*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci.
Lo Studio Legale si trova nella frazione di Sovigliana, raggiungibile in pochi passi anche dal centro storico di Empoli e si occupa prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, quindi anche dei procedimenti di separazione e divorzio.
Nella gestione legale della crisi coniugale gli interessi da curare sono molti e diversificati tra loro e, tra questi, il mantenimento dei figli rappresenta, forse, la maggiore preoccupazione del genitore in procinto di separarsi (o di divorziare).
Come detto in un precedente articolo del blog,
Il riferimento alle rispettive condizioni economiche dei genitori è contenuto, insieme agli altri criteri per quantificare l’assegno, nel codice civile (art. 337 ter co.4) che espressamente dispone:
La logica sottesa ai cinque criteri indicati dal Codice Civile risponde all’obiettivo di preservare e/o perseguire tendenzialmente una soglia di continuità e stabilità economica per la prole, mirando ad evitare, per quanto possibile nel caso concreto, che dalla separazione (o dal divorzio) dei genitori, derivi un pregiudizio nella formazione e nella crescita dei figli. Infatti, il nostro Ordinamento, almeno in linea di principio, mira a mantenere inalterato il tenore di vita goduto dai figli prima e dopo la crisi coniugale, nel superiore interesse della prole.
Per tale motivo, nel decidere l’importo del mantenimento per i figli, il Giudice dovrà valutare prioritariamente le esigenze della prole complessivamente considerate (scolastiche e/o di avviamento professionale, ma anche ludiche o di svago, così come esigenze di sostegno di altra natura, psicofisica, sanitaria… e via dicendo) nell’ottica delle adeguate pretese dei genitori.
Nelle disparate fattispecie concrete, il criterio-guida della conservazione del tenore di vita tenuto dai figli prima della separazione dei genitori viene variamente contemperato dai Giudici e contestualizzato con l’oggettivo impoverimento dei coniugi che solitamente consegue la cessazione della convivenza, la cessazione della condivisione della vita e delle risorse economiche.
La Legge, dunque, impone ai genitori di continuare a garantire il soddisfacimento delle necessità di cura e assistenza morale e materiale, considerando il tenore e lo stile di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza.
Al contempo, però, il Codice Civile dispone anche che si tenga specificamente conto della misura in cui ciascuno dei genitori – cessata, appunto, la convivenza e la vita in comune – è in grado di contribuire al mantenimento dei figli in ragione della mutata situazione economica.
Inoltre, il Giudice deve tenere conto, in questa complessa valutazione della quantificazione dell’assegno mensile di mantenimento, anche dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Correlato alla valutazione del tempo di permanenza presso ciascun genitore, è l’ultimo criterio indicato dal Codice Civile per quantificare l’assegno di mantenimento dei figli: la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Questo criterio è finalizzato a valorizzare l’impegno personale genitoriale concretamente profuso nella quotidianità per i figli, cioè ad attribuire peso economico al tempo e allo sforzo che ciascun genitore dedica alle normali necessità (più disparate) dei figli.
Nella pratica, ovviamente l’impegno profuso da ciascun genitore nel “seguire” i figli non è agevolmente monetizzabile, tuttavia i Giudici tendono a valorizzare l’importanza nell’articolata complessiva valutazione finalizzata al calcolo dell’assegno.
Il criterio più rilevante nella quantificazione dell’assegno di mantenimento mensile a carico del genitore tenuto a pagare, come inizialmente anticipato, non può che essere quello prettamente patrimoniale: la comparazione dei redditi dei genitori, redditi che vengono portati all’attenzione del Giudice da qualunque fonte essi provengano.
L’eventuale sopraggiunta variazione delle condizioni economiche (in peggio o in meglio) può, infatti, dare diritto a revisione dell’assegno mensile come precedentemente quantificato in favore dei figli.
L’importo dell’assegno mensile stabilito concordemente per il mantenimento dei figli in caso di separazione consensuale (o divorzio congiunto), ovvero quello indicato dal Tribunale, è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT senza che sia necessaria la messa in mora da parte del creditore (l’adeguamento è, infatti, automatico).
Posti i criteri indicati dalla Legge nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento dei figli, è importante ricordare che ogni caso della vita è diverso e che, pertanto, ogni fattispecie concreta che coinvolge il Cliente necessita di essere approfondita per poter indicare le più opportune tutele dei diritti e degli interessi concretamente esistenti.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per approfondimenti sull’obbligo di concorso nel mantenimento dei figli, sull’esistenza dei requisiti per la revisione o la cessazione dell’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento e per una valutazione del Vs. caso concreto, riceve previo appuntamento ai recapiti indicati nella sezione dei contatti.