Separazione e divorzio

regime patrimoniale tra i coniugi

Il regime patrimoniale tra i coniugi

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La comunione legale e la separazione legale dei beni dei coniugi

regime patrimoniale tra i coniugi

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) ed il regime patrimoniale tra i coniugi.

Tali procedimenti coinvolgono, oltre i rapporti personali, il patrimonio familiare e quello dei coniugi. Sia i provvedimenti del Giudice, che le concordate condizioni di separazione consensuale e, parimenti, l’accordo di negoziazione assistita, incidono sulla gestione e sulle sorti, in genere, dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

I rapporti patrimoniali verranno diversamente coinvolti, durante i procedimenti di separazione e divorzio, a seconda che il regime patrimoniale prescelto al momento del matrimonio sia quello della comunione legale beni o quello della separazione legale dei beni.

Il regime patrimoniale tra i coniugi viene prescelto al momento della celebrazione del matrimonio ed è quello della comunione legale, salvo che gli sposi non indichino espressamente di optare per la separazione dei beni.

Vi è, poi, un terzo regime patrimoniale tra i coniugi, quello della “comunione convenzionale” che può essere scelto prima o dopo il matrimonio, stipulando un atto pubblico che, per espresso accordo degli interessati, modifica la comunione legale (ammettendo o escludendo beni e/o indicando come amministrarli), pur nel rispetto delle norme inderogabili.

I beni inclusi nella comunione legale

regime patrimoniale tra i coniugi

La comunione legale dei coniugi ha ad oggetto soltanto alcuni beni (immobili, mobili, diritti e crediti), mentre per gli altri permane la condizione originaria di separazione dei rispettivi patrimoni delle parti. Entrano a far parte della comunione tutti i beni acquistati congiuntamente o disgiuntamente dai coniugi durante il matrimonio e le aziende costituite dopo il matrimonio gestite da entrambi i coniugi. Tali beni entrano in comunione immediatamente, cioè non appena vengono acquistati. Entrano, poi, in comunione anche i frutti dei beni propri di ciascun coniuge e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, ma soltanto se le somme residueranno al momento dello scioglimento della comunione (cosiddetta “de residuo”).

I beni esclusi dalla comunione legale

Non entrano, invece, a far parte della comunione i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, né quelli che, in costanza di matrimonio, sono pervenuti ad uno dei coniugi a titolo gratuito. Restano, inoltre, esclusi dalla comunione gli altri acquisti che, ai sensi dell’art. 179 c.c., costituiscono beni personali:

  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;
  • le somme percepite quale pensione di invalidità;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati purché si abbia l’attenzione di inserire specifica dichiarazione nell’atto di acquisto.

Su questi ultimi beni, dunque, al momento della separazione personale dei coniugi, o del divorzio, nulla può pretendersi.

Debiti e patrimonio in comunione

regime patrimoniale tra i coniugi

Per quanto concerne i debiti contratti dai coniugi durante il matrimonio, in line generale, si deve distinguere in base al motivo per cui è stata assunta l’obbligazione di pagamento.

I debiti dei coniugi – e i debiti del singolo coniuge – contratti nell’interesse precipuo della famiglia trovano garanzia di solvibilità nel patrimonio in comunione.

Il debito contratto, invece, per motivi diversi dall’interesse familiare – non è un debito comune ma – è un debito personale del coniuge del quale quest’ultimo è chiamato a rispondere – prima e in via preferenziale – con i beni personali. Soltanto qualora i beni personali del coniuge non siano sufficienti per onorare il pagamento, allora il coniuge ne risponderà con i beni facenti parte della comunione legale.

Ciò significa che i creditori del coniuge che ha contratto il debito per ragioni personali, dovranno prima aggredire il patrimonio personale del debitore e, soltanto dopo averlo infruttuosamente escusso, rivalersi sul patrimonio familiare.

Quando si scioglie la comunione

regime patrimoniale tra i coniugi

La comunione si scioglie, nei casi più numericamente significativi, con la Separazione Personale dei coniugi. Si scioglie, inoltre, con il divorzio (nei casi in cui non sia preceduto da Separazione), con l’annullamento e la dichiarazione di nullità. Infine, cessa nel caso di richiesta giudiziale di separazione dei beni (in presenza dei requisiti indicati dall’art. 193 cod. civ.) e, infine, per morte, dichiarazione di morte presunta, di assenza e di fallimento.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli. Per ulteriori informazioni sul regime patrimoniale tra i coniugi, sui debiti contratti durante il matrimonio e sull’opportunità di chiedere la separazione legale dei beni, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

divorzio

Divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

I diversi procedimenti previsti dalla legge per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di Separazione e Divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

La normativa di riferimento è contenuta nella Legge nr. 898/1970. Con il divorzio si sciolgono gli effetti civili del matrimonio religioso, oppure si scioglie il matrimonio celebrato con rito civile.

Il procedimento di divorzio può essere avviato da ciascun coniuge indipendentemente dalla volontà dell’altro (divorzio giudiziale), oppure da entrambi congiuntamente (divorzio congiunto), in quest’ultimo caso indifferentemente con l’assistenza di un unico Avvocato oppure con il Patrocinio dei rispettivi Legali di fiducia.

divorzio

Si è aggiunto, poi, con la Legge n. 162 del 2014 , il procedimento di convenzione di negoziazione assistita, ossia una procedura gestita dai rispettivi avvocati di fiducia dei coniugi che conduce allo scioglimento del matrimonio senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria. E’ questa la più snella modalità per ottenere il divorzio, spesso indicata dai Clienti, con espressione del tutto atecnica, come “divorzio davanti all’avvocato”. La stessa normativa ha introdotto, infine, la possibilità di domandare lo scioglimento del matrimonio innanzi l’ufficiale dello stato civile, secondo le modalità comunemente chiamate “divorzio facile.

Comunemente, il divorzio viene chiesto a seguito dell’intervenuta Separazione Personale dei coniugi. Per avviare il procedimento di scioglimento (degli effetti civili) del matrimonio (religioso) dovranno essere trascorsi

  • almeno 6 mesi, se la Separazione è stata di tipo Consensuale
  • almeno 1 anno se la Separazione è stata di tipo Giudiziale

Il termine decorre, in entrambi i casi, dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale all’esito della quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, anche se la Sentenza di Separazione o il Decreto di Omologa del Tribunale interviene in un momento successivo. Il termine previsto si considera interrotto in caso di riconciliazione dei coniugi.

Tale termine è inderogabile, ma ciò non è noto a tutti. Infatti, sovente i coniugi separati si rivolgono al proprio avvocato chiedendo del “divorzio breve”.  Tale gergale espressione è, però, alquanto fuorviante: il divorzio, nel nostro Ordinamento, non è “immediato”, ma è ottenibile dai coniugi soltanto dopo che sono decorsi 6 mesi dalla Separazione Consensuale (o dalla conclusione della procedura di negoziazione assistita) o 1 anno dalla Separazione Giudiziale e all’esito di procedimenti – più o meno articolati e complessi –che, però, devono obbligatoriamente essere intrapresi e, pertanto, hanno comunque dei tempi tecnici non superabili.

divorzio

Domanda di divorzio

Attualmente, per presentare domanda di divorzio– anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 162 del 2014sul cosiddetto “divorzio davanti all’avvocato”, cioè mediante procedimento di convenzione di negoziazione assistita o di fronte all’ufficiale dello stato civile (il “divorzio facile”) – le parti devono alternativamente essere in possesso

  • della Sentenza di Separazione passata in giudicato, se la separazione deriva da un procedimento giudiziale;
  • del Decreto di Omologa della Separazione Consensuale;
  • dell’Accordo di cui alla Negoziazione Assistita;
  • della doppia dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello stato civile.

Meno frequenti le altre cause di divorzio previste dalla Legge, che prescindono dalla Separazione Personale: la condanna di rilevanza penale del coniuge per determinate categorie di delitti ritenuti particolarmente riprovevoli; la mancata consumazione del matrimonio; passaggio in giudicato di sentenza di modificazione di attribuzione di sesso e, ovviamente, l’annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’Estero e/o l’aver contratto nuovo matrimonio all’Estero.

divorzio

Con la Sentenza di divorzio le parti riacquistano lo status di “libero” e viene meno il cognome maritale per la moglie. Vengono meno il dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione. Resta indissolubile, naturalmente, il Sacramento del Matrimonio nel caso di celebrazione con rito religioso per la Chiesa Cattolica e le nuove nozze dovranno essere celebrate necessariamente davanti l’ufficiale di stato civile.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul procedimento di separazione e valutare la più opportuna procedura di scioglimento del matrimonio nel caso concreto, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

assegno di divorzio

L’assegno di divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Il nuovo orientamento dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

La regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi rappresenta questione essenziale per la definizione della crisi matrimoniale, tanto nella separazione, che nel divorzio.

Nel procedimento di divorzio in particolare, punto cruciale della disciplina dei rapporti economici è il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio che, a differenza dell’assegno di mantenimento già eventualmente previsto con la separazione, presuppone lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

assegno di divorzio

L’assegno divorzile è previsto dall’art. 5, co.VI, della Legge n. 898/1970 che dispone la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. L’assegno di divorzio, oggetto di vastissima giurisprudenza di merito e di legittimità, ha trovato nuovo inquadramento con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha, infatti, decretato il superamento del maggiormente noto criterio del “tenore di vita” dei coniugi quale parametro di determinazione dell’assegno di divorzio (non senza lasciare agli operatori del diritto problemi interpretativi). La Corte ha, invece, riconosciuto la natura composita del diritto all’assegno divorzile e necessariamente più articolata.

L’assegno divorzile assume, oggi, funzione sia assistenziale-risarcitoria sia compensativa, successiva allo scioglimento del vincolo matrimoniale, con preminenza della funzione perequativa.

L’assegno di divorzio, quindi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, ha perduto il preminente carattere strettamente assistenzialistico della parte economicamente svantaggiata, perché non si basa più soltanto sulla disparità reddituale dei coniugi (correzione e superamento del criterio del “tenore di vita”), né si basa più soltanto sulle condizioni soggettive del richiedente (criterio dell’autosufficienza economica).

assegno di divorzio

Ai fini del riconoscimento dell’assegno, dunque, sebbene vadano ancora considerati i criteri di Legge (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, si aggiunge un’ulteriore valutazione che il Giudice dovrà effettuare per riconoscere il diritto all’assegno.

Senza pretesa di essere esaustivi, in quanto il tema merita (e richiede) approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali sia antecedenti che successivi alla pronuncia delle Sezioni Unite, con la Sentenza nr. 18287/2918, la Corte di Cassazione indica al Giudice di valutare il pregresso vissuto matrimoniale, accertando in maniera rigorosa se l’attualità dello squilibrio economico tra le parti – su cui il richiedente l’assegno divorzile fonda la propria pretesa – trova la sua origine (in un rapporto di causa/effetto) nelle scelte matrimoniali e familiari compiute durante gli anni di matrimonio.

assegno di divorzio

Solo per fare alcuni esempi: la rinuncia di un coniuge ad un maggiore impegno lavorativo compiuta durante la convivenza matrimoniale, oppure l’interruzione di un percorso professionale, sono scelte che possono aver pregiudicato in maniera irreversibile la posizione economica del richiedente l’assegno. In quanto tali, in giudizio, diventano elementi che, se provati, hanno rilevanza ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio.

Qualora la parte richiedente l’assegno divorzile dia prova in giudizio che lo squilibrio economico tra i coniugi è rilevante e dipendente – causalmente originato – dalle scelte e dai sacrifici fatti nell’interesse della famiglia in costanza di matrimonio e che, date le contingenti circostanze (su tutte, l’età del coniuge), non è oggettivamente esigibile che tale squilibrio economico possa essere superato dal soggetto richiedente l’assegno, l’assegno sarà riconosciuto. 

L’assegno potrà allora essere commisurato, piuttosto che al pregresso tenore di vita familiare, al contributo fornito dal coniuge richiedente alla vita familiare rapportato alla durata della convivenza matrimoniale. Fondamentale, anche in questo caso, sarà fornire elementi probatori rigorosi per formare il convincimento del Giudice sull’esistenza dell’impegno quantitativo e qualitativo profuso dal richiedente l’assegno alla vita familiare.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale, imponendo una valutazione più articolata e complessa della vita coniugale, esclude automatismi nel riconoscimento del diritto e chiarisce, pur nella complessità del contenuto della Pronuncia (il cui esame in questo articolo è volutamente limitato agli aspetti essenziali) che il solo criterio assistenziale non può più considerarsi sufficiente a fondare il diritto all’assegno di divorzio, diritto che, invece, potrà essere riconosciuto da Giudice declinandolo in maniera differente a seconda del singolo caso concreto, sulla base del più attento vaglio e della specificità del pregresso familiare.

assegno divorzile

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto all’assegno divorzile e sul procedimento di divorzio, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 







Addebito della separazione

L’addebito della separazione

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Le condizioni per la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito

In questo articolo si esamina il caso della richiesta di separazione personale dal coniuge con addebito della separazione.

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi). Una delle prime domande che, in materia di separazione legale dei coniugi, vengono rivolte all’avvocato riguarda l’addebito della separazione e le condizioni alle quali è possibile ottenere tale pronuncia. 

addebito della separazione

E’ diritto della parte richiedente la separazione giudiziale domandare al Giudice l’addebito della separazione all’altra parte. Tuttavia la domanda di addebito deve trovare precisi presupposti di legge che, nel processo, diventano fatti che dovranno essere provati puntualmente. 

Il coniuge che svolge domanda di addebito della separazione deve dimostrare, infatti, che l’irreversibilità della crisi coniugale – presupposto della domanda di separazione stessa – è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell’altro coniuge. 

Per fornire tale dimostrazione, occorrerà, quindi provare che il coniuge nei cui confronti è chiesto l’addebito ha tenuto comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio

Deve essere provato anche il rapporto di causalità tra il comportamento illegittimo del coniuge e l’impossibilità di ricomporre la crisi coniugale, cioè il nesso causa/effetto tra la condotta – contraria ai doveri coniugali – e la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza che, appunto, come spiegato in altri articoli del blog, costituisce presupposto fondamentale per richiedere la separazione coniugale.

Gli effetti della pronuncia di addebito della separazione

addebito della separazione

La pronuncia di addebito della separazione, oggi, non ha più una connotazione di “colpa”, ma ha indubbiamente effetti pregiudizievoli di natura economica per la parte soccombente.

Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, infatti, non ha diritto al mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.1 Cod.Civ. (fermo il diritto, diverso, agli alimenti). Inoltre, ulteriore conseguenza pregiudizievole prevista dal Codice Civile è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge (salvo, qualora abbia acquisito diritto agli alimenti, un assegno vitalizio a carico dell’eredità). 

Si deve, però, riconoscere come, nella pratica, non sia sempre semplice ottenere una pronuncia di addebito perché, in corso di causa, possono emergere circostanze che integrano gli estremi di violazione dei doveri coniugali a carico di entrambi i coniugi, con conseguenti responsabilità condivise da marito e moglie circa la irreversibilità della crisi matrimoniale.  

Nel corso del procedimento di separazione, infatti, accade che le parti si incolpino vicendevolmente del fallimento del rapporto di coppia e a fare la differenza, ai fini dell’accoglimento della domanda di addebito a carico dell’uno o dell’altro, sarà la solidità prova del nesso/causa effetto tra comportamento del coniuge e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

addebito della separazione

La domanda di addebito, quindi, deve essere supportata da prove inconfutabili che convincano il Giudice circa la responsabilità esclusiva di uno dei coniugi nella causazione della crisi matrimoniale, altrimenti non sarà accolta. 

Compito dell’avvocato che si occupa abitualmente di diritto di famiglia e, in particolare di separazioni giudiziali, è chiarire l’importanza di questo aspetto al Cliente sin dalla prima consulenza.  Eventualmente, valutando la convenienza di indagini sulle abitudini del coniuge con l’aiuto di professionisti nei servizi investigativi. 

Per ulteriori informazioni sulla possibilità di richiedere la separazione personale dal coniuge con addebito (separazione giudiziale), per consulenze in materia di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale, per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.

Per approfondire ulteriormente l’argomento, tieniti aggiornato attraverso la sezione Blog. Trovi articoli inerenti il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.

Inoltre, puoi leggere anche gli aggiornamenti sulle tematiche del diritto equestre e della responsabilità civile per svolgimento delle attività equestri.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

Separazione

Separazione personale dei coniugi

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

I presupposti di legge e varietà dei fatti nella separazione

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, materia nella quale l’Avv. Chiara Pollini ha consolidato la propria esperienza e formazione professionale.

Separazione e divorzio possono essere chiesti da ciascuno dei coniugi indipendentemente dalla volontà dell’altro.
Il presupposto di Legge è che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151 comma 1 C.C.).


I fatti che rendono intollerabile la convivenza, nel vivere familiare quotidiano possono essere i più vari.
Tra questi: la violazione dei doveri coniugali, cioè la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge e dei figli e la violazione del dovere di coabitazione, cioè l’abbandono
della casa coniugale.


Tuttavia, assai vasta è la casistica dei motivi che spingono le persone a separarsi legalmente, perché spesso le cause dei contrasti in famiglia riguardano semplicemente l’incompatibilità di carattere.
Questo fa sì che le incomprensioni e le discussioni quotidiane, ripetute nel tempo, conducano alla fine del rapporto affettivo.


In alcuni casi, può non essersi neppure mai instaurata tra marito e moglie, dopo il matrimonio, una autentica comunione di vita. Si pensi ai coniugi che, per ragioni di lavoro, viaggiano continuamente e non condividono la quotidianità, né la coabitazione.


Un altro motivo ricorrente di separazione, ai giorni d’oggi, è diventato il contrasto tra culture diverse e il conflitto tra diversi credo religiosi dei coniugi.
Inoltre, a certe condizioni, anche le malattie del coniuge possono essere causa della crisi coniugale non risanabile, come certamente lo sono anche le varie dipendenze (droga, alcol, gioco d’azzardo), soprattutto
se sopraggiungono, o vengono scoperte, dopo il matrimonio.

Spesso, però, la causa della separazione legale è riconducibile a comportamenti più specifici della persona e, come è facile immaginare, l’infedeltà coniugale è senz’altro il fatto che conduce le persone a prendere
definitivamente coscienza della crisi matrimoniale e, quindi, a cercare la consulenza e l’assistenza dell’avvocato.


Che si tratti di un episodio isolato, di tradimenti ripetuti, oppure della instaurazione di una relazione stabile al di fuori del matrimonio, ai fini della domanda di separazione non fa differenza. Anzi, non è raro che quando si avvia il procedimento di separazione legale, i coniugi abbiano già interrotto, in via di fatto, la convivenza proprio a causa dell’instaurazione di una relazione extraconiugale.


Tra i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, vi sono, poi, condotte della persona più gravi che sfociano in violenza psicologica e/o fisica e in aggressioni verso il coniuge o vero i figli e che,
quindi, richiedono all’avvocato civilista di intervenire prontamente con altri strumenti giudiziari di tutela della persona e a urgente protezione della famiglia.

Il Codice Civile, inoltre, prevede espressamente che la separazione personale dal coniuge (così come il divorzio) possa essere richiesta anche quando nella vita della famiglia si sono verificati fatti che possono
recare pregiudizio ai figli. Questo può accadere se un genitore ha violato gli obblighi di assistenza morale o materiale, fermo restando che il pregiudizio deve essere provato. Questa tematica, tuttavia, è particolarmente vasta e delicata e sarà trattata in un altro articolo.

Separazione


Da quanto detto sin qui circa i motivi di separazione più ricorrenti, si comprende che non è comunque mai necessario che la crisi coniugale dipenda dalla volontà di entrambi, dato che anche la disaffezione di uno
dei due coniugi può essere condizione sufficiente per chiedere la separazione legale.


Si tratterà semmai di valutare, di volta in volta, se ricorra anche motivo specifico di addebito della separazione, ma è comunque sufficiente che una parte prenda l’iniziativa, anche senza il consenso dell’altra.
Naturalmente, se moglie e marito intendono separarsi di comune accordo, i tempi e i costi del procedimento saranno minori in caso di deposito di ricorso per separazione consensuale, specie se confrontati con quelli necessari per la separazione giudiziale.


Fermo restando che i coniugi dovranno essere informati dall’avvocato, ove sussistano i requisiti di Legge, della possibilità di ricorrere al procedimento di Negoziazione Assistita, i cui costi saranno preventivamente concordati da ciascuna parte con il proprio avvocato.


Per ulteriori informazioni, consulenze per separazione e divorzio, o per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online, i riferimenti sono nella sezione contatti.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

Procedimenti di separazione o divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

LA CONSULENZA DELL’AVV. CHIARA POLLINI nei procedimenti di separazione o divorzio

L’Avv. Chiara Pollini si è occupata di diritto di famiglia sin dagli inizi della propria carriera, orientando il proprio percorso formativo in materia di procedimenti di separazione o divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) e di tutela dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio.


L’Avv. Chiara Pollini nel corso degli anni ha acquisito competenza ed esperienza nella assistenza e consulenza legale alle famiglie, con particolare riferimento a:

  • Ricorsi consensuali e giudiziali per la separazione dei coniugi;
  • Ricorsi per l’ottenimento del divorzio congiunto e procedimenti di divorzio giudiziale;
  • Ricorsi congiunti e giudiziali per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
  • Separazione e divorzio con procedimento di negoziazione assistita.
Separazione o Divorzio

Attraverso quest’ ultimo procedimento, infatti, dal 2014 (con il “decreto giustizia” d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) è possibile risolvere la crisi coniugale senza rivolgersi al Tribunale (è la così detta “separazione davanti all’Avvocato” o “divorzio davanti all’Avvocato”).

Questa modalità presuppone che entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, abbiano intenzione di procedere alla separazione o divorzio e siano disposti a collaborare lealmente per trovare un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio.

Quando invece i contrasti in famiglia non sono risolvibili di comune accordo, è comunque sempre possibile chiedere all’avvocato di agire in via giudiziale.

Ciascuno dei procedimenti sopra elencati presenta i propri vantaggi e svantaggi e, ovviamente, tempi e costi differenti.

Ma, attenzione: non è detto che, nel singolo caso concreto, il preventivo più basso, o il procedimento che si prospetta più rapido, significhi anche tutela migliore di tutti gli interessi coinvolti nella crisi coniugale.

Ciò che è importante, invece, è che la consulenza dell’avvocato esamini tutti gli aspetti della crisi coniugale e che vengano spiegati con chiarezza i pro e i contro delle diverse azioni processuali.

La consulenza per la separazione o divorzio – quella in materia di diritto di famiglia, in genere – deve aiutare la persona interessata a comprendere le conseguenze e gli sviluppi che deriveranno dall’azione legale che sarà, poi, intrapresa per ottenere la separazione o divorzio dal coniuge.

Volere ottenere la separazione o divorzio “il prima possibile”, oppure spendendo “il meno possibile”, può costare più caro di un’azione legale il cui preventivo di spesa era maggiore!

E’ quindi fondamentale instaurare con l’avvocato una comunicazione fluida e trasparente, attraverso la quale il Cliente possa trovare le risposte che cerca relativamente alla reale convenienza dei costi e ai tempi del giudizio.

Tuttavia, al contempo, è altrettanto fondamentale che il consulto legale dia a chi intende separarsi (o divorziare) la consapevolezza dei diritti che, nella fattispecie, si possono far valere nei confronti dell’altro coniuge e degli obblighi che, con la separazione o con il divorzio, si assumono verso la controparte.

L’Avv. Chiara Pollini, dopo aver approfondito la vicenda personalmente con l’interessato e studiato il caso specifico, prospetta al Cliente le possibili soluzioni, consensuali o contenziose, e fornisce i relativi preventivi, illustrando i costi del procedimento per ogni fase.

E’ bene ricordare che quando si giunge a una separazione o divorzio, i rapporti personali sono, nella maggior parte dei casi, compromessi e la fiducia reciproca viene meno.

L’avvocato in questo caso serve per dare la sicurezza ai coniugi di non essere pregiudicati nei propri interessi in sede di separazione o divorzio.

Per ulteriori informazioni, per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online, i riferimenti sono nella sezione contatti.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

L’Avv. Pollini lavora principalmente nel proprio Studio Legale in Vinci (FI), in località Sovigliana (quindi poco distante anche dal centro storico di Empoli), ma, previo appuntamento, riceve anche nello Studio di Portoferraio.

Non esitate a richiedere informazioni aggiuntive per fugare ogni vostro eventuale dubbio. Lo Studio Legale dell’Avv. Chiara Pollini è pronto ad accogliervi.