Archivio degli autori

fida del cavallo

Il contratto di fida del cavallo


L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa di diritto civile e quindi, tra le altre materie civilistiche, anche di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive.

L’interdisciplinarità nei rapporti obbligatori aventi oggetto attività equestri.

fida del cavallo

Coloro che si dedicano ad attività equestri, amatoriali o agonistiche, spesso necessitano di una tutela legale articolata che può interessare, tanto il diritto civile, che il diritto penale, dato che non esistono leggi specifiche, nel nostro Ordinamento, che disciplinino in maniera organica quello che in Gran Bretagna è regolato come materia di “diritto equestre”. Inoltre, nella consulenza legale in materia di attività equestri, possono venire in rilievo anche usi e prassi peculiari, nonché le direttive e i regolamenti delle federazioni sportive.

Il “contratto di fida” del cavallo: atipica locazione di un bene mobile “speciale”.

fida del cavallo

Tra i contratti in uso nel settore equestre, il “contratto di fida” del cavallo, in forma orale o in forma scritta, è uno dei più comuni, in uso pressoché in ogni maneggio o circolo di equitazione.

Si tratta di un contratto atipico, non previsto nominalmente dal Codice Civile, che presenta profili che lo assimilano prevalentemente ai contratti di locazione di beni mobili

Il “contratto di fida” consiste solitamente in un accordo verbale tra il soggetto che ha la disponibilità del cavallo (proprietario e/o gestore del maneggio) e il soggetto che intende occuparsene direttamente in maniera tendenzialmente esclusiva (tesserato del circolo, allievo della scuola o, molto spesso, genitore del minore principiante) per la durata della “fida”. Tuttavia, nonostante la forma orale del “contratto di fida” sia decisamente di uso consolidato, soprattutto nei piccoli maneggi, la forma scritta è assolutamente da prediligere.

Le ragioni per cui la forma scritta della “fida” del cavallo è raccomandata dipendono dalla quantità e dalla qualità degli obblighi e degli oneri che assume l’affidatario del cavallo.

Il contenuto dell’accordo di “fida del cavallo”.

fida del cavallo

L’affidatario, infatti, si fa carico pressoché della totalità delle responsabilità conseguenti l’immissione nel possesso esclusivo dell’animale, al punto da doversi valutare se, con l’accordo di “fida”, si addivenga alla costituzione di un diritto giuridicamente molto vicino a quello di usufrutto sul bene. Inoltre, in caso di violazione delle norme del “contratto di fida” che prevedono specifici obblighi di cura e custodia a carico del soggetto affidatario, possono essere interessate dalla consulenza legale in materia di attività equestri profili di responsabilità penale a carico del soggetto affidatario (ad esempio: maltrattamenti, abbandono dell’animale).

Il proprietario del cavallo, invece, oppure il soggetto che ne detiene la disponibilità per conto di terzi (maneggio, circolo di equitazione, associazione sportiva) ha diritto al pagamento del prezzo, solitamente di un canone mensile, quale controprestazione per l’esclusività dell’affido del cavallo al soggetto affidatario. 

Giurisprudenza di merito recentissima ha trattato il contratto di fida, nell’ambito di una più ampia fattispecie di infortunio all’interno di un centro equestre e, in un passaggio della Sentenza, così ha descritto il contenuto della “fida”:

“Il contratto di fida è un negozio atipico con il quale un cavallo, che resta comunque di proprietà di un centro ippico o di un privato, è a disposizione di chi decide di sostenere i costi della pensione dell’animale e altre eventuali spese come il maniscalco o spese veterinarie e che per tale ragione può montarlo in qualsiasi momento. L’affidatario ha l’obbligo di prendersi cura dell’animale e di trattarlo al meglio, diventando responsabile in tutto e per tutto del cavallo, dall’alimentazione alla sua salute fisica e psicologica”.(Tribunale Brescia, Sez. I, Sent., 03/02/2022, n. 241).

Data l’ampiezza del contenuto e degli obblighi che l’accordo di “fida” può prevedere, è consigliabile, quindi, un’attenta regolamentazione delle condizioni contrattuali, con particolare attenzione alla ripartizione delle spese (veterinarie e/o di cura) del cavallo ordinarie e straordinarie ipotizzabili per la salute dell’equide, distinguendo – in maniera più chiara possibile – quelle a carico dell’affidatario da quelle a carico del proprietario. 

Ciò, al fine di tutelare preventivamente l’affidatario da oneri imprevisti, ma, allo stesso tempo, per garantire il proprietario e/o il centro equestre da inadempimenti contrattuali. In caso di morosità dell’affidatario, infatti, un accordo verbale rende quanto mai difficoltoso il recupero del credito in favore del proprietario e del maneggio. 

Anche da questo punto di vista, si comprende come l’accordo siglato con la stretta di mano sia molto rischioso per il centro equestre.

É opportuno, inoltre, ancora a tutela del proprietario del cavallo – e del cavallo stesso – regolamentare la tipologia di attività equestre che può essere svolta dall’affidatario e/o porre limiti agli spostamenti del cavallo presso altre stalle, valutando, caso per caso, non solo la convenienza economica dell’accordo per il proprietario, ma anche onde scongiurare, tra l’altro, che l’equide venga impiegato in lavoro non idoneo alle proprie condizioni psicofisiche.

Consulenza legale preventiva alla stipula della “fida del cavallo”.
fida del cavallo

Date le articolate conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, del rapporto obbligatorio che si instaura tra le parti del “contratto di fida” e, in ultima analisi, ma non meno importante, alla luce delle necessità psicofisiche del cavallo che viene affidato, si consiglia di valutare attentamente l’opportunità della consulenza legale prima della stipula di una “fida”, eventualmente unitamente a quella di un veterinario specializzato per conoscere le condizioni di salute del cavallo che si sta per “adottare” pur temporaneamente.

Per una più approfondita informazione sul “contratto di fida” del cavallo e per consulenze in materia di attività di maneggio ed attività equestre, Vi invitiamo a prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
divorzio

Il procedimento di divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale di Vinci, nella provincia di Firenze, si occupa prevalentemente di diritto civile, assistendo i propri Clienti, tra l’altro, per le controversie in materia di diritto di famiglia. In particolare, sin dagli inizi della propria carriera, l’Avvocato Chiara Pollini ha, con continuità, orientato e curato il proprio percorso formativo in materia di procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi), acquisendo esperienza e competenza.

La previa valutazione e ricerca dell’accordo di divorzio tra le parti

divorzio

Nelle consulenze legali in materia di diritto di famiglia e, in particolare, nell’assistenza legale al coniuge che intende chiedere il divorzio, l’Avv. Chiara Pollini predilige tendenzialmente la ricerca di un bonario componimento tra le parti, dedicandosi con attenzione e perseveranza, d’accordo con il proprio assistito, alla comunicazione e al confronto con la controparte. La prima parte dell’assistenza professionale dell’avvocato a fronte della volontà di divorzio manifestata dal Cliente è, quindi, finalizzata a trovare il reciproco consenso degli interessi su condizioni di divorzio che possano accontentare entrambi.

Il procedimento di divorzio congiunto, infatti, è solitamente ritenuto rispondente all’interesse delle parti per il risparmio di tempo e oneri di cui entrambe possono beneficiare. Per tacere delle minori tensioni emotive tra le persone coinvolte e quindi – considerazione fondamentale – anche a beneficio dei figli della coppia.

Soltanto quando la via del divorzio congiunto risulti nettamente non percorribile, si procede, senza indugio, in via giudiziale. 

Il divorzio giudiziale: la fase presidenziale e la fase contenziosa

divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale è avviato, con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, su istanza del coniuge con ricorso al Tribunale competente, quindi senza il consenso dell’altro e apre una causa civile nel corso della quale ogni domanda e ogni pretesa (assegno divorzile, assegnazione casa familiare…) di una parte nei confronti dell’altra dovrà essere puntualmente oggetto di prova. 

Il procedimento di divorzio giudiziale si compone della prima “fase presidenziale” e della seconda “fase contenziosa”, concludendosi con la sentenza di divorzio. 

La fase presidenziale prevede la fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Durante l’udienza presidenziale, i coniugi vengono sentiti dal Presidente del Tribunale e viene esperito il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce (un ripensamento dei coniugi sull’opportunità di divorziare, per quanto raro nella realtà, è possibile), ne viene redatto il verbale; se la conciliazione non riesce, il processo prosegue.

L’udienza presidenziale riveste particolare importanza in quanto (salvo il caso raro della riuscita conciliazione), all’esito, vengono emanati i cosiddetti “provvedimenti provvisori”.

Con tale Ordinanza, infatti, oltre alla nomina del Giudice Istruttore cui sarà assegnata la causa di divorzio e la fissazione dell’udienza di comparizione e trattazione per la prosecuzione della procedura di cessazione degli effetti del matrimonio, vengono assegnati termine al ricorrente per il deposito della memoria integrativa e  termine al convenuto per la memoria di costituzione. 

divorzio

Da questo momento in poi, si apre la fase contenziosa, in cui il procedimento di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio prosegue secondo le regole procedurali – e i tempi – di una causa civile comune, pur caratterizzata dall’intervento del P.M. (art. 4  L. 898/70).

Costituitesi rispettivamente le parti, con il deposito della memoria integrativa del ricorrente e della comparsa costitutiva del coniuge resistente (salvo contumacia, possibile anche nelle procedure di divorzio), si apre la fase istruttoria, scandita dalle memorie istruttorie. Con il deposito di questi ultimi atti, vengono allegati i mezzi di prova necessari per convincere il Giudice della fondatezza delle domande e delle eccezioni svolte dai coniugi (ad esempio: il diritto all’assegno divorzile, la quantificazione del concorso al mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e ogni altra questione da regolamentare nel merito dei rapporti personali e/o economici delle parti). 

Fondamentale importanza, come detto in un precedente articolo del blog, sarà fornire puntuale prova della situazione economica e reddituale delle parti, per permettere al Giudice di ponderare la regolamentazione dei reciproci rapporti economici delle parti.

Esaurita la fase istruttoria, la causa è ritenuta matura per la decisione e viene rimessa al Collegio. Il processo si conclude con la sentenza di divorzio, con la quale (se non è stata emessa, medio tempore, sentenza provvisoria di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio) il Tribunale in composizione collegiale pronuncia il divorzio e decide sulle domande proposte dalle parti.

divorzio

L’iter del procedimento di divorzio giudiziale è qui illustrato in maniera volutamente sintetica, soltanto nei passaggi salienti ma, si crede, in maniera comunque efficace per giustificarne, data la complessità e il numero di atti che scandiscono le fasi processuali, almeno in parte, i tempi processuali che esso richiede (mediamente tre anni, a seconda del Tribunale adito). 

Per una consulenza specifica in materia di divorzio e/o per un parere legale su questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio contattando i recapiti indicati sul sito internet. 

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
cessazione del regime di comunione legale dei beni

La cessazione del regime di comunione legale dei beni

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale nel Comune di Vinci – Sovigliana, poco distante dal centro città di Empoli, si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.

Gli effetti della separazione personale dei coniugi sul regime patrimoniale della famiglia

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Nell’affrontare la crisi coniugale, i coniugi si rivolgono al proprio avvocato di fiducia per una consulenza legale che investe, sia gli aspetti prettamente personali, i diritti della persona e della famiglia, sia necessariamente il regime patrimoniale della famiglia stessa.

Per sommi capi già presi in esame, in precedenti articoli del blog, i diversi regimi patrimoniali della famiglia, qui si illustrerà brevemente come i beni dei coniugi vengano divisi una volta intervenuto il cosiddetto “scioglimento della comunione dei beni” tra i coniugi.

In caso di crisi coniugale lo “scioglimento della comunione” avviene: in caso di separazione giudiziale, con la pronuncia dell’ordinanza presidenziale; in caso di separazione consensuale, con la sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi.

La comunione legale peraltro, a prescindere dalla crisi coniugale, si scioglie anche nei seguenti casi: morte di uno dei due coniugi; annullamento del matrimonio; dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; fallimento di uno dei coniugi; convenzione tra coniugi.

Lo “scioglimento” della comunione legale. La comunione ordinaria dei beni. La divisione dei beni in comproprietà

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Cessato il regime di comunione legale dei beni, questi entrano nel regime di comunione ordinaria. Con la comunione ordinaria, ciascun coniuge potrà liberamente e discrezionalmente disporre della propria quota di proprietà sui beni (senza il consenso dell’altro comproprietario).

La divisione “materiale” dei beni del comune patrimonio, cioè la divisione che conduce alla proprietà esclusiva sul singolo bene, anziché pro-quota, è però soltanto eventuale. Essa dipende unicamente dalla volontà e dagli interessi concreti dei coniugi (sebbene la domanda di divisione del patrimonio sia, nella pratica, molto frequente, una volta che i coniugi si sono legalmente separati).

I coniugi separati, infatti, ben possono decidere di continuare a essere comproprietari, ora ciascuno per la propria quota, sui beni immobili e mobili.

La domanda di divisione del patrimonio, dunque, non può proporsi contestualmente nel giudizio di separazione, dato che lo scioglimento della comunione si verifica solo con il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione stessa. Essa è domanda autonoma, da proporsi con separato giudizio al Tribunale.

Come avviene la divisione dei beni in comunione. La divisione dei beni consensuale e la divisione giudiziale

cessazione del regime di comunione legale dei beni

La divisione dei beni della comunione non avviene in maniera automatica con la separazione personale dei coniugi, ma deve essere oggetto di un procedimento successivo che può essere consensuale o giudiziale.

In caso di accordo dei coniugi separati sulla modalità di ripartizione dei beni, la divisione – divisione consensuale – può avvenire tramite stipulazione di un contratto (rispettandosi la forma contrattuale relativa alla circolazione dei beni oggetto di divisione). Al contrario, in caso di disaccordo, non resterà altro modo che ricorrere al Giudice.

Essa si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo (art. 194 Cod.Civ.). La divisione può avvenire in natura, cioè formando due masse distinte di beni di uguale valore economico. Eventualmente, i beni indivisibili possono essere venduti e il ricavato suddiviso tra le parti, oppure assegnati ad un coniuge, salvo conguaglio in denaro all’altro.

Si evidenzia, inoltre, l’obbligo per i coniugi di procedere alla restituzione e ai rimborsi l’uno nei confronti dell’altro, ai sensi dell’art. 192 Cod. Civ..  La norma, infatti, dispone che: “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”.

I coniugi sono tenuti a rimborsare, cioè, somme prelevate dal patrimonio comune (ad esempio: dal conto corrente cointestato) che non siano state impiegate per esigenze della famiglia. Sono, inoltre, previste dalla Legge restituzioni delle somme di denaro personali di un coniuge impiegate per il patrimonio comune.

La divisione del conto corrente

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Tra i beni da dividere rientrano anche i rapporti di conto corrente. La divisione del saldo sul conto corrente (spesso, peraltro, cointestato ad entrambi i coniugi) dopo lo scioglimento della comunione legale, risponde alle medesime regole delle altre tipologie di beni in comproprietà. Il saldo del conto corrente, quando i coniugi erano in comunione legale dei beni, infatti, appartiene ad entrambi. È l’effetto della comunione de residuo.

“I coniugi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, al momento della separazione personale, devono ripartirsi nella misura pari alla metà la somma rinveniente sul conto corrente cointestato e costituito in costanza di matrimonio. A tale regola fa eccezione il caso in cui uno dei due coniugi riesca a dimostrare che il denaro sul conto corrente sia il frutto del proprio lavoro e che l’intestazione è fittizia e realizzata solo al fine di garantire all’altro una disponibilità economica per il ménage familiare”. [Cass. Civ. Ordinanza del 17/07/2018, n. 18869].

L’importanza della consulenza legale per valutare il procedimento consensuale di separazione

cessazione del regime di comunione legale dei beni

Ancora una volta, dunque, tenendo presente la complessità delle questioni attinenti il regime patrimoniale della famiglia, qui esposte soltanto per sommi capi e senza pretesa di completezza espositiva, si evidenzia l’importanza di una ponderata valutazione preliminare dell’assetto patrimoniale e reddituale della famiglia in vista della (pur inevitabile) separazione personale dei coniugi.

Tanto più il patrimonio della coppia in regime di comunione legale dei beni era consistente, tanto più articolata e complessa sarà la divisione dei beni in comunione ordinaria: si pensi ai casi in cui permangono rapporti bancari cointestati o condivisi, obbligazioni contrattuali e diritti di credito, finanziamenti e mutui e quant’altro realizzato e costruito, nell’ottica della solidarietà familiare, durante la vita matrimoniale. Tutte le poste, attive e passive, dovranno essere ripartite equamente.

Per una consulenza legale che tenga conto del caso concreto in materia di divisione dei beni rimasti indivisi dopo la separazione personale dei coniugi e/o dopo il divorzio, oppure per un parere legale che, nel corso della crisi coniugale in atto, consenta di valutare gli effetti della domanda di separazione personale sul regime patrimoniale della famiglia e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
comunione legale dei beni

La comunione legale dei beni e la sua cessazione

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale nel Comune di Vinci – Sovigliana, poco distante dal centro città di Empoli, si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.

La comunione legale dei beni e tipologie di beni rientranti nella comunione

comunione legale dei beni

I quesiti e i temi da affrontare quando i coniugi, giunti ormai in procinto di separarsi, richiedono l’assistenza legale all’avvocato civilista, nella specifica materia del diritto di famiglia, sono molti. Tra questi, la bigenitorialità e il collocamento prevalente dei figli, insieme al concorso dei genitori nel loro mantenimento, rappresentano senz’altro gli aspetti più importanti e delicati. Alcuni di questi temi sono già stati oggetto di specifici articoli del blog pur senza voler essere esaustivi nella trattazione: si deve ricordare al lettore, infatti, che soltanto una consulenza legale personalizzata può essere adeguata alla complessità della materia.

Accanto agli aspetti giuridici che concernono specificamente i figli, oggetto del parere legale che si richiede all’avvocato civilista sono le questioni economiche e patrimoniali della famiglia: quest’ultime, infatti, possono diventare oggetto di aspra conflittualità nella coppia.

Si ricorda, infatti, come già illustrato sinteticamente in un precedente articolo del blog, che in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio (o in un momento successivo), il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, disciplinata dagli articoli 177 e ss del Cod. Civ.

Quali beni entrano a far parte della comunione legale tra coniugi

comunione legale dei beni

Con il regime patrimoniale della comunione legale, i beni dei coniugi, quindi, divengono oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto, c.d. comunione di acquisti immediata; oppure cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa,
c.d. comunione de residuo.

La comunione legale, ai sensi dell’art. 177 c.c., comprende tutti i beni che cadono automaticamente in comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi, sia beni materiali che diritti, insieme o separatamente, durante il matrimonio (ad esclusione di quelli relativi ai beni personali); i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (comunione de residuo); i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge se, al momento dello scioglimento della comunione, non siano stati consumati (comunione de residuo); le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.

Discorso a parte deve farsi con riguardo alla comunione de residuo, che comprende tutti quei beni che, durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti ma che, solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi.

Il regime di comunione legale dei beni consiste, quindi, in una comunione che ha per oggetto gli acquisti compiuti dai coniugi, sia congiuntamente che singolarmente, durante il matrimonio, ad esclusione pertanto dei beni personali, di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge.

Non rientrano in comunione, i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge, c.d. beni personali.

Quali sono i beni personali dei coniugi

comunione legale dei beni

Tutti i beni di cui il coniuge era titolare – proprietario, ma anche usufruttuario, ovvero titolare di diritti reali – prima del matrimonio sono beni personali esclusi dal regime patrimoniale della comunione legale.

Sono parimenti esclusi dalla comunione dei beni quelli ricevuti in donazione o successione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento non sia diversamente specificato. Non cadono in comunione i beni acquistati, anche in costanza di matrimonio, per uso strettamente personale (abbigliamento, accessori, attrezzature sportivo/ludiche) o per impiego nell’attività professionale, né il denaro ottenuto a titolo di risarcimento per danni causati alla persona (o ai propri beni personali).


È evidente che, in caso di crisi coniugale, le problematiche economiche sono, almeno in parte, più agevolmente “superabili” se i coniugi, al momento della celebrazione del matrimonio (o in un momento successivo, convenzionalmente), hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. Al contrario, quando la coppia in procinto di separarsi è in regime di comunione legale dei beni, deve riorganizzare e regolare i reciproci rapporti patrimoniali: immobili in comunione, polizze e investimenti, conti corrente cointestati e quant’altro, debiti compresi, esigono un’equilibrata sistemazione (divisione, appunto) tra le parti.

Gli effetti della separazione personale dei coniugi sul regime patrimoniale

La cessazione del regime di comunione legale dei beni con la separazione personale dei coniugi

comunione legale dei beni

La separazione tra i coniugi determina la cessazione del regime della comunione legale, più comunemente detto “lo scioglimento” della comunione legale dei beni.

In particolare, in caso di separazione consensuale, i coniugi ben potranno accordarsi fin da subito anche sulla ripartizione dei beni comuni: l’accordo sulla divisione del patrimonio è, infatti, trascrivibile nell’accordo di separazione. Sostanzialmente, i coniugi concorderanno tra loro l’assegnazione dei beni comuni, immobili e mobili (e/o crediti e/o debiti) che sarà omologata dal Giudice.

In caso di separazione giudiziale, invece, non sarà possibile ab initio la regolazione dei rapporti patrimoniali, ma soltanto in un secondo procedimento di divisione giudiziale.

La cessazione del regime di comunione legale dei beni tra i coniugi. Da quando decorre lo “scioglimento della comunione” dei beni

comunione legale dei beni

Precisamente, l’effetto della cessazione della comunione legale tra i coniugi decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale davanti al Presidente del Tribunale, cui seguirà Decreto di Omologa emesso dal Tribunale medesimo in composizione collegiale. Invece, in caso di separazione giudiziale, lo scioglimento della comunione decorre dalla data del provvedimento con cui i coniugi sono autorizzati dal Tribunale a vivere separati, solitamente emesso all’esito dell’udienza presidenziale.

Si ricorda l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione sul punto.

“Omissis …Va ribadito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell’azione. Conseguentemente, la domanda [di divisione n.d.r.] è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia (Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 26/02/2010). D’altra parte, è noto che il nuovo art. 191 c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2 con decorrenza dal 26 maggio 2015 ed applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data) prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato(Cass. civ. Sent. del 02/02/2016, n. 1963).

Da questo momento, quindi, ogni acquisto che ciascun coniuge compirà resterà di sua esclusiva proprietà. Invece, sui beni precedentemente facenti parte della comunione legale, si instaura il comune regime di comunione ordinaria.

Per una consulenza specifica che tenga conto del caso concreto in materia di procedimento di separazione personale dei coniugi e/o per valutare, quindi, gli effetti della domanda di separazione sul regime patrimoniale della famiglia e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
Incidente sulla pista da sci

L’incidente sulla pista da sci: il sinistro all’interno degli impianti sciistici.

I nuovi obblighi del gestore delle aree sciabili e degli impianti sciistici.

Incidente sulla pista da sci

L’Avv. Chiara Pollini si occupa di diritto civile nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli e ha maturato lunga esperienza professionale, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.

Incidente sulla pista da sci

Durante il periodo invernale, alle domande di risarcimento danno per lesioni riportate nei sinistri stradali, si aggiungono le richieste di assistenza legale per il risarcimento dei danni causati da incidente sulle neve e, in particolare, in caso di incidente sulla pista da sci.

Lo sci (e attività affini, come lo snowboard) è considerato attività sportiva pericolosa e l’incidente sulla pista da sci, tutt’altro che infrequente e, a volte, anche grave, può dare luogo a diversi profili di responsabilità civile e penale. Scontro tra sciatori, infortunio durante la risalita, caduta sulle piste per ostacolo non segnalato, sono soltanto alcune delle fattispecie più comuni.

Nell’indagine della responsabilità dei soggetti coinvolti nell’incidente sulla pista da sci e, quindi, ai fini di valutare il diritto a chiedere – e ottenere – il risarcimento dei danni per le lesioni (ed eventualmente per danni alle attrezzature oppure per il rientro anticipato dalla vacanza), la condotta dei soggetti coinvolti (sciatori, gestori, direttore dell’impianto…) vanno considerate preliminarmente le regole di comportamento che tutti gli utenti delle piste da sci sono tenuti a rispettare.

Provare di aver osservato le norme di condotta è il presupposto essenziale, sia per non incorrere in responsabilità civile (e penale, nei casi più gravi) in caso di incidente sulla pista da sci, sia per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti da parte della compagnia di assicurazione.

L’incidente sulla pista da sci: le regole di condotta per gli sciatori e gli obblighi dei gestori degli impianti sciistici
[ torna al menu ]

Incidente sulla pista da sci

Tali regole sono ispirate alla prudenza e al rispetto dei criteri di diligenza e prevenzione del pericolo e delle condotte pericolose; erano già previste, in parte, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che conteneva “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e che disciplinava sia la gestione delle aree sciabili attrezzate che le regole di comportamento degli utenti delle aree sciabili, per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci.

Tale Legge è recentemente stata abrogata dal D.Lgs. n.40/2021 che contiene norme e regole di condotta la cui violazione, se provata, darà luogo alla responsabilità civile al carico di chi ha commesso la violazione con conseguente diritto al risarcimento ove siano derivati danni a cose e/o persone.

Il  D.Lgs. n. 40/2021 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68 reca le “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”, le quali si svolgono di regola sulle “aree sciabili attrezzate” (impianti sciistici comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento).

La nuova normativa specifica obblighi diretti a garantire la sicurezza degli utenti, dettagliando misure di prevenzione che i gestori degli impianti, in particolare, devono attuare e dalla cui violazione, in caso di infortunio agli sciatori, ben può derivare responsabilità civile e obbligo di risarcimento del danno (a seguito di incidente sulla pista da sci) a carico dell’impianto sciistico.

Alcuni di questi obblighi: la segnalazione del grado di difficoltà delle aree sciabili ai fini della loro fruizione e della loro apertura al pubblico; adeguata palinatura per delimitarne i bordi; indicazione e/o denominazione (o di numerazione) “almeno ogni 200 metri” per le piste da discesa e “ad intervalli di circa 500 metri” per le piste da fondo e le altre piste.

Incidente sulla pista da sci

Quanto alle piste già esistenti e non a norma con le recenti disposizioni del D.Lgs. n. 40/2021, è prevista la predisposizione obbligatoria da parte dei gestori dell’impianto di “misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo”.

Il gestore della pista ha, dunque, specifico obbligo di garanzia nei confronti degli utenti cosicché è obbligato a provvedere alla messa in sicurezza delle piste e ad adottare tutte le misure atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo per gli sciatori. A carico del gestore sono poi previsti specifici obblighi di monitoraggio dell’impianto e manutenzione delle piste (con l’ausilio del direttore delle piste), fino all’obbligo di chiusura della pista laddove non sia rimuovibile il pericolo, o non ne sia possibile dare tempestiva idonea segnalazione.

A questi obblighi del gestore, si aggiungono quelli di agevolare il soccorso (a seguito di incidente sulla pista da sci), fornendo ogni supporto per il trasporto degli infortunati ai luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.

Incidente sulla pista da sci

La responsabilità civile del gestore degli impianti sciistici in caso di incidente sulla pista da sci
[ torna al menu ]

La responsabilità civile del gestore degli impianti sciistici è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di responsabilità civile e dall’art.15 del citato D.lgs. 40/2021, norma che impone l’obbligo assicurativo di Legge in capo al gestore dell’impianto quale condizione di apertura dell’impianto, così disponendo:

“I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.”

Il tema della responsabilità civile del gestore risulta essere complesso, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia e, a seconda del caso concreto, è possibile ascrivere al gestore degli impianti una responsabilità contrattuale (contratto atipico di trasporto “con skipass”) o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c). Con diverse conseguenze processuali di onere probatorio in capo al gestore dell’impianto per evitare la condanna al risarcimento del danno a fronte della domanda di risarcimento avanzata dall’infortunato dopo l’incidente sulla pista da sci.

Nei casi più gravi, il gestore della pista da sci incorre a in responsabilità anche penale in ragione della posizione di garanzia derivante dai predetti obblighi di Legge. Può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo (l’incidente sulla pista da sci) che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa (così nella Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/01/2019, n. 18333).

Consulenza legale e contatti
[ torna al menu ]

Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, nel caso di incidente sulla pista da sci ritenuto avvenuto per colpa del gestore delle piste da sci e, in generale, per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di scontro tra sciatori, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in videocall, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

Se sei interessato all’argomento “incidente sulla pista da sci”, ti consigliamo di leggere anche l’articolo del nostro blog che parla del sinistro sulla neve.

dsw_web_pll
Incidente sugli scii e risarcimento danni

Il sinistro sulla neve: l’incidente occorso sulle piste da sci

Il risarcimento del danno causato da caduta durante l’uso degli sci all’interno degli impianti sciistici

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini è avvocato civilista, con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.

In questo periodo dell’anno, oltre alle consuete richieste di assistenza legale per i sinistri stradali, la consulenza dell’avvocato può rendersi necessaria per incidenti verificatisi nella pratica dei più comuni sport invernali sulla neve: sci di fondo, sci alpino, slittino e snowboard.

risarcimento danni in seguito ad incidente su sci o slittino

Anche lo sci, infatti, come quasi ogni attività sportiva, può comportare dei rischi e, quando si verificano infortuni e/o incidenti sulle piste, la consulenza di un avvocato civilista può essere opportuna affinché il danneggiato possa essere seguito al meglio nella gestione della propria domanda di risarcimento danni per le lesioni riportate per la caduta con gli scii.

Le cause degli incidenti sulla neve sono collegate, per lo più, al mancato rispetto da parte degli sciatori delle norme previste dalle Legge durante la permanenza all’interno dei tanti impianti sciistici presenti sul nostro territorio nazionale.

La legge n.363 del 2003 ha introdotto (ex art.2054 c.c.), una presunzione di concorso di colpa, in caso di scontro tra sciatori. Presunzione che opera, ovviamente, salvo prova contraria. In caso di sinistro quindi, gli sciatori coinvolti saranno considerati corresponsabili dello scontro (e quindi dei danni riportati) fino a quando non dimostreranno una diversa ripartizione della responsabilità.

Al riguardo, anche in questa sede, non guasterà ricordare al Cliente che intende rivolgersi all’avvocato civilista di propria fiducia che, da quest’anno, il D.L. 40/21 relativo alle «norme sulla sicurezza delle discipline sportive invernali», all’art 30 (Assicurazione obbligatoria) ha introdotto l’obbligo assicurativo per l’attività sciistica, per cui «lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi».

Tuttavia, bisognerà prescindere dalla polizza assicurativa obbligatoria dello sciatore, quando è causa dell’incidente con gli sci, o con lo snowboard (o persino con lo slittino!), la condotta del gestore dell’impianto sciistico: chi paga i danni per l’infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico?

I danni per l’infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico

La responsabilità civile del gestore dell'impianto sciistico

Con riguardo alla responsabilità del gestore dell’impianto in caso di richiesta di risarcimento del danno per lesioni causate da incidente sulla pista da sci, si riporta una recente Sentenza del Tribunale di Bolzano (Febbraio 2020 n.193) dalla quale si evince l’orientamento del Tribunale Altoatesino nel caso in cui la pista da sci nasconda un pericolo per lo sciatore.

La massima in commento così dispone “In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività esercitata sulle piste da sci, nonché l’estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con l’ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo(Trib.Bolzano, Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).

Anche a prescindere dal contratto atipico di skipass, il gestore dell’impianto sciistico può essere chiamato a risarcire il danno allo sciatore infortunatosi sulla pista da sci se viene data prova della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La società che gestisce gli impianti sciistici, quindi, quale custode e/o proprietario della pista da sci (o da slittino o da snowboard) potrà rispondere dei danni subiti dal soggetto caduto con gli scii, salvo che provi il caso fortuito.

Il caso tipico: l’ostacolo imprevisto e non segnalato sulla pista da sci

Incidente sugli sci causato da ostacolo imprevisto e non segnalato correttamente

Nel caso di specie, il Tribunale di Bolzano ha condannato il gestore degli impianti al risarcimento del danno occorso allo sciatore, in quanto quest’ultimo aveva fornito prova, nel corso del giudizio, della mancata segnalazione di un’insidia che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per lo sciatore. Precisamente, la caduta dello sciatore era stata causata da un ostacolo (una grata) non adeguatamente segnalato oltre il bordo della pista (addirittura al di fuori della pista da sci), ma che, stando alla pronuncia del Tribunale di Bolzano, il gestore aveva comunque l’obbligo di mettere in sicurezza in via cautelativa, stante la prossimità alla pista da scii, in via prudenziale, delimitando l’ostacolo o impedendo agli sciatori di avvicinarsi a quello.

Infatti, pur trovandosi il tutto [la grata] fuori del tracciato di pista, va evidenziato che il gestore deve garantire la sicurezza della pista da sci e prevedere che gli sciatori possano anche andare oltre la delimitazione della stessa; come, in effetti, è accaduto nel caso di specie”.

In caso di infortunio sulla neve, quindi, il gestore dell’impianto sciistico può essere tenuto a pagare i danni riportati alla persona a condizione che lo sciatore fornisca prova che esistevano condizioni di pericolo che il gestore dell’impianto avrebbe dovuto prevedere, prevenire e, quindi, rimuovere, ovvero mettere in sicurezza in considerazione dell’attività sportiva (pericolosa per propria natura) che ivi si svolge.

Cosa fare in caso di “incidente con gli sci”. La raccolta dei dati ambientali della pista da sci e delle caratteristiche del luogo della caduta e/o dello scontro sugli scii

In caso di incidente, si consiglia, naturalmente, per prima cosa, di chiamare i soccorsi senza indugio per sé e per gli altri. Ovviamente, tale obbligo incombe anche sul proprietario dell’impianto che è obbligato a garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati ai più vicini pronto soccorso. Tuttavia, si ricorda che l’omissione di soccorso è punita dalla legge anche in riferimento agli altri utenti presenti in pista che abbiano assistito all’incidente.

Soccorso a seguito di incidente sugli sci

Al contempo, è molto importante raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sulla pista da sci e descrivere in modo dettagliato il sinistro alle autorità eventualmente intervenute.

Come in caso di sinistro stradale, anche in caso di “sinistro con gli sci”, è utile il materiale fotografico dei danni patiti, delle tracce e del luogo del sinistro, così come la raccolta delle generalità di ulteriori utenti presenti in pista, per eventuali testimonianze. Si consiglia anche di prendere nota delle condizioni ambientali presenti al momento del sinistro, delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche del luogo dell’incidente, come l’esatta posizione in pista, la pendenza e la presenza di eventuali ostacoli ed indicazioni.

I dati raccolti, compresi gli estremi della polizza assicurativa obbligatoria degli altri sciatori coinvolti nell’incidente sulla neve, saranno determinanti per la domanda di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione e alla controparte e, in caso di giudizio, saranno fondamentali per convincere il giudice del fondamento della richiesta dei danni per le lesioni.

incidente su snowboard

Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
La prova del diritto all'assegno divorzile.

La prova del diritto all’assegno divorzile

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini, occupandosi sin dall’inizio della propria attività professionale di diritto di famiglia, assiste i propri Clienti nei procedimenti di divorzio congiunto, divorzio tramite procedura di negoziazione assistita e nei procedimenti di divorzio giudiziale.

Nell’ambito della specifica materia divorzile, tra le disparate questioni che, nel singolo caso concreto, attengono al divorzio tra i coniugi, l’assegno divorzile rappresenta, assieme al mantenimento dei figli, quella di maggiore interesse.

Prova del diritto all'assegno divorzile.

Con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere concordato (nel divorzio congiunto o in via di negoziazione assistita) o disposto dal Giudice (nel divorzio giudiziale) che una parte corrisponda all’altra un importo, solitamente mensile, a titolo di contributo economico, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 della Legge n.898/1970, poi modificata dalla Legge n.74/1987. Tale riconoscimento economico viene stabilito, secondo la lettera della legge, “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Il dettato legislativo è stato oggetto di copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha interpretato variamente i criteri di determinazione dell’assegno divorzile nel corso dei decenni, cercando di modellare l’assegno di divorzio (o, meglio, i requisiti per ottenerlo) ai cambiamenti socioculturali del tempo e portando, quindi, a più indirizzi interpretativi.

La funzione compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent.n.18287/2018).

La funzione compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent. n.18287/2018)

In tempi più recenti, la Sentenza della Corte di Cassazione n.18287/2018 ha fornito chiarimenti sui presupposti del diritto all’assegno divorzile, risolvendo i contrasti interpretativi formatisi sul punto. In particolare, come già detto in un precedente articolo, l’assegno è venuto ad assumere una funzione, non soltanto assistenziale in favore del coniuge economicamente svantaggiato, ma, al tempo stesso, una funzione compensativa e perequativa.

Nel mutato quadro dei presupposti da valutare ai fini di stabilire l’esistenza del diritto all’assegno divorzile in capo al richiedente (l’AN della pretesa all’assegno divorzile) e, poi, la misura dell’assegno (il QUANTUM dell’importo periodico), in caso divorzio giudiziale in particolare, è essenziale – ai fini dell’accoglimento della domanda giudiziale dell’assegno – disporre e predisporre puntualmente i mezzi istruttori.

È, infatti, la medesima Corte di Cassazione, nella citata Sentenza n.18287/2018, a ricordare che è logicamente prioritario rispetto ad ogni altra valutazione in tema di diritto all’assegno divorzile, l’accertamento – la prova, quindi – delle condizioni economiche di entrambe le parti.

La prova delle condizioni economiche di entrambi i coniugi. Il confronto delle rispettive situazioni patrimoniali delle parti del divorzio giudiziale.

Il confronto delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi nel divorzio giudiziale

Per molti anni, il Giudice ha preso in considerazione essenzialmente il reddito del richiedente in quanto, stando alla lettera della norma, quello dei coniugi che riteneva di avere diritto all’assegno di divorzio doveva provare di non disporre di “mezzi adeguati”.

Oggi, invece, ciascuna parte – non più soltanto quella richiedente l’assegno divorzile – dovrà provare la propria condizione economica nel complesso (redditi e globale entità dei rapporti/cespiti patrimoniali) per consentire al Giudice il confronto delle posizioni patrimoniali dei coniugi.

La Corte di Cassazione, infatti, nella famosa Pronuncia a Sezioni Unite del 2018 ha chiarito che “Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:

a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

b) qualora ne risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, 6°comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio;

c) quantifica l’assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.

Il raffronto tra le condizioni patrimoniali del coniuge richiedente l’assegno divorzile e del coniuge che sarà obbligato al pagamento è operazione preliminare per il Giudice, indispensabile per decidere sull’esistenza e sulla quantificazione del diritto all’assegno: tanto è vero che la Corte di Cassazione, a tal fine, ha valorizzato l’importanza e l’efficacia dei poteri istruttori ufficio dell’Autorità. Concretamente, ciò fa sì che il Giudice del divorzio giudiziale inviti le parti a produrre documenti fiscali, amministrativi e/o variamente attinenti il patrimonio o i redditi, anche quando non siano spontaneamente stati allegati. Inoltre, si ricorda che il Giudice dispone sempre dei poteri di indagine tributaria, sebbene il ricorso a questi sia discrezionale.

Documenti ufficiali che provano il diritto all'assegno divorzile

Seppure alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sentenza delle Sez. Unite, è comunque opportuno, nel divorzio giudiziale, che la parte richiedente l’assegno ricostruisca, con diligente iniziativa, in maniera più fedele possibile, la propria situazione economica e, al contempo, che documenti al Giudice – con prove scritte e/o altrimenti certe – le ragioni per le quali la posizione patrimoniale della controparte è migliore ed economicamente più solida della propria, agevolando la formazione del convincimento del Giudice.

A tale fine, si ricorda che alla parte in causa (il soggetto privato) è stato riconosciuto diritto di accesso ex L. 241/1990 ai documenti reddituali e patrimoniali del consorte, in possesso dalla Agenzia delle Entrate e che tali documenti dovranno essere consegnati dall’Ente anche senza autorizzazione del Giudice in quanto effettivamente disponibili negli archivi finanziari (TAR Campania, n.5763 del 2018).

Infine, il richiedente l’assegno divorzile dovrà fornire prova che la propria condizione di inferiorità patrimoniale rispetto alla posizione del coniuge economicamente più forte sia stata causata da scelte compiute in costanza di matrimonio, nell’ottica dell’interesse familiare comune e della solidarietà coniugale.

Consulenza legale per richiedere l'assegno di divorzio

Per una valutazione preliminare sul diritto a richiedere l’assegno di divorzio, per chiarimenti sul singolo caso concreto della crisi familiare e dei possibili strumenti di tutela giudiziaria e/o di risoluzione alternativa della controversia (divorzio congiunto, negoziazione assistita) è possibile prendere un appuntamento in Studio, una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO

Modifica o revoca delle condizioni di separazione e divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La modifica o la revoca delle condizioni di divorzio e separazione

L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività professionale nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, in prossimità del centro storico della confinante città di Empoli.

L’Avv. Chiara Pollini, formatosi come avvocato civilista, si occupa di procedimenti di separazione e divorzio.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini segue, inoltre, i propri assistiti anche nelle fasi successive alla separazione dei coniugi e al divorzio, che possono sfociare nei procedimenti di modifica o revoca delle condizioni di separazione e di modifica o revoca delle condizioni di divorzio.

Le condizioni della separazione, sia essa stata consensuale o giudiziale, sono infatti modificabili in ogni tempo, purché a causa di sopraggiunti nuovi fatti.

Si precisa che non può essere modificata la separazione personale dei coniugi, intesa come pronuncia della separazione, ovvero come “dichiarata interruzione” della vita matrimoniale da parte del Tribunale.

Infatti, gli effetti del provvedimento di separazione possono venire meno soltanto in caso di riconciliazione tra marito e moglie. Non può essere oggetto di modifica o revoca delle condizioni di separazione neppure la parte del dichiarato addebito della separazione.

Similmente, per quanto concerne l’avvenuto divorzio, il capo della sentenza che pronuncia il divorzio non può essere modificato. Ciò che può essere modificato è, invece, l’assetto degli interessi economici delle parti e la regolamentazione dei rapporti genitoriali e dei rispettivi obblighi di mantenimento riguardanti figli. Ciò, a condizione che vi siano giustificati motivi.

Pertanto, ciascun coniuge (o ex coniuge, in caso di modifica/revoca delle condizioni di divorzio) può prendere l’iniziativa e rivolgersi, tramite il proprio avvocato civilista al Tribunale competente. Ciascun coniuge, quindi, potrà chiedere, tramite gli strumenti processuali che il diritto di famiglia offre, la modifica o la revoca delle condizioni riguardanti il mantenimento del coniuge e/o dei figli, la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali, del collocamento prevalente dei figli, nonché dell’affidamento
(ricorrendone le specifiche condizioni). Può esser chiesta, tra l’altro, anche la revoca della assegnazione della casa coniugale.

Quando si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione o la revisione delle condizioni di divorzio

Modifica e revoca delle condizioni di separazione

I fatti nuovisopraggiunti – che legittimano – essi soltanto – la proposizione del ricorso diretto alla modifica o revisione delle condizioni di separazione (o divorzio) sono, nella casistica più frequente, i seguenti:

  • il peggioramento delle condizioni patrimoniali/reddituali di una delle parti (es. licenziamento; dimissioni; pensionamento o cessazione attività lavorativa)
  • sopravvenienza di nuovi oneri economici (es. nascita di un figlio da altro partner)
  • cambiamento delle esigenze di assistenza morale e/o materiale ed economica dei figli
  • inizio di convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno

Pertanto, anche successivamente alla pronuncia della separazione (o del divorzio), quindi, ricorrendo al Tribunale competente con ricorso avente ad oggetto la modifica/revoca delle condizioni di separazione (o revisione di quelle del divorzio), la parte richiedente potrà vedere riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento. Oppure, la parte avente diritto potrà vedere l’importo dell’assegno di mantenimento modificato nella sua quantificazione, quando venga provato il peggioramento della condizione economica del richiedente, ovvero quando venga provato sensibile miglioramento della condizione economica della parte obbligata.

Quando si può chiedere la revisione delle condizioni di divorzio

modifica delle condizioni di divorzio per giustificati motivi e nuovi fatti sopraggiunti

La Legge n.898/1970 stabilisce genericamente che richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio può essere chiesta quando sopraggiungano “giustificati motivi”. Questi, similmente a quanto previsto nel procedimento di modifica delle condizioni assunte con la separazione, consistono in fatti nuovi ulteriori a quelli già conosciuti e valutati dal Giudice al momento del divorzio e il cui – successivo – accadimento ha comportato un cambiamento nell’assetto degli interessi e dei diritti come regolamentato nella Sentenza di divorzio.

I fatti che costituiscono i “giustificati motivi” devono essere provati dal soggetto richiedente la revisione, sul quale ricade l’onere della prova.


Concretamente i “giustificati motivi” consistono nei medesimi fatti storici sopra elencati che legittimano la proposizione dell’istanza di modifica delle condizioni di separazione. Infatti, solitamente, riguardano: la revisione della quantificazione dell’assegno di mantenimento periodico in favore dei figli; la revoca e/o revisione dell’assegno divorzile. Per giustificati motivi inoltre potrà, a titolo meramente esemplificativo, chiedersi la modifica della regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, oppure, in caso di comprovato comportamento pregiudizievole di un genitore, la modifica dell’affidamento condiviso dei figli.

Il procedimento per ottenere la modifica/revoca delle condizioni di separazione (o di divorzio)

Il procedimento per ottenere la modifica o la revoca delle condizioni di separazione o divorzio

Il procedimento di modifica/revoca delle condizioni di separazione (o di divorzio) richiede l’assistenza di un avvocato che redigerà il ricorso introduttivo del procedimento. Il procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 730 c.p.c. che, ove debba essere espletata fase istruttoria, delegherà un componente del Collegio. Similmente a quanto accade nei giudizi di separazione e divorzio contenziosi, quando il procedimento di modifica/revoca delle condizioni di separazione (o divorzio) non può trovare pronta soluzione, il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori, modificabili nel corso del procedimento.

Alternativa alla procedura avanti il Tribunale, la Procedura di Negoziazione Assistita che consente alle parti, ciascuna con assistenza di un proprio avvocato di fiducia, di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare, senza recarsi di fronte al Giudice e con risparmio di tempo e oneri.

Infine, ma non meno importante, ove praticabile, le parti possono – senza assistenza legale – recarsi avanti l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due (ex coniugi) o del luogo in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, il quale provvederà a redigere l’accordo secondo la manifestata volontà delle parti. Si ricorda, per completezza, che per quest’ultima procedura, la Legge richiede che non vi siano figli minorenni, incapaci, portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti (i quali potrebbero non essere adeguatamente garantiti da quest’ultima più snella procedura).

negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Per approfondimenti sulle eventuali possibilità di accoglimento, ovvero di rigetto, della domanda di modifica/revoca delle condizioni di separazione o di revisione delle condizioni di divorzio nel Vostro caso concreto, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, è possibile prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
assegno di mantenimento dei figli maggiorenni. Obblighi e cessazioni.

L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro. L’indipendenza economica del figlio maggiorenne e il completamento della sua formazione professionale. Requisiti di legge per la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei genitori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività professionale nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, raggiungibile in pochi minuti dal centro città di Empoli, attraversando il ponte sul fiume Arno in direzione Sovigliana Vinci.

Lo Studio Legale occupandosi, tra l’altro, di diritto di famiglia, assiste i Clienti nei procedimenti di separazione e divorzio, sia consensuali/congiunti, che contenziosi.

Parte importante della consulenza dello Studio Legale in materia di separazione e divorzio è dedicata a rispondere alle domande dei genitori circa il mantenimento dei figli.

Dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti patrimoniali e relazionali della famiglia, si illustrano al Cliente le concrete possibilità di fondare le proprie pretese in Giudizio nei confronti dell’altro coniuge, al fine di salvaguardare economicamente con lungimiranza i figli, nel rispetto del principio sancito dall’art. 30 della Costituzione e delle disposizioni di cui agli artt. 147 e segg. c.c.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Circa il dovere di entrambi i genitori mantenere, istruire ed educare i figli, rispettandone le naturali inclinazioni e desideri, spesso, il genitore esprime all’avvocato che si occupa di diritto di famiglia i propri dubbi sulla esistenza dell’obbligo di continuare a mantenere i figli maggiorenni.

In particolare, si domanda se debba continuare ad essere corrisposto assegno di mantenimento al raggiungimento della maggiore età del figlio, oppure se possa pretendersi dalla controparte assegno mensile di contributo al mantenimento di un figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro e/o che non prosegue gli studi.

Il concetto di “indipendenza economica” è previsto dall’art. 337 septies c.c. che contiene la disposizione introdotta con il D.lgs. 154/2013 e afferma che

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Posta la tutela rafforzata che il Legislatore garantisce al secondo comma per i figli maggiorenni con gravi disabilità, il primo comma prevede, nelle procedure di separazione e di divorzio, l’assegno periodico di mantenimento del figlio maggiorenne.

La Giurisprudenza ha interpretato, pur con i vari distinguo del singolo caso concreto, il concetto di “indipendenza economica” del figlio maggiorenne con l’inizio, da parte del figlio maggiorenne, di un’attività lavorativa stabile consona alla formazione professionale del figlio. La stabilità dell’attività lavorativa permane, in considerazione della professionalità acquisita dal figlio, anche se il figlio perde temporaneamente il lavoro o se cessa l’attività lavorativa.

Infatti, per la Giurisprudenza prevalente è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia lavorato – per un tempo e con modalità apprezzabili giuridicamente ed economicamente – per fare venire meno l’obbligo del contributo dei genitori al mantenimento.

I genitori, infatti, sono obbligati a concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne al fine di assicurargli l’istruzione e la formazione necessarie, in base alle qualità personali e alle aspirazioni del figlio, per consentirgli l’inserimento nel mondo del lavoro.

