Responsabilità e risarcimento danni per l’infortunio del cavaliere

responsabilità e risarcimento danni per l'infortunio del cavaliere

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli. Nella fattispecie, in questo articolo andremo ad esaminare la responsabilità e risarcimento danni per l’infortunio del cavaliere.

Coloro che si dedicano ad attività equestri, amatoriali o agonistiche, spesso necessitano di una tutela legale articolata che può interessare tanto il diritto civile che il diritto penale e cercano un avvocato che abbia esperienza specifica “nel mondo dei cavalli” e degli sport equestri. Tuttavia, nel nostro ordinamento non esistono leggi specifiche che disciplinino quello che in Gran Bretagna è chiamato “Equine Law” – traducibile, semplicemente, come “diritto equestre” – per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile in materia di contratti e responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale (salvo che la fattispecie non abbia anche rilevanza penale!).

Uno dei motivi più comuni per cui titolari di maneggi e cavalieri necessitano di un avvocato esperto nella regolamentazione delle attività equestri, è la richiesta danni per l’infortunio del cavaliere.
A causa della caduta da cavallo, infatti, l’allievo pretenderà il risarcimento del danno dal gestore del maneggio (dall’associazione sportiva) e, ricorrendo certi presupposti, il risarcimento in effetti sarà dovuto.

responsabilità e risarcimento danni per l'infortunio del cavaliere

La consulenza legale per infortunio del cavaliere richiede di esaminare giuridicamente (e tecnicamente) il fatto accaduto – la caduta da cavallo – in ogni sua fase. L’avvocato, a mente dei precedenti giurisprudenziali, valuterà tutte le circostanze di tempo e di luogo dell’infortunio, nonché le condotte di tutti i soggetti presenti, compresa quella dello stesso cavaliere danneggiato.

Può quindi rivelarsi assai utile, ai fini della specifica consulenza legale per l’infortunio in maneggio, che l’avvocato abbia anche personale esperienza di sport equestri e conoscenze di base del comportamento dei cavalli, oltre che dei regolamenti e delle dinamiche di scuderia.

La caduta dell’allievo da cavallo, infatti, è un tipo infortunio molto particolare perché condizionato dalla imprevedibilità dell’equide. Pertanto, ogni caso è diverso e, non essendovi normativa specifica, deve essere studiato considerando i precedenti dei Tribunali.

Le norme fondamentali per stabilire l’esistenza del diritto al risarcimento del danno e individuare il soggetto responsabile dell’infortunio a cavallo sono quelle sulla responsabilità extracontrattuale e, in particolare, quella sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 C.C.) e quella sulla responsabilità per danni prodotti da animali (art. 2052 C.C.).

In applicazione di entrambe le suddette norme, il gestore del maneggio potrà rispondere della caduta da cavallo dell’allievo, sia durante una lezione, che in passeggiata e potrà essere tenuto al risarcimento per le lesioni riportate dal cavaliere. Tuttavia, proprio in applicazione di tali norme, il Giudice potrà ravvisare anche un concorso di responsabilità di altri soggetti, come l’istruttore di equitazione o lo stesso cavaliere (ad esempio, se l’allievo ha violato il regolamento del maneggio).

responsabilità e risarcimento danni per l'infortunio del cavaliere

Conseguentemente, il titolare/gestore del maneggio potrà, almeno in parte, essere esonerato dalla responsabilità per l’infortunio del cavaliere. La responsabilità del gestore del maneggio potrà essere, invece, del tutto esclusa se il gestore dimostra che la caduta da cavallo si è verificata per un fatto non imputabile “al maneggio”.

Il gestore del maneggio dovrà quindi dimostrare, sia di aver osservato tutte le prescrizioni di legge, sia di avere organizzato quella specifica attività equestre, da cui è derivato l’infortunio al cavaliere, predisponendo tutte le cautele necessarie a prevenire ed evitare il danno.
Davanti al Giudice, poi, il gestore del maneggio potrà rispondere, alternativamente ex art. 2050 C.C. o ex art. 2052 C.C. a seconda del caso concreto.

Infatti, la caduta da cavallo durante la lezione, con un cavallo addestrato al lavoro in campo e abitualmente impiegato dagli allievi per quel tipo di disciplina equestre, non è necessariamente considerata dalla Giurisprudenza “attività pericolosa” ex art. 2050 C.C. (dovendo ricorrere, per essere considerata “attività pericolosa”, nel caso specifico, ulteriori circostanze: solo per fare un esempio, la giovane età del cavallo in correlazione con l’assoluta inesperienza del cavaliere).

Più frequentemente, infatti, il titolare del maneggio risponderà dell’infortunio a cavallo quale semplice “proprietario-custode” del cavallo, ex art. 2052 C.C..

In quest’ultima fattispecie, il titolare della scuderia potrà comunque andare esente dall’obbligo di risarcimento, provando che la caduta da cavallo è avvenuta per un caso fortuito.

responsabilità e risarcimento danni per l'infortunio del cavaliere

Per maggiori informazioni sulla responsabilità e risarcimento danni per l’infortunio del cavaliere

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto al risarcimento danni da infortunio a cavallo e per consulenze in materia responsabilità del gestore (associazione sportiva) del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online

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