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riconoscimento dell'assegno di divorzio

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Assegno di divorzio. Il riconoscimento dell’assegno divorzile.

riconoscimento dell'assegno di divorzio

L’Avv. Chiara Pollini svolge l’attività nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, dove si occupa di diritto civile e di diritto di famiglia.

Nell’ambito della materia del diritto di famiglia, lo Studio assistite i propri clienti nei procedimenti di separazione e di divorzio, fornendo la propria consulenza nell’arco di tutte le fasi della crisi coniugale.

In caso di richiesta di divorzio (così come per la separazione dei coniugi), pur prediligendosi soluzioni concertate della crisi familiare – separazione consensuale, divorzio congiunto e, non ultima, la procedura di negoziazione assistita – ove non sia possibile raggiungere alcun accordo, viene avviato il procedimento contenzioso di scioglimento del matrimonio o quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale.

Riconoscimento dell’assegno di divorzio: cosa dice le Legge

riconoscimento dell'assegno di divorzio

La Legge sul divorzio Nr. 898/70 prevede, che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale disponga l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro che non ha mezzi adeguati – o comunque che non può procurarseli per ragioni oggettive – previa valutazione:

  • delle condizioni dei coniugi;
  • delle ragioni della decisione;
  • del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione;
  • del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
  • del reddito di entrambi,

e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Riconoscimento dell’assegno di divorzio: come si è pronunciata la Corte di Cassazione

riconoscimento dell'assegno di divorzio

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile, nei decenni molto vasta, è addivenuta recentemente ad una rinnovata interpretazione della disciplina citata, con la nota pronuncia a Sezioni Unite Nr. 18287 del 11 Luglio 2018.

In materia di assegno divorzile, con tale sentenza viene abbandonata l’interpretazione che fondava il riconoscimento dell’assegno di divorzio sul diritto per il coniuge richiedente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
A tale orientamento, è subentrata una lettura della legge costituzionalmente orientata ai principi di pari dignità e solidarietà tra le parti, il cui fulcro è – certamente – l’analisi della complessiva situazione reddituale/patrimoniale di ciascuna parte che viene, non soltanto confrontata con quella dell’altra parte, in quanto condizione economica effettiva e attuale, ma valutata anche nel suo potenziale (le possibilità del coniuge di procurarsi mezzi adeguati di cui alla Legge Nr. 898/70).

Infatti, secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di diritto all’assegno divorzile, affinché l’assegno venga riconosciuto al coniuge che ne fa richiesta – e quantificato nella misura in cui è domandato nella singola fattispecie – assolvendo alla funzione (anche) assistenziale, oltre che perequativa, riequilibratrice e risarcitoria a tutela della parte economicamente più debole.

Posta la fondamentale importanza di approfondito esame delle posizioni economiche dei coniugi, il Tribunale, affinché possa essere dichiarata l’esistenza del diritto all’assegno divorzile (e per quantificare l’importo), dovrà mettere in relazione la disamina predetta con gli altri parametri previsti dalla legge di divorzio. 
Si riporta un passo della citata fondamentale pronuncia: “Ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.

La Giurisprudenza a Sezioni Unite fornisce, quindi, una chiave di lettura della norma che getta luce sulle ragioni che – lungo la durata del matrimonio – hanno causato e/o concausato la differenza patrimoniale e reddituale dei coniugi che residua alla fine del matrimonio, cosicché il diritto all’assegno di divorzio risponda alla rinnovata funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.

Dopo la pronuncia a Sezioni Unite, quindi, la Giurisprudenza delle più recenti pronunce fornisce applicazioni del nuovo orientamento univoche, tra cui la recente Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27753 da cui è estratta la trascritta massima “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L., n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto” .

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio oggi

riconoscimento dell'assegno di divorzio

A mente del dettato normativo e ricordato il nuovo Orientamento delle Sezioni Unite, il coniuge che avvii una procedura di divorzio contenzioso per vedere accolta, tra le altre richieste del divorzio, l’istanza di assegno divorzile dovrà dettagliare e provare al Giudice i propri redditi e l’inferiorità complessiva della propria posizione economica rispetto a quella della controparte e, allo stesso tempo, fornire prova dell’impegno profuso – nel corso del matrimonio – nell’organizzazione della vita familiare e l’apporto fornito alla formazione del patrimonio familiare e delle conseguenze che ciò ha importato sulla condizione economica medesima.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova nella frazione di Sovigliana-Vinci, raggiungibile in pochi minuti anche dal confinante centro città di Empoli e dai limitrofi Comuni di Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino.

Per una consulenza in materia di divorzio e approfondimenti sulla opportunità di richiedere l’assegno divorzile (o la sua revisione) e, in ogni caso, per una valutazione del Vs. caso concreto, lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini riceve previo appuntamento ai recapiti indicati.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

assegno di divorzio

L’assegno di divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Il nuovo orientamento dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

La regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi rappresenta questione essenziale per la definizione della crisi matrimoniale, tanto nella separazione, che nel divorzio.

Nel procedimento di divorzio in particolare, punto cruciale della disciplina dei rapporti economici è il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio che, a differenza dell’assegno di mantenimento già eventualmente previsto con la separazione, presuppone lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

assegno di divorzio

L’assegno divorzile è previsto dall’art. 5, co.VI, della Legge n. 898/1970 che dispone la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. L’assegno di divorzio, oggetto di vastissima giurisprudenza di merito e di legittimità, ha trovato nuovo inquadramento con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha, infatti, decretato il superamento del maggiormente noto criterio del “tenore di vita” dei coniugi quale parametro di determinazione dell’assegno di divorzio (non senza lasciare agli operatori del diritto problemi interpretativi). La Corte ha, invece, riconosciuto la natura composita del diritto all’assegno divorzile e necessariamente più articolata.

L’assegno divorzile assume, oggi, funzione sia assistenziale-risarcitoria sia compensativa, successiva allo scioglimento del vincolo matrimoniale, con preminenza della funzione perequativa.

L’assegno di divorzio, quindi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, ha perduto il preminente carattere strettamente assistenzialistico della parte economicamente svantaggiata, perché non si basa più soltanto sulla disparità reddituale dei coniugi (correzione e superamento del criterio del “tenore di vita”), né si basa più soltanto sulle condizioni soggettive del richiedente (criterio dell’autosufficienza economica).

assegno di divorzio

Ai fini del riconoscimento dell’assegno, dunque, sebbene vadano ancora considerati i criteri di Legge (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, si aggiunge un’ulteriore valutazione che il Giudice dovrà effettuare per riconoscere il diritto all’assegno.

Senza pretesa di essere esaustivi, in quanto il tema merita (e richiede) approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali sia antecedenti che successivi alla pronuncia delle Sezioni Unite, con la Sentenza nr. 18287/2918, la Corte di Cassazione indica al Giudice di valutare il pregresso vissuto matrimoniale, accertando in maniera rigorosa se l’attualità dello squilibrio economico tra le parti – su cui il richiedente l’assegno divorzile fonda la propria pretesa – trova la sua origine (in un rapporto di causa/effetto) nelle scelte matrimoniali e familiari compiute durante gli anni di matrimonio.

assegno di divorzio

Solo per fare alcuni esempi: la rinuncia di un coniuge ad un maggiore impegno lavorativo compiuta durante la convivenza matrimoniale, oppure l’interruzione di un percorso professionale, sono scelte che possono aver pregiudicato in maniera irreversibile la posizione economica del richiedente l’assegno. In quanto tali, in giudizio, diventano elementi che, se provati, hanno rilevanza ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio.

Qualora la parte richiedente l’assegno divorzile dia prova in giudizio che lo squilibrio economico tra i coniugi è rilevante e dipendente – causalmente originato – dalle scelte e dai sacrifici fatti nell’interesse della famiglia in costanza di matrimonio e che, date le contingenti circostanze (su tutte, l’età del coniuge), non è oggettivamente esigibile che tale squilibrio economico possa essere superato dal soggetto richiedente l’assegno, l’assegno sarà riconosciuto. 

L’assegno potrà allora essere commisurato, piuttosto che al pregresso tenore di vita familiare, al contributo fornito dal coniuge richiedente alla vita familiare rapportato alla durata della convivenza matrimoniale. Fondamentale, anche in questo caso, sarà fornire elementi probatori rigorosi per formare il convincimento del Giudice sull’esistenza dell’impegno quantitativo e qualitativo profuso dal richiedente l’assegno alla vita familiare.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale, imponendo una valutazione più articolata e complessa della vita coniugale, esclude automatismi nel riconoscimento del diritto e chiarisce, pur nella complessità del contenuto della Pronuncia (il cui esame in questo articolo è volutamente limitato agli aspetti essenziali) che il solo criterio assistenziale non può più considerarsi sufficiente a fondare il diritto all’assegno di divorzio, diritto che, invece, potrà essere riconosciuto da Giudice declinandolo in maniera differente a seconda del singolo caso concreto, sulla base del più attento vaglio e della specificità del pregresso familiare.

assegno divorzile

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto all’assegno divorzile e sul procedimento di divorzio, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative.