Il diritto agli alimenti

Il diritto agli alimenti

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a meno di un chilometro dal centro città di Empoli ed è facilmente raggiungibile anche dal vicino Comune di Capraia-Limite e da Montelupo Fiorentino.

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia.

Nell’ambito del diritto di famiglia, negli ultimi anni, presumibilmente a causa della crisi economica generale, si è tornati a sottoporre all’avvocato casi aventi ad oggetto la richiesta di alimenti, non soltanto da parte del coniuge all’altro coniugema anche da parte di altri componenti del nucleo familiare tra loro (richiesta di alimenti di genitori ai figli, richiesta di alimenti tra fratelli e così via).

Chi può chiedere gli alimenti

diritto agli alimenti

Possono chiedere gli alimenti i soggetti di cui all’art. 438 c.c.:

  • il coniuge,
  • figli
  • e i componenti legali da vincoli di parentela o affinità

secondo un vero e proprio ordine gerarchico in base alla “vicinanza” del vincolo familiare. L’elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti è tassativo e l’alimentando si deve rivolgere all’obbligato più prossimo e, solo in caso di impossibilità di questi, procedere con gli obbligati di grado più remoto.

Chi è obbligato a prestare gli alimenti

Vediamo, allora, a chi si può chiedere di prestare gli alimenti. Nell’ordine: al coniuge, ai figli, ai genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli/sorelle. Se il coniuge o i figli non ci sono e non ci sono neppure altri discendenti, oppure se essi non possono prestare gli alimenti, il familiare – che dimostri di essere in stato di bisogno – potrà rivolgere la domanda, in via subordinata, agli altri componenti della famiglia.

Caratteristiche del diritto agli alimenti

caratteristiche del diritto agli alimenti

Il diritto agli alimenti è strettamente personale: legittimato a proporre la domanda al Giudice è colui che si trova in stato di bisogno, personalmente o tramite il proprio rappresentante legale. Ulteriore conseguenza è che l’obbligazione si estingue con la morte dell’avente diritto, nonché con la morte dell’obbligato al pagamento.

Il diritto agli alimenti è incedibile: di conseguenza, non sono ammissibili rinuncia (ma ovviamente è legittimo il mancato esercizio del diritto) né transazione. Esso è imprescrittibile (mentre si prescrivono in cinque anni le annualità scadute, a norma dell’ art. 2948, n. 2), impignorabile, tranne che per causa di alimenti (art. 545 c.p.c.) e quindi insequestrabile (art. 671 c.p.c.) e non entra nella massa fallimentare.

Differenze dall’obbligo di contributo al mantenimento del coniuge e dei figli

Tale contributo alla somministrazione di alimenti entro la famiglia – obbligo alimentare – è giuridicamente diverso e più limitato rispetto al concetto di “mantenimento” ricorrente nelle procedure di separazione e divorzio.

Infatti, chi è obbligato a pagare gli alimenti è tenuto a far fronte soltanto a quanto al familiare avente diritto è necessario per vivere. Chi è obbligato al mantenimento, invece – e l’obbligazione, come detto, rileva nelle controversie in materia di separazione e di divorzio, nei rapporti tra coniugi e nei rapporti tra genitori e figli – è obbligato a un contributo più ampio.

Il contributo al mantenimento del coniuge e/o dei figli corrisponde a una somma di denaro finalizzata a soddisfare tutte le esigenze di vita dell’avente diritto, a prescindere dallo stato di bisogno di quest’ultimo.Dei requisiti per la richiesta di assegno di mantenimento, nelle procedure di separazione e divorzio, consensuali o contenziose, si è già trattato in altri articoli del blog.

I presupposti del diritto agli alimenti

I presupposti oggettivi per l’esistenza del diritto agli alimenti sono lo stato di bisogno dell’avente diritto – e la conseguente incapacità di provvedere al proprio mantenimento – nonché la capacità economica dell’obbligato.

Il concetto di stato di bisogno, secondo l’opinione prevalente, va riferito alla mancanza dei mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari dell’individuo: ciò si verifica non solo quando il soggetto è privo dei mezzi di sussistenza, ma anche quando manca di ciò che consente di condurre una vita dignitosa.

Si è detto che il diritto agli alimenti è diverso dal diritto al mantenimento del coniuge e dal diritto al mantenimento dei figli dato che, nelle controversie in materia di separazione e di divorzio e, in generale, nei rapporti tra genitori e figli, l’obbligazione al mantenimento ha un contenuto più ampio e completo rispetto all’obbligo di prestare gli alimenti in quanto è finalizzato a garantire le esigenze della vita della persona complessivamente considerate.

Lo stato di bisogno: i bisogni primari della persona avente diritto agli alimenti

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Infatti, qui detto in estrema sintesi, chi è obbligato a pagare gli alimenti ad un familiare in stato di bisogno è tenuto a far fronte soltanto a quanto all’avente diritto agli alimenti è necessario per vivere.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’orientamento del 2013:

“Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 cod. civ., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”.

[Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 08/11/2013, n. 25248].

La misura degli alimenti e come somministrarli

Posto, dunque, che il diritto agli alimenti è limitato a garantire quanto necessario per vivere, considerando la posizione sociale dell’avente diritto, la pretesa dell’alimentando potrà essere soddisfatta, sia a mezzo il pagamento di una somma periodica, sia in maniera diretta, cioè accogliendo e mantenendo la persona che ne ha diritto presso l’abitazione dell’obbligato medesimo. Sarà il Giudice, a seconda delle concrete circostanze, a valutare e stabilire le modalità di somministrazione degli alimenti nel caso concreto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale.

Come fare per chiedere gli alimenti?

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Chi versa in stato di bisogno dovrà rivolgersi al Tribunale e proporre azione giudiziale mirata al riconoscimento del proprio diritto. Chi versa in stato di bisogno potrà, ove ne ricorrano i requisiti di reddito, eventualmente richiedere di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato per essere assisto da un avvocato, nella causa avente ad oggetto la domanda di pagamento degli alimenti, senza anticipare le spese legali (che, appunto, saranno pagate all’avvocato direttamente dallo Stato).

Nel proporre domanda di pagamento degli alimenti, ove secondo l’art. 433 c.c. citato vi siano più soggetti tenuti agli alimenti del medesimo grado di parentela, questi saranno dichiarati tutti obbligati verso il beneficiario, ma ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 411 primo comma c.c.).

Sarà il Giudice, in caso di disaccordo tra più coobbligati, a decidere sulla ripartizione del contributo e sulle concrete modalità di prestazione. Il soggetto coobbligato potrà opporsi fondatamente alla richiesta di pagamento di alimenti presentata da un familiare soltanto dimostrando al Giudice di non avere adeguate risorse per sostenere l’obbligo.

Ciò significa che, a fronte di una richiesta di alimenti avanzata, per fare un esempio, da un genitore ai figli, i figli saranno entrambi dichiarati obbligati dal Giudice, ma ciascuno in base alla concreta possibilità di farvi fronte, dovendo valutarsi e compararsi la rispettiva capacità patrimoniale dei figli.

Nel corso del tempo, la prestazione alimentare può essere soggetta a variazioni in base ai requisiti di legge: cioè, se varia la condizione di stato di bisogno del beneficiario e/o se cambiano le possibilità economiche dell’obbligato. Può quindi essere aumentata, ridotta o cessare per decisione del giudice, sempre su istanza della parte interessata.

Quando si estingue l’obbligazione alimentare

L’obbligazione alimentare può estinguersi per vari motivi:

  • decesso dell’alimentando o dell’obbligato;
  • venir meno delle capacità economiche dell’obbligato o dello stato di bisogno dell’alimentando;
  • nuove nozze del coniuge (se gli alimenti sono dovuti dagli affini);
  • pena accessoria per reati contro il buon costume e la moralità pubblica.

Si ricorda anche che violare l’obbligo di assistenza familiare può integrare condotta di reato. Infatti, ai sensi dell’art. 570 II comma, n.2 c.p. è specificamente punita l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato.

Le controversie in famiglia concernenti il diritto agli alimenti

I casi concreti sono vari e molteplici. Ad esempio, l’assegno alimentare può essere disposto dal Giudice come obbligazione in capo ai genitori verso i figli maggiorenni, magari non più conviventi, quando questi ultimi sono disoccupati e, anche in età più matura, incapaci per comprovati motivi di trovare lavoro. Oppure, ancora a titolo puramente esemplificativo, possono crearsi veri e proprio conflitti tra fratelli (o nipoti) su chi debba farsi carico di un genitore (o di uno zio) e su chi – e in quale misura – debba sostenere le relative spese di eventuali badanti o strutture di degenza.

In casi come questi, potrebbe essere opportuno rivolgersi ad un legale per conoscere quali sono i familiari obbligati a pagare gli alimenti e in che modo e misura possono essere eventualmente obbligati a somministrarli all’avente diritto.

Per una consulenza specifica sulla possibilità di chiedere gli alimenti ex art. 433 c.c., o sull’obbligo di pagare il contributo alimentare in favore di un familiare e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio. 

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

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