende automaticamente anche il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno che, come sopra accennato, costituisce una diversa e ulteriore domanda che il Giudice sottoporrà a ulteriore e diverso accertamento, in base alle prove fornite dal richiedente circa il rapporto di causa/effetto tra la violazione dei doveri coniugali e la lamentata lesione dei diritti della persona

Per ulteriori informazioni sulla possibilità di richiedere la separazione personale dal coniuge con addebito (separazione giudiziale), per consulenze in materia di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale, per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online, Vi invitiamo a contattare lo Studio Legale ai recapiti indicati nel sito.

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fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

In cosa consiste un fondo patrimoniale

fondo patrimoniale sulla casa familiare e/o su altri beni.

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e diritto civile. 

Nei casi di studio, con riguardo al diritto di famiglia in modo particolare, sovente ci si trova a rispondere alle domande dei propri Clienti che, in assoluta buona fede e nell’ottica di voler tutelare i figli e la famiglia, desiderano costituire un fondo patrimoniale sulla casa familiare e/o su altri beni.

Il parere legale dell’avvocato che si occupa di diritto di famiglia e di diritto civile, avente oggetto il fondo patrimoniale, finisce molto spesso per disilludere il Cliente, rendendolo chiaramente consapevole delle specifiche e mirate finalità giuridiche del fondo patrimoniale e della conseguente inattaccabilità relativa dei beni vincolati dal fondo medesimo. 

Sebbene l’istituto abbia quale primario effetto quello di porre un vincolo su determinati beni – creando, quindi, un “patrimonio separato” cioè astrattamente inattaccabile/inespropriabile dai creditori particolari dei coniugi – è bene illustrare al Cliente che non sempre il fondo patrimoniale sarà opponibile a tutti i creditori indistintamente.

Sia che i coniugi intendano affrontare la questione del fondo patrimoniale in occasione della loro imminente separazione, sia che la costituzione del fondo patrimoniale si renda opportuna, a prescindere dalla crisi coniugale, per tutelare la famiglia da possibili azioni esecutive di creditori, dovranno essere tenute in considerazione tanto le norme che disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale (artt. 167/171 c.c.) che la recente Giurisprudenza.

Sarà, quindi, opportuno valutare con l’avvocato, prima di costituire il fondo patrimoniale e onde non incorrere in inutili spese per l’atto pubblico, le contingenti obbligazioni patrimoniali già in essere e l’attuale assetto degli interessi economici dei coniugi e dei figli.

Il parere legale dell’avvocato civilista avente ad oggetto il fondo patrimoniale sarà, dunque, finalizzato ad accertare la convenienza economica effettiva della costituzione del fondo e la tutela che il fondo patrimoniale potrà – o non potrà – concretamente garantire alla famiglia rispetto a debiti preesistenti e/o sopravvenienti

Vi è, infatti, un limite all’esecuzione forzata sui beni vincolati dal fondo patrimoniale: essi non sono aggredibili dai creditori per debiti che i creditori medesimi sapevano essere estranei all’interesse e ai bisogni della famiglia, salvo che il fondo sia stato costituito in danno ai creditori stessi.

fondo patrimoniale sulla casa familiare e/o su altri beni.

Al contrario, il creditore potrà rivalersi – quindi pignorare – un bene inserito nel fondo patrimoniale se il debito rimasto impagato è stato contratto per i bisogni della famiglia: a nulla valendo, quindi, in questo caso l’esistenza del fondo patrimoniale. 

La ratio dell’istituto è evidente: garantire l’esistenza di un patrimonio a tutela (soltanto) degli specifici bisogni della famiglia. 

Orbene, il significato del requisito “bisogni della famiglia”, concettualmente pacifico nella giurisprudenza, è in concreto delineato, di volta in volta, dal Giudice di Merito che, progressivamente, ne ha eroso i confini al punto che, ad oggi, esulano dal concetto di “bisogni della famiglia”, in buona sostanza, soltanto le spese meramente superflue e voluttuarie e quelle speculative.  

La ratio dell’istituto, quindi, più specificamente, è quella di garantire al bene conferito nel fondo patrimoniale una inespropriabilità relativa rispetto ai creditori dei coniugi che vantino obbligazioni contratte per scopi estranei ai bisogni familiari.

Il parere legale avente oggetto il fondo patrimoniale chiarirà, infatti, al Cliente che anche l’attività lavorativa dei membri della famiglia è considerata dalla giurisprudenza prevalente funzionale ai bisogni della famiglia e alla sua crescita economica e, di conseguenza, funzionale all’interesse della famiglia. Da ciò deriva che il coniuge, indebitatosi per ragioni attinenti la propria attività lavorativa, non potrà evitare che il creditore aggredisca i beni vincolati dal fondo patrimoniale.

Uno dei casi più comuni

fondo patrimoniale sulla casa familiare e/o su altri beni.

E’ il caso dell’imprenditore individuale che, dopo aver costituito il fondo patrimoniale, contrae un debito con una banca perché necessità di liquidità per la propria ditta dalla quale, si presume, egli tragga il reddito di sostentamento per la propria famiglia.

In caso di mancato pagamento del finanziamento, il creditore potrà aggredire i beni vincolati da fondo patrimoniale. 

Per paralizzare la pretesa del creditore, l’imprenditore individuale dovrà provare, nel corso del giudizio, che il debito contratto con la banca era estraneo all’interesse della propria famiglia.

Il danno ai creditori

fondo patrimoniale sulla casa familiare e/o su altri beni.

Se il fondo è stato costituito allo scopo, o ha per effetto, di sottrarre determinati beni alla garanzia del credito, i creditori potranno ricorrere all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) per rendere inopponibile e inefficace il vincolo nei loro confronti.

In caso di debito sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale, è sufficiente che i creditori dimostrino che il debitore era consapevole di poter danneggiare l’interesse al recupero del credito. Occorrerà anche dimostrare che il patrimonio residuo del debitore è insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.

In caso di debito sorto dopo la costituzione del fondo patrimoniale, i creditori dovranno dimostrare l’intenzione di nuocere ai loro interessi, cioè l’intento fraudolento. Cioè, se l’atto di costituzione del fondo è anteriore rispetto all’indebitamento, il creditore, allo scopo di rendere inefficace nei suoi confronti il fondo patrimoniale, dovrà dimostrare oltre alla scientia damni anche l’esistenza dell’intento fraudolento del debitore.

Per ulteriori informazioni sulla costituzione del fondo patrimoniale nell’interesse della famiglia, per consulenze in materia di diritto di famiglia e/o di diritto civile, è possibile prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online ai contatti indicati nel sito internet.









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responsabilità civile del gestore del maneggio

La responsabilità civile del maneggio

La pericolosità dell’attività in maneggio ex art. 2050 C.C. e la responsabilità civile del maneggio ex art. 2052 C.C.

responsabilità civile del maneggio per attività pericolosa

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.

Il privato o l’associazione sportiva equestre che prenda in gestione un maneggio assume su di sé importanti rischi di impresa ed è per tale motivo che sarà utile ed opportuna la consulenza e l’assistenza di un avvocato che si occupi di attività equestre.  Preoccupazione principale del gestore del maneggio che si rivolge allo studio legale sarà quella di capire come cautelarsi da richieste danni derivanti da responsabilità civile e penale. 

È senz’altro fondamentale tutelarsi dalle responsabilità sia civili che penali in cui il circolo ippico può incorrere, data anche l’imprevedibilità dei cavalli che, sebbene per propria natura siano considerate prede e pertanto siano solitamente del tutto inoffensivi, ben potranno avere reazioni istintive dettate dallo spavento o da un improvviso fattore di disturbo e, quindi, causare danni a cose e persone.

Rispettare le norme di legge e i regolamenti sportivi, nonché le direttive delle Federazioni, ove esistenti, eviterà di incorrere in responsabilità civile e penale derivante dalla custodia e dall’impiego dei cavalli ospitati presso la struttura, sia che i cavalli siano di proprietà di terzi, sia che essi siano intestati alla struttura medesima (o al titolare del maneggio).

Fondamentale è comunque cautelarsi, in via precauzionale, con la stipula di polizze ad hoc che prevedano estensioni di rischio per il maneggio ulteriori rispetto a quelli comunemente coperti da assicurazioni sportive obbligatorie. 

La responsabilità civile del maneggio di tipo extra contrattuale – o da fatto illecito –

responsabilità civile del maneggio per fatto illecito

Limitando volutamente, per il momento, il tema alla responsabilità civile del maneggio, ci occuperemo della responsabilità di tipo extra contrattualeo da fatto illecito – che è riconducibile a due norme contenute nel codice civile.  

A mente del fatto che il “diritto equestre”, nel nostro Ordinamento, non trova disciplina specialistica, si farà riferimento alternativamente alla “responsabilità per esercizio di attività pericolosaex art. 2050 C.C. o alla “responsabilità per danni cagionati da animaliex art. 2052 C.C.

La responsabilità civile del maneggio ex Art. 2050 C.C.

L’art. 2050 c.c. così dispone:

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

Dunque l’attività equestre è attività pericolosa? Non necessariamente, ma la pericolosità sarà valutata nel caso concreto, in base alle circostanze e alla dinamica dell’evento dannoso.

Non è pericolosa la lezione di equitazione dell’allievo principiante impartita all’interno del rettangolo del maneggio dall’istruttore, in possesso di regolare titolo, che abbia assegnato all’allievo principiante un cavallo “da scuola”, di indole mite e abituato a (sop)portare i principianti, tollerandone le comuni carenze tecniche.

La stessa lezione di equitazione, con il medesimo allievo principiante, acquisterà tuttavia caratteristiche di pericolosità, agli effetti dell’art. 2050 c.c., qualora l’istruttore si allontani dal campo e/o permetta al principiante di muovere il cavallo in autonomia (senza sorvegliare cavallo e cavaliere, quindi), oppure qualora l’istruttore, pur rimanendo in campo, abbia assegnato all’allievo alle prime armi un puledro non abituato alla scuola, oppure un cavallo nevrile, intollerante agli errori del cavaliere inesperto.

responsabilità civile del gestore del maneggio per attività pericolose

Si possono, quindi, immaginare i più disparati fattori che sono astrattamente suscettibili di “far diventare” pericolosa la semplice lezione di equitazione di un principiante, imputabili e/o non imputabili al gestore del maneggio.

Ed ecco allora che, per andare esente da responsabilità civile del maneggio, il titolare dello stesso dovrà dimostrare che – pur avendo acquisito la lezione di equitazione i caratteri della pericolosità ex art. 2050 c.c. – il circolo aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, oltre, a non esser incorso in nessuna violazione di legge.

La Giurisprudenza, quindi, è orientata, in linea di principio, a ritenere l’attività equestre intrinsecamente non pericolosa e a contestualizzare le caratteristiche e la concreta dinamica dell’evento dannoso verificatosi nello svolgimento dell’attività stessa. 

Si precisa, tuttavia, che è non pericolosa la lezione di equitazione tenuta da personale qualificato all’interno della struttura idonea, accentuando tuttavia l’essenzialità della presenza continuativa dell’istruttore titolato all’interno del rettangolo. 

La responsabilità civile del maneggio ex Art. 2052 C.C.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità civile del maneggio sorge, dunque, solitamente ex art. 2052 c.c., che così dispone:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.

Quindi, solitamente, il gestore del maneggio si troverà a rispondere (in quanto proprietario e/o utilizzatore in senso economico dell’animale) per ogni reazione del cavallo che abbia arrecato un danno a cose e/o persone, comunque si sia verificato e in ragione del fatto che sia stato causato dall’animale. 

Non avrà alcuna importanza indagare la “colpa” effettiva della condotta del gestore del maneggio (o dell’utilizzatore economico) perché ciò che rileva per l’applicazione dell’art. 2052 c.c. è soltanto che il comportamento dell’animale e l’incidenza causale sui danni subiti dal terzo.

Sarà possibile escludere la responsabilità del titolare del circolo equestre soltanto se si riuscirà a fornire prova che l’evento dannoso è stato causato da un fattore esterno o dalla condotta di terze persone.

Un caso di esclusione di responsabilità civile del maneggio

Si ricorda, la recente Sentenza del Tribunale di Firenze del 07/05/2020 esaminata in altro articolo del blog.

Tale Sentenza ha escluso la responsabilità civile del maneggio in quanto le lesioni personale amazzone sono state causate all’esito di una dinamica dell’evento dannoso (conduzione sotto mano del cavallo  nel tentativo di introdurlo nel van) in cui ha interferito un fattore esterno (arrotolamento della longia attorno alle dita dell’amazzone) del tutto eccezionale e non prevedibile e non riconducibile al comportamento del cavallo (alzata della testa e riottosità ad entrare nel van).

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sui rischi dell’attività equestre, oppure per consulenze in materia di responsabilità civile del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.


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Il diritto all'assegno di mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La richiesta di pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli nella separazione (o nel divorzio)

richiesta all'assegno di mantenimento dei figli dopo separazione o divorzio

Il mantenimento dei figli è, assieme al diritto al mantenimento del coniuge (e al diritto all’assegno divorzile), una delle più importanti questioni che vengono in considerazione al momento della separazione (o del divorzio) dei coniugi. 

La questione del mantenimento dei figli, invero, è solitamente quella percepita come maggiormente urgente dal genitore e quella che lo spinge, magari dopo lunga titubanza, a rivolgersi ad uno studio legale che si occupa di diritto di famiglia. 

La prima informazione da comunicare con estrema chiarezza al cliente è che l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto dalla Costituzione (art.30) e vale per il solo fatto di averli generati, a prescindere dal matrimonio e/o dalle unioni civili e/o di fatto e che sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze.

La disciplina di riferimento è contenuta nel codice civile agli artt. 315 bis co.1, 317 bis co.2 ,337 ter co.4, 337 septies; inoltre, nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio, si dovranno tenere in considerazione –  laddove esistenti – i Protocolli adottati dai vari Tribunali che concernono  la quantificazione dell’assegno di mantenimento e, nello specifico, le spese – ordinarie e straordinarie – che l’assegno è diretto a coprire.

Mantenimento dei figli in caso di separazione consensuale e di divorzio congiunto

assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio

Più precisamente, nei casi di separazione consensuale dei coniugi e di divorzio congiunto, l’assegno di mantenimento dei figli diviene oggetto di accordo tra i genitori che, tra loro, ripartiranno le tipologie di spese in favore del figlio anche indipendentemente dai Protocolli in vigore, in base alle esigenze dei figli e alla capacità economica dei coniugi.

In tal modo, i genitori, in base alla rispettiva forza economica, potranno anche concordare di obbligarsi a pagare spese non necessarie e prettamente voluttuarie o di svago (viaggi, divertimenti e sport d’elite, attività sportive agonistiche ecc..).

Mantenimento dei figli in caso di procedimenti contenziosi

Nei procedimenti contenziosi, invece, sarà il Giudice a disporre il pagamento periodico dell’assegno, confrontando la capacità reddituale dei genitori e disciplinando la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie in favore dei figli, secondo i criteri di legge e, come detto, quando esistenti, secondo i criteri dei Protocolli in materia di diritto di famiglia.

Più raro, invece, che il Giudice decida per il mantenimento diretto dei figli, o per il mantenimento in un’unica soluzione a preferenza del pagamento di assegno periodico di mantenimento.

L’obbligo al mantenimento cessa con il compimento della maggiore età?

Il diritto all'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Altra informazione importante, non sempre chiara al genitore che si rivolge all’avvocato perché l’altro “pretende che continui a pagare il mantenimento a mio figlio che ha già (!!!)  diciotto anni!” è che l’obbligo di mantenimento della prole, previsto dalla legge specificamente per i figli minorenni, non cessa al compimento della maggiore età

Invero non esiste un’età prestabilita o un limite di età, restando i genitori obbligati sino a che il figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica.

La Giurisprudenza, al riguardo, appare concorde, tuttavia, nel riconoscere la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente che resti inerte nella ricerca di occupazione, non impegnandosi nello svolgimento di alcuna attività o che abbia ingiustificatamente rifiutato offerte lavorative.

La casistica giurisprudenziale è molto ampia, ma l’orientamento dominante appare attento a valutare la diligenza del figlio nella collocazione nel mercato del lavoro.

Come si determina l’entità del mantenimento?

Il diritto all'assegno di mantenimento dei figli

Le modalità attraverso cui si determina l’ammontare dell’assegno tengono conto di diversi fattori. Su tutti, il Giudice valuterà le esigenze attuali dei figli e il tenore di vita goduto sino a che è stata mantenuta l’unità familiare.

Saranno, poi, considerati la collocazione (o la convivenza in caso di figli maggiorenni) prevalente dei figli e, in generale, il tempo che trascorrono presso il genitore non collocatario e, naturalmente, le rispettive risorse economiche dei genitori.

I Tribunali, nei giudizi di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, inoltre, mostrano sempre maggiore valorizzazione, nel ripartire il quantum del mantenimento dei figli, della cura e assistenza diretta dai genitori rispettivamente profuse nella quotidianità in favore dei figli.

Non vi sono dubbi, infatti, oggi che la permanenza presso uno o l’altro dei genitori abbia, tra l’altro, una valenza anche economica di contribuzione al mantenimento della prole.

Come per il diritto al mantenimento del coniuge (o all’assegno divorzile) i requisiti elencati per sommi capi dovranno essere oggetto di puntuale prova per formare il convincimento del Giudice.

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

Per ulteriori informazioni sull’obbligo di mantenimento dei figli nei giudizi di separazione (o divorzio), nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia in generale e procedimento di separazione o divorzio, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).




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regime patrimoniale tra i coniugi

Il regime patrimoniale tra i coniugi

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La comunione legale e la separazione legale dei beni dei coniugi

regime patrimoniale tra i coniugi

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) ed il regime patrimoniale tra i coniugi.

Tali procedimenti coinvolgono, oltre i rapporti personali, il patrimonio familiare e quello dei coniugi. Sia i provvedimenti del Giudice, che le concordate condizioni di separazione consensuale e, parimenti, l’accordo di negoziazione assistita, incidono sulla gestione e sulle sorti, in genere, dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

I rapporti patrimoniali verranno diversamente coinvolti, durante i procedimenti di separazione e divorzio, a seconda che il regime patrimoniale prescelto al momento del matrimonio sia quello della comunione legale beni o quello della separazione legale dei beni.

Il regime patrimoniale tra i coniugi viene prescelto al momento della celebrazione del matrimonio ed è quello della comunione legale, salvo che gli sposi non indichino espressamente di optare per la separazione dei beni.

Vi è, poi, un terzo regime patrimoniale tra i coniugi, quello della “comunione convenzionale” che può essere scelto prima o dopo il matrimonio, stipulando un atto pubblico che, per espresso accordo degli interessati, modifica la comunione legale (ammettendo o escludendo beni e/o indicando come amministrarli), pur nel rispetto delle norme inderogabili.

I beni inclusi nella comunione legale

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La comunione legale dei coniugi ha ad oggetto soltanto alcuni beni (immobili, mobili, diritti e crediti), mentre per gli altri permane la condizione originaria di separazione dei rispettivi patrimoni delle parti. Entrano a far parte della comunione tutti i beni acquistati congiuntamente o disgiuntamente dai coniugi durante il matrimonio e le aziende costituite dopo il matrimonio gestite da entrambi i coniugi. Tali beni entrano in comunione immediatamente, cioè non appena vengono acquistati. Entrano, poi, in comunione anche i frutti dei beni propri di ciascun coniuge e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, ma soltanto se le somme residueranno al momento dello scioglimento della comunione (cosiddetta “de residuo”).

I beni esclusi dalla comunione legale

Non entrano, invece, a far parte della comunione i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, né quelli che, in costanza di matrimonio, sono pervenuti ad uno dei coniugi a titolo gratuito. Restano, inoltre, esclusi dalla comunione gli altri acquisti che, ai sensi dell’art. 179 c.c., costituiscono beni personali:

  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;
  • le somme percepite quale pensione di invalidità;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati purché si abbia l’attenzione di inserire specifica dichiarazione nell’atto di acquisto.

Su questi ultimi beni, dunque, al momento della separazione personale dei coniugi, o del divorzio, nulla può pretendersi.

Debiti e patrimonio in comunione

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Per quanto concerne i debiti contratti dai coniugi durante il matrimonio, in line generale, si deve distinguere in base al motivo per cui è stata assunta l’obbligazione di pagamento.

I debiti dei coniugi – e i debiti del singolo coniuge – contratti nell’interesse precipuo della famiglia trovano garanzia di solvibilità nel patrimonio in comunione.

Il debito contratto, invece, per motivi diversi dall’interesse familiare – non è un debito comune ma – è un debito personale del coniuge del quale quest’ultimo è chiamato a rispondere – prima e in via preferenziale – con i beni personali. Soltanto qualora i beni personali del coniuge non siano sufficienti per onorare il pagamento, allora il coniuge ne risponderà con i beni facenti parte della comunione legale.

Ciò significa che i creditori del coniuge che ha contratto il debito per ragioni personali, dovranno prima aggredire il patrimonio personale del debitore e, soltanto dopo averlo infruttuosamente escusso, rivalersi sul patrimonio familiare.

Quando si scioglie la comunione

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La comunione si scioglie, nei casi più numericamente significativi, con la Separazione Personale dei coniugi. Si scioglie, inoltre, con il divorzio (nei casi in cui non sia preceduto da Separazione), con l’annullamento e la dichiarazione di nullità. Infine, cessa nel caso di richiesta giudiziale di separazione dei beni (in presenza dei requisiti indicati dall’art. 193 cod. civ.) e, infine, per morte, dichiarazione di morte presunta, di assenza e di fallimento.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli. Per ulteriori informazioni sul regime patrimoniale tra i coniugi, sui debiti contratti durante il matrimonio e sull’opportunità di chiedere la separazione legale dei beni, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

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