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negoziazione assistita per separazione e divorzio

Separazione e divorzio: la Convenzione di Negoziazione Assistita dagli avvocati.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La soluzione della crisi coniugale di tipo stragiudiziale.

negoziazione assistita dagli avvocati per separazione e divorzio

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa di diritto civile e di diritto di famiglia e, in questo ambito, per i procedimenti di separazione (o divorzio) dei coniugi, anche di Negoziazione Assistita.

La crisi coniugale può risolversi trovando un accordo tra le parti, non più soltanto con la separazione consensuale (o con il divorzio congiunto), ma anche in via stragiudiziale con lo strumento che, con linguaggio tanto improprio quanto d’effetto, è comunemente conosciuto come “separazione tramite avvocati” in quanto non è necessario adire il Tribunale.

I coniugi possono separarsi consensualmente – chiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e/o divorziare – senza ricorrere al Giudice, attraverso lo strumento introdotto nel nostro Ordinamento con D.L. 132/2014, conv. Legge 162/2014: la Convenzione di Negoziazione assistita con l’assistenza degli avvocati.

La separazione personale dal coniuge (o il divorzio) tramite la procedura di Negoziazione Assistita dagli avvocati.

La procedura prevede obbligatoriamente l’assistenza di almeno un avvocato per ciascun coniuge e si articola in due fasi principali:
la redazione/sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione e la conclusione/sottoscrizione dell’Accordo di Negoziazione.

Il coniuge che ha deciso di separarsi (o divorziare) invierà – tramite il proprio avvocato – un invito formale all’altro coniuge alla stipula della Convenzione di Negoziazione, cui seguirà, in caso di accettazione da parte del coniuge destinatario, l’avvio della procedura stragiudiziale.

Nel caso in cui il coniuge destinatario rifiuti l’invito ad aderire alla procedura, il coniuge che ha preso l’iniziativa non potrà fare altro che ricorrere alla via giudiziale e rivolgersi al Tribunale.

negoziazione assistita dall'avvocato per separazione e divorzio

Le principali fasi della separazione (divorzio) consensuale “davanti agli avvocati”.

Sul presupposto, invece, che l’interesse alla separazione (divorzio) consensuale “davanti agli avvocati” sia condiviso e l’invito venga accettatosi avvia il procedimento.

Prima fase: la redazione/sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione.

negoziazione assistita dagli avvocati

La prima fase prevede che venga redatta dagli avvocati la Convezione di Negoziazione, in vigenza della quale i coniugi cercheranno, aiutati dai rispettivi avvocati, di giungere all’accordo di separazione (divorzio) vero e proprio.

L’obbligo alla cooperazione tra le parti.

Si tratta di una convenzione/contratto tra i coniugi con il quale, tra l’altro, le parti si obbligano a cooperare tra loro in buona fede e con lealtà per risolvere bonariamente la controversia e raggiungere comunanza di intenti sulle condizioni di separazione/divorzio.

L’obbligo di riservatezza.

Fondamentale è l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dalle parti in questa fase: la Convenzione di Negoziazione vieta, infatti, alle parti (e specificamente anche i rispettivi avvocati) di divulgare e/o utilizzare in un eventuale giudizio avente il medesimo oggetto le notizie apprese nel corso della procedura.

I tempi della procedura.

Nella Convenzione di Negoziazione sono indicati i tempi della procedura che non possono essere inferiori a un mese e che non devono protrarsi oltre i quattro mesi.
Entro questo periodo, tramite il confronto e la collaborazione dei rispettivi avvocati nel quadro della disciplina indicata dalla Convenzione di Negoziazione, le parti cercano di avvicinare le loro divergenze e trovare l’auspicato accordo.

Confronto e conciliazione delle richieste dei coniugi.

In questa fase, come accade per la separazione consensuale avanti il Tribunale (o per il divorzio congiunto), vengono esaminati tutti gli aspetti dei rapporti tra i coniugi, tra i genitori, tra genitori e figli e ogni questione economica e patrimoniale che necessiti di essere regolata.

È questa la delicatissima fase di confronto e di conciliazione delle richieste e delle posizioni dei coniugi in cui devono valutarsi gli opposti interessi, trovando una soluzione conciliativa che soddisfi entrambe le parti.

Seconda fase: la conclusione/sottoscrizione dell’Accordo di Negoziazione.

negoziazione assistita dagli avvocati

Se le parti giungono ad un accordo nel termine previsto nella Convenzione di Negoziazione, gli avvocati redigono il Verbale di Negoziazione Assistita che, finalmente sottoscritto dai coniugi, conterrà le condizioni vere e proprie dell’accordo di separazione (o divorzio).

Il verbale sarà trasmesso, nel termine di dieci giorni dalla data di conclusione, al Procuratore della Repubblica (P.M.) presso il Tribunale competente per la verifica della regolarità e dei contenuti e, quindi, per ricevere autorizzazione e/o nulla osta (soltanto successivamente, l’accordo sarà trasmesso anche all’Ufficio dello Stato Civile del Comune per le necessarie annotazioni).

Un’eventuale terza fase: la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.

Nel caso in cui il P.M. non ritenga di poter rilasciare autorizzazione (o nulla osta, a seconda che siano, o non siano, coinvolti interessi anche di figli minorenni della coppia o maggiorenni non indipendenti economicamente), trasmetterà il verbale al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, entro cinque giorni successivi, fissa la comparizione delle parti avanti a Sé, aprendosi una terza fase che, a seconda dei casi, potrà condurre alla definitiva autorizzazione dell’accordo o, invece, al diniego da parte del Presidente.

I vantaggi della negoziazione assistita.

La procedura per separarsi (o divorziare) senza dover ricorrere al Tribunale è qui descritta in maniera sintetica e senza pretesa di essere esaustiva, ma, si crede, è già sintesi da cui si comprende la snellezza della procedura e le brevità delle tempistiche.

È senz’altro uno strumento di soluzione stragiudiziale della crisi coniugale di grande utilità che importa oneri minori, per tempi e costi.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini offre la propria consulenza per la valutazione della possibilità di ricorrere alla procedura della Convenzione di Negoziazione Assistita per la separazione dal coniuge (o per modificare le condizioni di separazione o per il divorzio) e, in generale, per valutare la possibilità di risolvere consensualmente la crisi coniugale.

negoziazione assistita dall'Avvocato Chiara Pollini

Si ricorda che lo Studio riceve previo appuntamento ai recapiti indicati nella sezione contatti.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

divorzio

Divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

I diversi procedimenti previsti dalla legge per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di Separazione e Divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

La normativa di riferimento è contenuta nella Legge nr. 898/1970. Con il divorzio si sciolgono gli effetti civili del matrimonio religioso, oppure si scioglie il matrimonio celebrato con rito civile.

Il procedimento di divorzio può essere avviato da ciascun coniuge indipendentemente dalla volontà dell’altro (divorzio giudiziale), oppure da entrambi congiuntamente (divorzio congiunto), in quest’ultimo caso indifferentemente con l’assistenza di un unico Avvocato oppure con il Patrocinio dei rispettivi Legali di fiducia.

divorzio

Si è aggiunto, poi, con la Legge n. 162 del 2014 , il procedimento di convenzione di negoziazione assistita, ossia una procedura gestita dai rispettivi avvocati di fiducia dei coniugi che conduce allo scioglimento del matrimonio senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria. E’ questa la più snella modalità per ottenere il divorzio, spesso indicata dai Clienti, con espressione del tutto atecnica, come “divorzio davanti all’avvocato”. La stessa normativa ha introdotto, infine, la possibilità di domandare lo scioglimento del matrimonio innanzi l’ufficiale dello stato civile, secondo le modalità comunemente chiamate “divorzio facile.

Comunemente, il divorzio viene chiesto a seguito dell’intervenuta Separazione Personale dei coniugi. Per avviare il procedimento di scioglimento (degli effetti civili) del matrimonio (religioso) dovranno essere trascorsi

  • almeno 6 mesi, se la Separazione è stata di tipo Consensuale
  • almeno 1 anno se la Separazione è stata di tipo Giudiziale

Il termine decorre, in entrambi i casi, dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale all’esito della quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, anche se la Sentenza di Separazione o il Decreto di Omologa del Tribunale interviene in un momento successivo. Il termine previsto si considera interrotto in caso di riconciliazione dei coniugi.

Tale termine è inderogabile, ma ciò non è noto a tutti. Infatti, sovente i coniugi separati si rivolgono al proprio avvocato chiedendo del “divorzio breve”.  Tale gergale espressione è, però, alquanto fuorviante: il divorzio, nel nostro Ordinamento, non è “immediato”, ma è ottenibile dai coniugi soltanto dopo che sono decorsi 6 mesi dalla Separazione Consensuale (o dalla conclusione della procedura di negoziazione assistita) o 1 anno dalla Separazione Giudiziale e all’esito di procedimenti – più o meno articolati e complessi –che, però, devono obbligatoriamente essere intrapresi e, pertanto, hanno comunque dei tempi tecnici non superabili.

divorzio

Domanda di divorzio

Attualmente, per presentare domanda di divorzio– anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 162 del 2014sul cosiddetto “divorzio davanti all’avvocato”, cioè mediante procedimento di convenzione di negoziazione assistita o di fronte all’ufficiale dello stato civile (il “divorzio facile”) – le parti devono alternativamente essere in possesso

  • della Sentenza di Separazione passata in giudicato, se la separazione deriva da un procedimento giudiziale;
  • del Decreto di Omologa della Separazione Consensuale;
  • dell’Accordo di cui alla Negoziazione Assistita;
  • della doppia dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello stato civile.

Meno frequenti le altre cause di divorzio previste dalla Legge, che prescindono dalla Separazione Personale: la condanna di rilevanza penale del coniuge per determinate categorie di delitti ritenuti particolarmente riprovevoli; la mancata consumazione del matrimonio; passaggio in giudicato di sentenza di modificazione di attribuzione di sesso e, ovviamente, l’annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’Estero e/o l’aver contratto nuovo matrimonio all’Estero.

divorzio

Con la Sentenza di divorzio le parti riacquistano lo status di “libero” e viene meno il cognome maritale per la moglie. Vengono meno il dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione. Resta indissolubile, naturalmente, il Sacramento del Matrimonio nel caso di celebrazione con rito religioso per la Chiesa Cattolica e le nuove nozze dovranno essere celebrate necessariamente davanti l’ufficiale di stato civile.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul procedimento di separazione e valutare la più opportuna procedura di scioglimento del matrimonio nel caso concreto, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative.