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responsabilità civile del gestore del maneggio

La responsabilità civile del maneggio

La pericolosità dell’attività in maneggio ex art. 2050 C.C. e la responsabilità civile del maneggio ex art. 2052 C.C.

responsabilità civile del maneggio per attività pericolosa

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.

Il privato o l’associazione sportiva equestre che prenda in gestione un maneggio assume su di sé importanti rischi di impresa ed è per tale motivo che sarà utile ed opportuna la consulenza e l’assistenza di un avvocato che si occupi di attività equestre.  Preoccupazione principale del gestore del maneggio che si rivolge allo studio legale sarà quella di capire come cautelarsi da richieste danni derivanti da responsabilità civile e penale. 

È senz’altro fondamentale tutelarsi dalle responsabilità sia civili che penali in cui il circolo ippico può incorrere, data anche l’imprevedibilità dei cavalli che, sebbene per propria natura siano considerate prede e pertanto siano solitamente del tutto inoffensivi, ben potranno avere reazioni istintive dettate dallo spavento o da un improvviso fattore di disturbo e, quindi, causare danni a cose e persone.

Rispettare le norme di legge e i regolamenti sportivi, nonché le direttive delle Federazioni, ove esistenti, eviterà di incorrere in responsabilità civile e penale derivante dalla custodia e dall’impiego dei cavalli ospitati presso la struttura, sia che i cavalli siano di proprietà di terzi, sia che essi siano intestati alla struttura medesima (o al titolare del maneggio).

Fondamentale è comunque cautelarsi, in via precauzionale, con la stipula di polizze ad hoc che prevedano estensioni di rischio per il maneggio ulteriori rispetto a quelli comunemente coperti da assicurazioni sportive obbligatorie. 

La responsabilità civile del maneggio di tipo extra contrattuale – o da fatto illecito –

responsabilità civile del maneggio per fatto illecito

Limitando volutamente, per il momento, il tema alla responsabilità civile del maneggio, ci occuperemo della responsabilità di tipo extra contrattualeo da fatto illecito – che è riconducibile a due norme contenute nel codice civile.  

A mente del fatto che il “diritto equestre”, nel nostro Ordinamento, non trova disciplina specialistica, si farà riferimento alternativamente alla “responsabilità per esercizio di attività pericolosaex art. 2050 C.C. o alla “responsabilità per danni cagionati da animaliex art. 2052 C.C.

La responsabilità civile del maneggio ex Art. 2050 C.C.

L’art. 2050 c.c. così dispone:

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

Dunque l’attività equestre è attività pericolosa? Non necessariamente, ma la pericolosità sarà valutata nel caso concreto, in base alle circostanze e alla dinamica dell’evento dannoso.

Non è pericolosa la lezione di equitazione dell’allievo principiante impartita all’interno del rettangolo del maneggio dall’istruttore, in possesso di regolare titolo, che abbia assegnato all’allievo principiante un cavallo “da scuola”, di indole mite e abituato a (sop)portare i principianti, tollerandone le comuni carenze tecniche.

La stessa lezione di equitazione, con il medesimo allievo principiante, acquisterà tuttavia caratteristiche di pericolosità, agli effetti dell’art. 2050 c.c., qualora l’istruttore si allontani dal campo e/o permetta al principiante di muovere il cavallo in autonomia (senza sorvegliare cavallo e cavaliere, quindi), oppure qualora l’istruttore, pur rimanendo in campo, abbia assegnato all’allievo alle prime armi un puledro non abituato alla scuola, oppure un cavallo nevrile, intollerante agli errori del cavaliere inesperto.

responsabilità civile del gestore del maneggio per attività pericolose

Si possono, quindi, immaginare i più disparati fattori che sono astrattamente suscettibili di “far diventare” pericolosa la semplice lezione di equitazione di un principiante, imputabili e/o non imputabili al gestore del maneggio.

Ed ecco allora che, per andare esente da responsabilità civile del maneggio, il titolare dello stesso dovrà dimostrare che – pur avendo acquisito la lezione di equitazione i caratteri della pericolosità ex art. 2050 c.c. – il circolo aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, oltre, a non esser incorso in nessuna violazione di legge.

La Giurisprudenza, quindi, è orientata, in linea di principio, a ritenere l’attività equestre intrinsecamente non pericolosa e a contestualizzare le caratteristiche e la concreta dinamica dell’evento dannoso verificatosi nello svolgimento dell’attività stessa. 

Si precisa, tuttavia, che è non pericolosa la lezione di equitazione tenuta da personale qualificato all’interno della struttura idonea, accentuando tuttavia l’essenzialità della presenza continuativa dell’istruttore titolato all’interno del rettangolo. 

La responsabilità civile del maneggio ex Art. 2052 C.C.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità civile del maneggio sorge, dunque, solitamente ex art. 2052 c.c., che così dispone:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.

Quindi, solitamente, il gestore del maneggio si troverà a rispondere (in quanto proprietario e/o utilizzatore in senso economico dell’animale) per ogni reazione del cavallo che abbia arrecato un danno a cose e/o persone, comunque si sia verificato e in ragione del fatto che sia stato causato dall’animale. 

Non avrà alcuna importanza indagare la “colpa” effettiva della condotta del gestore del maneggio (o dell’utilizzatore economico) perché ciò che rileva per l’applicazione dell’art. 2052 c.c. è soltanto che il comportamento dell’animale e l’incidenza causale sui danni subiti dal terzo.

Sarà possibile escludere la responsabilità del titolare del circolo equestre soltanto se si riuscirà a fornire prova che l’evento dannoso è stato causato da un fattore esterno o dalla condotta di terze persone.

Un caso di esclusione di responsabilità civile del maneggio

Si ricorda, la recente Sentenza del Tribunale di Firenze del 07/05/2020 esaminata in altro articolo del blog.

Tale Sentenza ha escluso la responsabilità civile del maneggio in quanto le lesioni personale amazzone sono state causate all’esito di una dinamica dell’evento dannoso (conduzione sotto mano del cavallo  nel tentativo di introdurlo nel van) in cui ha interferito un fattore esterno (arrotolamento della longia attorno alle dita dell’amazzone) del tutto eccezionale e non prevedibile e non riconducibile al comportamento del cavallo (alzata della testa e riottosità ad entrare nel van).

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sui rischi dell’attività equestre, oppure per consulenze in materia di responsabilità civile del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.

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