Pertanto, l’obbligo dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa soltanto quando il figlio è stato preparato e istruito – più correttamente, professionalmente formato – grazie al contributo economico dei genitori ed è in condizioni di intraprendere il percorso lavorativo coerentemente con le proprie capacità.

Se, successivamente, il figlio maggiorenne perde il lavoro, oppure il contratto a tempo determinato cessa, l’indipendenza economica non viene meno e il genitore (solitamente quello con cui il figlio maggiorenne convive) non potrà chiedere all’altro di versare un assegno di mantenimento per il maggiorenne.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Nel 2016, il Tribunale di Milano, ha chiarito che la circostanza di avere iniziato ad espletare attività lavorativa è considerata dai Giudici indicatore del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, per cui il diritto al mantenimento da parte dei genitori viene meno.

Al riguardo, si ricorda anche la Pronuncia della Corte di Cassazione nr.1585 del 27/01/2014 che ha considerato fattore determinante, ai fini del conseguimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne, il fatto che egli avesse iniziato a lavorare nel settore alberghiero, da un lato e la mancanza di profitto universitario in considerazione degli anni di iscrizione al corso di laurea, dall’altro lato.

Infatti, la recentissima Sentenza Cass. civ., Sez. I, 13/10/2021, n. 27904 ha spiegato che

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiori di età non autosufficienti deve essere incentrata su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, ed alla complessiva condotta personale tenuta al raggiungimento della maggiore età da parte del giovane“.

Questa è linea interpretativa comune all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi più recentemente, sebbene si registrino scostamenti da questo indirizzo legati, come detto, all’esame del singolo caso di specie.

In ogni caso il genitore interessato, anche se il figlio è economicamente indipendente, non potrà improvvisamente cessare di pagare il mantenimento di propria iniziativa, ma dovrà rivolgersi al tribunale competente e chiedere una modifica delle condizioni di separazione/divorzio precedentemente decise dal Giudice o consensualmente pattuite.

Dovrà, pertanto, proporre una domanda giudiziale nel caso in cui l’altro genitore non concordi con l’interruzione della contribuzione. Residuerà in favore del figlio maggiorenne, se ne sussistono i diversi requisiti di cui all’art. 433 c.c., il diritto a ricevere il pagamento degli alimenti.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111 e per ogni ulteriore informazione in materia di mantenimento dei figli maggiorenni in caso di separazione (o divorzio), oppure per altra consulenza in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio, in videoconferenza, o richiedere un parere online. I riferimenti sono nella sezione contatti.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

dsw_web_pll
Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo. Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

Danni causati dal cavallo e responsabilità dell’utilizzatore del cavallo

Criterio di imputazione della responsabilità civile

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.

Il diritto equestre non trova una normazione di sistema nell’Ordinamento italiano per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile e del codice penale e, ove possibile, avvalersi di precedenti giurisprudenziali. 

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

Con riferimento all’attività equestre entrano necessariamente in relazione con il cavallo – e con la sua imprevedibilità – diversi soggetti che, a vario titolo, possono ritenersi responsabili – singolarmente o in concorso tra loro – dei danni causati dal cavallo a cose e/o persone, oppure che, a seconda delle circostanze di fatto, possono loro stessi essere stati danneggiati dall’animale. 

Molto spesso, infatti, il privato proprietario del cavallo non coincide con il cavaliere che solitamente lo monta (che lo “usa” concretamente) e, a propria volta, il proprietario e il cavaliere possono non coincidere con l’utilizzatore in senso economico dell’animale. 

È il caso classico del proprietario del cavallo che dà in uso, solitamente dietro corrispettivo, l’animale al gestore del maneggio il quale, a propria volta, per accordo precedente con il proprietario, con contratto di fida ne autorizza la cura e la custodia a terzi, comunemente atleti, allievi e/o frequentatori/tesserati del centro ippico.

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

In un ipotetico evento dannoso in cui il cavallo (montato, oppure scosso perché fuggito, ad esempio, dal paddock) rechi un danno a una quarta persona (ad esempio uno spettatore, un passante…), può diventare difficile individuare la responsabilità del danno e quindi il soggetto cui chiedere il risarcimento del danno.

In questo caso, l’utilizzatore in senso concreto è l’affidatario, ma l’utilizzatore in senso economico, per il quale, conseguentemente, in caso di danno arrecato a terzi dal cavallo possono presentarsi profili di responsabilità civile – con obbligo di risarcimento del danno – è, in linea di principio, il titolare del maneggio. 

Quando si verifica un incidente nell’esercizio dell’attività equestre, il criterio fondamentale per risolvere i dubbi sull’imputazione della responsabilità, criterio elaborato da dottrina e giurisprudenza, è quello secondo cui la responsabilità civile è del soggetto che, con il consenso del proprietario del cavallo, detiene potere e facoltà di “uso” – in senso tecnico giuridico – dell’equide finalizzato al soddisfacimento di un interesse e/o di trarne profitto. 

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

Tale potere di “uso” dell’animale può scaturire anche dal rapporto di mero fatto con il cavallo, senza preesistente contratto tra utilizzatore e proprietario.

Ai fini di individuare il responsabile del danno causato, in caso di incidente a cavallo, occorre che l’evento dannoso sia stato causato dal cavallo – “cagionato dall’animaleex art. 2052 del codice civile. Ciò significa che per chiedere legittimamente il risarcimento del danno al soggetto responsabile (proprietario del cavallo, cavaliere o gestore del maneggio, a seconda di chi sia stato utilizzatore economico dell’animale) è necessario che nella dinamica dell’incidente a cavallo rilevi il comportamento attivo del cavallo (il cavallo non deve essere inerte).

Nella pratica, la consulenza legale in materia di attività equestre può essere opportuna quando il titolare del maneggio e il proprietario del cavallo intendano, tra loro o con riguardo a terzi affidatari, valutare l’inserimento nei contratti variamente classificati – “uso”, “comodato”, “noleggio”, “fida” – di clausole specifiche di esonero della responsabilità. 

Danni causati dal cavallo e responsabilità civile dell'utilizzatore del cavallo.  Criterio di imputazione della responsabilità civile L’utilità della consulenza legale preventiva e della polizza assicurativa

La consulenza dell’avvocato nel campo delle discipline equestri è, inoltre, opportuna anche in materia assicurativa. Resta, infatti, in ogni caso, imprescindibile l’utilità di una polizza assicurativa ben concertata con la compagnia di assicurazione che copra i rischi connessi all’attività equestre in maniera specifica. Con l’accortezza di concordare espressamente in polizza le coperture assicurative in base alle peculiarità dell’attività equestre (tipologia di sport, livello, manifestazioni e/o spettacoli o quant’altro) in cui sarà impiegato il cavallo. 

Si riscontra, invece, nella pratica, una diffusa superficialità iniziale nella regolamentazione di tali rapporti giuridici tra privati proprietari, gestori di maneggi e affidatari dei cavalli. Sovente, nel settore, specialmente a livello amatoriale, ci si limita ad accordi verbali, ignorando le ripercussioni economiche che, nel malaugurato caso di incidente con il cavallo o di sinistro a cavallo, ne possono derivare. 

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per consulenze legali sulla responsabilità civile e penale in cui può incorrere il proprietario di cavalli, il gestore del maneggio e l’allievo della scuola di equitazione, nonché in materia di validità delle clausole di esonero dalla responsabilità inserite nei contratti aventi ad oggetto l’utilizzo di cavalli, Vi invita a prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 




dsw_web_pll