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Divorzio

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

I diversi procedimenti previsti dalla legge per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di Separazione e Divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

La normativa di riferimento è contenuta nella Legge nr. 898/1970. Con il divorzio si sciolgono gli effetti civili del matrimonio religioso, oppure si scioglie il matrimonio celebrato con rito civile.

Il procedimento di divorzio può essere avviato da ciascun coniuge indipendentemente dalla volontà dell’altro (divorzio giudiziale), oppure da entrambi congiuntamente (divorzio congiunto), in quest’ultimo caso indifferentemente con l’assistenza di un unico Avvocato oppure con il Patrocinio dei rispettivi Legali di fiducia.

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Si è aggiunto, poi, con la Legge n. 162 del 2014 , il procedimento di convenzione di negoziazione assistita, ossia una procedura gestita dai rispettivi avvocati di fiducia dei coniugi che conduce allo scioglimento del matrimonio senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria. E’ questa la più snella modalità per ottenere il divorzio, spesso indicata dai Clienti, con espressione del tutto atecnica, come “divorzio davanti all’avvocato”. La stessa normativa ha introdotto, infine, la possibilità di domandare lo scioglimento del matrimonio innanzi l’ufficiale dello stato civile, secondo le modalità comunemente chiamate “divorzio facile.

Comunemente, il divorzio viene chiesto a seguito dell’intervenuta Separazione Personale dei coniugi. Per avviare il procedimento di scioglimento (degli effetti civili) del matrimonio (religioso) dovranno essere trascorsi

  • almeno 6 mesi, se la Separazione è stata di tipo Consensuale
  • almeno 1 anno se la Separazione è stata di tipo Giudiziale

Il termine decorre, in entrambi i casi, dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale all’esito della quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, anche se la Sentenza di Separazione o il Decreto di Omologa del Tribunale interviene in un momento successivo. Il termine previsto si considera interrotto in caso di riconciliazione dei coniugi.

Tale termine è inderogabile, ma ciò non è noto a tutti. Infatti, sovente i coniugi separati si rivolgono al proprio avvocato chiedendo del “divorzio breve”.  Tale gergale espressione è, però, alquanto fuorviante: il divorzio, nel nostro Ordinamento, non è “immediato”, ma è ottenibile dai coniugi soltanto dopo che sono decorsi 6 mesi dalla Separazione Consensuale (o dalla conclusione della procedura di negoziazione assistita) o 1 anno dalla Separazione Giudiziale e all’esito di procedimenti – più o meno articolati e complessi –che, però, devono obbligatoriamente essere intrapresi e, pertanto, hanno comunque dei tempi tecnici non superabili.

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Domanda di divorzio

Attualmente, per presentare domanda di divorzio– anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 162 del 2014sul cosiddetto “divorzio davanti all’avvocato”, cioè mediante procedimento di convenzione di negoziazione assistita o di fronte all’ufficiale dello stato civile (il “divorzio facile”) – le parti devono alternativamente essere in possesso

  • della Sentenza di Separazione passata in giudicato, se la separazione deriva da un procedimento giudiziale;
  • del Decreto di Omologa della Separazione Consensuale;
  • dell’Accordo di cui alla Negoziazione Assistita;
  • della doppia dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello stato civile.

Meno frequenti le altre cause di divorzio previste dalla Legge, che prescindono dalla Separazione Personale: la condanna di rilevanza penale del coniuge per determinate categorie di delitti ritenuti particolarmente riprovevoli; la mancata consumazione del matrimonio; passaggio in giudicato di sentenza di modificazione di attribuzione di sesso e, ovviamente, l’annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’Estero e/o l’aver contratto nuovo matrimonio all’Estero.

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Con la Sentenza di divorzio le parti riacquistano lo status di “libero” e viene meno il cognome maritale per la moglie. Vengono meno il dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione. Resta indissolubile, naturalmente, il Sacramento del Matrimonio nel caso di celebrazione con rito religioso per la Chiesa Cattolica e le nuove nozze dovranno essere celebrate necessariamente davanti l’ufficiale di stato civile.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul procedimento di separazione e valutare la più opportuna procedura di scioglimento del matrimonio nel caso concreto, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative.