La prova del diritto all’assegno divorzile

La prova del diritto all'assegno divorzile.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini, occupandosi sin dall’inizio della propria attività professionale di diritto di famiglia, assiste i propri Clienti nei procedimenti di divorzio congiunto, divorzio tramite procedura di negoziazione assistita e nei procedimenti di divorzio giudiziale.

Nell’ambito della specifica materia divorzile, tra le disparate questioni che, nel singolo caso concreto, attengono al divorzio tra i coniugi, l’assegno divorzile rappresenta, assieme al mantenimento dei figli, quella di maggiore interesse.

Prova del diritto all'assegno divorzile.

Con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere concordato (nel divorzio congiunto o in via di negoziazione assistita) o disposto dal Giudice (nel divorzio giudiziale) che una parte corrisponda all’altra un importo, solitamente mensile, a titolo di contributo economico, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 della Legge n.898/1970, poi modificata dalla Legge n.74/1987. Tale riconoscimento economico viene stabilito, secondo la lettera della legge, “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Il dettato legislativo è stato oggetto di copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha interpretato variamente i criteri di determinazione dell’assegno divorzile nel corso dei decenni, cercando di modellare l’assegno di divorzio (o, meglio, i requisiti per ottenerlo) ai cambiamenti socioculturali del tempo e portando, quindi, a più indirizzi interpretativi.

La funzione compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent.n.18287/2018).

La funzione compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent. n.18287/2018)

In tempi più recenti, la Sentenza della Corte di Cassazione n.18287/2018 ha fornito chiarimenti sui presupposti del diritto all’assegno divorzile, risolvendo i contrasti interpretativi formatisi sul punto. In particolare, come già detto in un precedente articolo, l’assegno è venuto ad assumere una funzione, non soltanto assistenziale in favore del coniuge economicamente svantaggiato, ma, al tempo stesso, una funzione compensativa e perequativa.

Nel mutato quadro dei presupposti da valutare ai fini di stabilire l’esistenza del diritto all’assegno divorzile in capo al richiedente (l’AN della pretesa all’assegno divorzile) e, poi, la misura dell’assegno (il QUANTUM dell’importo periodico), in caso divorzio giudiziale in particolare, è essenziale – ai fini dell’accoglimento della domanda giudiziale dell’assegno – disporre e predisporre puntualmente i mezzi istruttori.

È, infatti, la medesima Corte di Cassazione, nella citata Sentenza n.18287/2018, a ricordare che è logicamente prioritario rispetto ad ogni altra valutazione in tema di diritto all’assegno divorzile, l’accertamento – la prova, quindi – delle condizioni economiche di entrambe le parti.

La prova delle condizioni economiche di entrambi i coniugi. Il confronto delle rispettive situazioni patrimoniali delle parti del divorzio giudiziale.

Il confronto delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi nel divorzio giudiziale

Per molti anni, il Giudice ha preso in considerazione essenzialmente il reddito del richiedente in quanto, stando alla lettera della norma, quello dei coniugi che riteneva di avere diritto all’assegno di divorzio doveva provare di non disporre di “mezzi adeguati”.

Oggi, invece, ciascuna parte – non più soltanto quella richiedente l’assegno divorzile – dovrà provare la propria condizione economica nel complesso (redditi e globale entità dei rapporti/cespiti patrimoniali) per consentire al Giudice il confronto delle posizioni patrimoniali dei coniugi.

La Corte di Cassazione, infatti, nella famosa Pronuncia a Sezioni Unite del 2018 ha chiarito che “Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:

a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

b) qualora ne risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, 6°comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio;

c) quantifica l’assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.

Il raffronto tra le condizioni patrimoniali del coniuge richiedente l’assegno divorzile e del coniuge che sarà obbligato al pagamento è operazione preliminare per il Giudice, indispensabile per decidere sull’esistenza e sulla quantificazione del diritto all’assegno: tanto è vero che la Corte di Cassazione, a tal fine, ha valorizzato l’importanza e l’efficacia dei poteri istruttori ufficio dell’Autorità. Concretamente, ciò fa sì che il Giudice del divorzio giudiziale inviti le parti a produrre documenti fiscali, amministrativi e/o variamente attinenti il patrimonio o i redditi, anche quando non siano spontaneamente stati allegati. Inoltre, si ricorda che il Giudice dispone sempre dei poteri di indagine tributaria, sebbene il ricorso a questi sia discrezionale.

Documenti ufficiali che provano il diritto all'assegno divorzile

Seppure alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sentenza delle Sez. Unite, è comunque opportuno, nel divorzio giudiziale, che la parte richiedente l’assegno ricostruisca, con diligente iniziativa, in maniera più fedele possibile, la propria situazione economica e, al contempo, che documenti al Giudice – con prove scritte e/o altrimenti certe – le ragioni per le quali la posizione patrimoniale della controparte è migliore ed economicamente più solida della propria, agevolando la formazione del convincimento del Giudice.

A tale fine, si ricorda che alla parte in causa (il soggetto privato) è stato riconosciuto diritto di accesso ex L. 241/1990 ai documenti reddituali e patrimoniali del consorte, in possesso dalla Agenzia delle Entrate e che tali documenti dovranno essere consegnati dall’Ente anche senza autorizzazione del Giudice in quanto effettivamente disponibili negli archivi finanziari (TAR Campania, n.5763 del 2018).

Infine, il richiedente l’assegno divorzile dovrà fornire prova che la propria condizione di inferiorità patrimoniale rispetto alla posizione del coniuge economicamente più forte sia stata causata da scelte compiute in costanza di matrimonio, nell’ottica dell’interesse familiare comune e della solidarietà coniugale.

Consulenza legale per richiedere l'assegno di divorzio

Per una valutazione preliminare sul diritto a richiedere l’assegno di divorzio, per chiarimenti sul singolo caso concreto della crisi familiare e dei possibili strumenti di tutela giudiziaria e/o di risoluzione alternativa della controversia (divorzio congiunto, negoziazione assistita) è possibile prendere un appuntamento in Studio, una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

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